Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/06/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 9/2025
Cron. Nr.
Deposito minuta
______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 195/2022 R.G., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, in persona del presidente Parte_1
quale legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21,
domiciliato ai fini del presente giudizio in Potenza, alla via Pretoria n. 263 presso l'avv.
Marina Savastano, che lo rappresenta per mandato generale alle liti per atto Notar Per_1
di Roma,
APPELLANTE
1
, nato in [...] il [...] e residente a [...]
n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giordano, e con esso procuratore elettivamente domiciliato in Matera, alla p.tta Ignazio Silone n. 2 bis, giusta mandato conferito nel ricorso di primo grado anche per la fase del gravame,
APPELLATO
All'udienza in data 23/1/2025 i procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“ …. Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso in appello e in riforma della sentenza impugnata,
accertare la carenza del requisito soggiorno legale, in via continuativa, non episodico, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, in capo all'appellato, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigettare integralmente la domanda attorea di primo grado e ogni avversa pretesa, dichiarando che nulla è dovuto dall' appellante a KA SK a Pt_1
titolo di assegno sociale. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
per l'appellato:
“…. Si conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza rigetti l'appello così come proposto e confermi la sentenza di primo grado con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi”,
e la Corte ha deciso l'appello come da dispositivo depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato il 26/11/2014, ricorreva in giudizio avverso l' Parte_2 CP
e ne chiedeva la condanna alla corresponsione in suo favore dell'assegno sociale, previo accertamento del requisito di aver stabilmente risieduto in Italia per oltre dieci anni.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Istituto, con sentenza n. 181/2022 del
6/4/2022 il giudice adito accoglieva la domanda riconoscendo il diritto del cittadino straniero a riceversi l'assegno sociale.
A sostegno della pronuncia il primo giudice osservava come l' , sin dalla fase CP
amministrativa, avesse contestato al ricorrente soltanto il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno un decennio;
rilevando, altresì, come l'istante avesse avuto il primo permesso di soggiorno in Italia il 7/8/2003 e poi regolare residenza anagrafica dal 4/11/2003 al 3/10/2013; affermando, infine, come dovesse presumersi che in quel lasso temporale l'istante si fosse allontanato dall'Italia solo per periodi di breve durata, altrimenti sarebbe scattata la cancellazione di ufficio della residenza.
Con ricorso depositato il 3/10/2022, l' ha proposto appello, reiterando le medesime CP
difese del primo grado.
All'udienza “cartolare” di discussione del 23/1/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame dell' è infondato e va rigettato, essendo del tutto condivisibile la pronuncia CP
appellata.
Giova premettere brevi cenni sulla disciplina normativa dell'assegno sociale.
L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni
3 dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
In particolare, possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari e loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), nonché cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione
che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel
territorio nazionale”).
L'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell'introdurre l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
4 periodo. La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel
computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero
da altri gravi e comprovati motivi”. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero.
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza.
A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in esame, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
La verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni,
autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
A tal fine il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per
5 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre CP
2008.
Infine, può ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS
territorialmente competente l'attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Nel caso di specie può dirsi dimostrato da il requisito della stabile Parte_2
permanenza ultradecennale nel territorio italiano, dal momento che è circostanza documentata non solo ch'egli abbia avuto la residenza anagrafica in Italia dal 4/11/2003 al
3/10/2013, prima nel Comune di Gorgoglione, poi in quello di Matera, periodo idoneo a costituire “soggiorno legale, in via continuativa”, nel territorio nazionale;
ma anche che il medesimo avesse soggiornato legalmente in Italia sin dal 7/8/2003, giorno di rilascio da parte della Questura di Matera del primo permesso di soggiorno.
Al cospetto di tali risultanze documentali, che costituiscono quanto meno principi di prova della presenza continua e legale del nel territorio del nostro paese, l' non ha Pt_2 CP
fornito alcuna prova contraria, tale non potendo ritenersi la circostanza che l'istante fosse risultato assente in occasione del censimento, perché fatto potenzialmente episodico,
connesso a pochi accessi infruttuosi del messo accertatore, di per sé non significativi di una interruzione duratura del soggiorno legale in Italia nel decennio di osservazione (vds. la significativa giurisprudenza di legittimità sul punto: Cass. Sez. L., sent. n. 16989 del
25/06/2019, a tenore della quale “Lo straniero extracomunitario ha diritto al
riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla
6 condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133
del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio
nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di
circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica
alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento
territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul
territorio nazionale”; idem, sent. n. 17397 del 29/08/2016: “Ai fini del riconoscimento
dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia
e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della
l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è
irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti,
in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della
persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive
violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei
diritti dell'uomo”.
Per quanto detto l'appello dell' va rigettato e l' condannato al pagamento in CP Pt_1
favore della controparte delle spese del grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 3/10/2022 dall' nei confronti di CP
, avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 181/2022 del 6/4/2022, Parte_2
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna l'ente appellante al pagamento in favore d ella controparte
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre
IVA, CPA e RSF come per legge , con distrazione in favore del
procuratore costituito.
Potenza, 23/1/2025 Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
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