Decreto presidenziale 13 settembre 2021
Ordinanza collegiale 24 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 24/09/2021, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00919/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2021, proposto da
TA JA, EL MA, FE LL e AR SS, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso e Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
NN MA non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei concorsi indetti con D.D. n. 510 del 2020 per le classi di concorso di seguito indicate;
- del decreto prot. n. del 1724 del 18 giugno 2021 di pubblicazione della graduatoria di - Classe di concorso A049, scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado e della graduatoria stessa, nella parte in cui non sono inserite le ricorrenti;
- del decreto prot. n. 10229 del 9 giugno 2021, Classe di concorso A049, scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado nella scuola secondaria di primo grado con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta dei concorsi sopra indicati, che si impugnano nella parte in cui non sono inserite le ricorrenti;
- del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.lgs. n. 165 del 2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del decreto direttoriale n. 783 dell’8 luglio 2020 nella parte in cui, pur modificando il decreto direttoriale n. 510 del 2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- delle griglie di valutazione dell'elaborato delle ricorrenti, e precisamente:
quanto a:
- ANOJA: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 36,5/75 per i cinque quesiti E 1/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 37,5/80 (D0C. 5);
- MARCATO: (DOC. 6 – che ci si riserva di produrre);
- PELLIZZARI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 43,5/75 per i cinque quesiti E 2,4/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 45,9/80 (D0C. 7);
- ROSSI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 43,5 con giudizio sintetico “non sufficiente” (DOC. 8, allegato, a oltre a DOC. 8 b - che ci si riserva di produrre);
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
- del giudizio sintetico comminato alle ricorrenti in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
7. del D.D. n. 510 del 2020 e del D.D. n. 783 del 2020 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “p rova scritta ”, hanno previsto che “s uperano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80 ”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe viene impugnato, quale atto presupposto, il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che i ricorrenti lamentano l’illegittimità di tale atto nella parte in cui all’art. 13, comma 8, prevede che il superamento delle prove avvenga solo al conseguimento di un punteggio non inferiore a 56/80 (sette decimi) e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di una separata prova di informatica;
- che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 22 settembre 2021 il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione della possibile incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
- che i difensori dei ricorrenti hanno obiettato che nel caso in esame deve ritenersi territorialmente competente il T.A.R. Veneto perché nell’economia del ricorso l’impugnazione degli atti statali ha carattere incidentale, e deve ritenersi subordinata al mancato accoglimento delle censure proposte avverso gli atti applicativi;
- che tale prospettazione non è condivisibile;
- che deve essere rilevata l’incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto in quanto la cognizione della controversia spetta al T.A.R. Lazio, Roma;
- che infatti l’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm., prevede che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”;
- che il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 costituisce un atto generale statale presupposto, con efficacia sull’intero territorio nazionale;
- che pertanto la cognizione di tale atto, impugnato unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, spetta necessariamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. ord. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4314), tale criterio di individuazione della competenza rimane valido anche laddove l’impugnazione dell’atto statale venga effettuata in via subordinata ed eventuale, in quanto la rilevanza dell’impugnativa nell'economia generale del ricorso rimane una questione attinente al merito, che non può essere valutata ai fini della determinazione della competenza territoriale, dato che la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale (cfr. ord. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19; id. 5 maggio 2011, n. 6);
- che in ragione della peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (prima Sezione), dichiara il proprio difetto di competenza territoriale ed indica nel T.A.R. Lazio, Roma, il giudice competente.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO