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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 833 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/03/2025 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C. Loredana Scarfò, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Crocefisso n. 42, ha eletto domicilio e
(CF: ) nato il [...] a AR C.F._2
Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario
Polimeni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Caterina n.134, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02/07/2004 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-posto che con ordinanza dell'11.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-considerato che con ordinanza del 10.12.2024 è stato rilevato che la separazione si fosse protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione consensuale ma che non vi fosse prova che la sentenza di separazione dell'11/07/2024 fosse passata in giudicato, non essendovi prova né che sia stata notificata da una parte all'altra e che non siano decorsi trenta giorni dalla notificazione né essendo decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che fossero state proposte impugnazioni e, pertanto, è stato ritenuto, allo stato, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non fosse procedibile, rinviando all'uopo all'udienza del 14/02/2025, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio per il deposito fino alla data dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02/07/2004; b) dal matrimonio sono nati i figli: Per_1
(09/09/2005), (06/11/2009) e (21/06/2011), di cui questi ultimi Per_2 Per_3
ancora minorenni;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 50/2024 pubblicata in data
11.07.2024, nonché il visto apposto dal P.M. in data 08.08.2024; -considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del
P.M. che lo ha vistato in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 28.03.2024 da CP_1
e così provvede:
[...] Parte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 02/07/2004 tra e il cui atto AR Parte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Atto N. 248 parte 2 serie A u.
1 - anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1 pronunciare sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Reggio
Calabria e annotato nei registri dello stato civile di detto comune al n. 248 p. 2 s. A u.
1 dell'anno 2004, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Reggio Calabria;
2 Confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. CP_1
, alla sig.ra unitamente ai tre figli sin tanto che gli stessi non
[...] Parte_1
avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3 Confermare che i mobili che corredano l'abitazione coniugale restano in uso alla sig.ra in ragione della cennata assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
4 Confermare che I figli e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori secondo il criterio dell'affido condiviso con collocazione privilegiata presso la madre;
5 Confermare che Il sig. verserà alla sig.ra la AR Parte_1
somma di € 600,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento dei tre figli;
6 Confermare che L'assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7 Confermare che tutte le spese straordinarie utili per i tre figli saranno sostenere da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo vigente innanzi all'innestato Tribunale;
8 Confermare che l'assegno unico verrà percepito come per legge;
9 Confermare che Il sig. si impegna a sostenere i costi del mutuo AR
contratto per l'abitazione della casa coniugale;
10 Confermare che Il sig. sin d'orsa riconosce alla sig.ra AR [...]
, in ragione della donazione ricevuta dai di lei familiari, il 20% dell'importo Pt_1
ricavato in caso di vendita dell'immobile oggi adibito a casa coniugale;
11 Confermare che Il sig. incontrerà i figli liberamente e in caso AR
di disaccordo tra i ricorrenti si stabilisce sin d'ora che: lo stesso dovrà trascorrere con i figli almeno due giorni a settimana oltre un weekend ogni due settimane, prelevando i figli dall'uscita di scuole il venerdì sino al successivo lunedì mattina;
12 Confermare che le festività natalizie e pasquali saranno passate dai figli con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza ovverosia la vigilia con un genitore e la festività con l'altro per anni alterni;
il sig. trascorrerà AR
con i tre figli venti giorni anche non con sussecutivi durante il periodo estivo;
13 Confermare che I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto con annotato i nomi dei figli minorenni. 14 Le spese di liti di entrambi i giudizi saranno compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. PP PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PP CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 833 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/03/2025 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C. Loredana Scarfò, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Crocefisso n. 42, ha eletto domicilio e
(CF: ) nato il [...] a AR C.F._2
Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario
Polimeni, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Caterina n.134, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 28.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02/07/2004 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-posto che con ordinanza dell'11.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-considerato che con ordinanza del 10.12.2024 è stato rilevato che la separazione si fosse protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione consensuale ma che non vi fosse prova che la sentenza di separazione dell'11/07/2024 fosse passata in giudicato, non essendovi prova né che sia stata notificata da una parte all'altra e che non siano decorsi trenta giorni dalla notificazione né essendo decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che fossero state proposte impugnazioni e, pertanto, è stato ritenuto, allo stato, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non fosse procedibile, rinviando all'uopo all'udienza del 14/02/2025, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio per il deposito fino alla data dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02/07/2004; b) dal matrimonio sono nati i figli: Per_1
(09/09/2005), (06/11/2009) e (21/06/2011), di cui questi ultimi Per_2 Per_3
ancora minorenni;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 50/2024 pubblicata in data
11.07.2024, nonché il visto apposto dal P.M. in data 08.08.2024; -considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del
P.M. che lo ha vistato in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 28.03.2024 da CP_1
e così provvede:
[...] Parte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 02/07/2004 tra e il cui atto AR Parte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Atto N. 248 parte 2 serie A u.
1 - anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1 pronunciare sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Reggio
Calabria e annotato nei registri dello stato civile di detto comune al n. 248 p. 2 s. A u.
1 dell'anno 2004, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Reggio Calabria;
2 Confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. CP_1
, alla sig.ra unitamente ai tre figli sin tanto che gli stessi non
[...] Parte_1
avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3 Confermare che i mobili che corredano l'abitazione coniugale restano in uso alla sig.ra in ragione della cennata assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
4 Confermare che I figli e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori secondo il criterio dell'affido condiviso con collocazione privilegiata presso la madre;
5 Confermare che Il sig. verserà alla sig.ra la AR Parte_1
somma di € 600,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento dei tre figli;
6 Confermare che L'assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7 Confermare che tutte le spese straordinarie utili per i tre figli saranno sostenere da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo vigente innanzi all'innestato Tribunale;
8 Confermare che l'assegno unico verrà percepito come per legge;
9 Confermare che Il sig. si impegna a sostenere i costi del mutuo AR
contratto per l'abitazione della casa coniugale;
10 Confermare che Il sig. sin d'orsa riconosce alla sig.ra AR [...]
, in ragione della donazione ricevuta dai di lei familiari, il 20% dell'importo Pt_1
ricavato in caso di vendita dell'immobile oggi adibito a casa coniugale;
11 Confermare che Il sig. incontrerà i figli liberamente e in caso AR
di disaccordo tra i ricorrenti si stabilisce sin d'ora che: lo stesso dovrà trascorrere con i figli almeno due giorni a settimana oltre un weekend ogni due settimane, prelevando i figli dall'uscita di scuole il venerdì sino al successivo lunedì mattina;
12 Confermare che le festività natalizie e pasquali saranno passate dai figli con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza ovverosia la vigilia con un genitore e la festività con l'altro per anni alterni;
il sig. trascorrerà AR
con i tre figli venti giorni anche non con sussecutivi durante il periodo estivo;
13 Confermare che I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto con annotato i nomi dei figli minorenni. 14 Le spese di liti di entrambi i giudizi saranno compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. PP PA