Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giusi Renna, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenica Anna De Simone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 24/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9/02/2024, le parti hanno esposto:
1
Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: , il 2/07/2004, ed , il Per_1
29/01/2009;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 19/09/2022;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PU
(LE) il 3/01/2004 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno
2004, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) la casa coniugale, corrente in PU (LE), Via Cesare Battisti n. 62, di proprietà della IG.ra , rimarrà nella disponibilità della Controparte_1 stessa che continuerà ad abitarla con le figlie;
Per_ b) la minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata presso la residenza della madre;
c) il IG. verserà direttamente alla IG.ra , a titolo di assegno di Pt_1 CP_1
Per_ mantenimento per ed , l'importo mensile di euro 300,00, di Per_1 cui 150,00 per ciascuna delle figlie;
rivalutazione ISTAT come per legge.
L'Assegno Unico (che oggi ammonta ad euro 320,00) dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà percepito interamente dalla IG.ra nella misura CP_1 del 100%. Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie e disciplinate come di seguito indicate:
- le spese straordinarie “preesistenti” (sanitarie, universitarie e sportive), come specificate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale civile di Lecce in data 21/05/2018, non necessiteranno di accordo;
- le spese straordinarie “subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (corsi, visite mediche straordinarie e non urgenti, presidi medici e quant'altro specificato nel protocollo), saranno concordate tra i genitori. Dette spese saranno rimborsate previa esibizione della documentazione attestante la spesa;
- le spese straordinarie “non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (sanitarie, universitarie, specificate come da
3 protocollo), saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute. Tutte le spese indicate saranno poste al 50% a carico di entrambi i genitori;
Per_ d) il padre potrà vedere e tenere con sé : nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenere la minore con sé il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività Per_ si seguirà il criterio dell'alternanza e, per il giorno del compleanno di , entrambi i genitori trascorreranno qualche ora con la figlia. La minore trascorrerà la Festa del papà con il IG. . Nel periodo delle vacanze Pt_1
Per_ estive trascorrerà due settimane consecutive con il padre e due con la madre;
e) entrambi i genitori della minore autorizzano il rilascio del Passaporto della figlia;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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