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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.: 95286/2010
SENT. N……….......
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° R.G. 95286/2010, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Ischia alla Via Parte_1
Mazzella n. 36, P.Iva , rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Angela Bassolino, con P.IVA_1 studio in Afragola (Na), alla Via Giolitti n. 31
OPPOSTA
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Umberto Corvino, con Controparte_1 studio in Napoli, alla Via Vittoria Colonna n. 14
OPPONENTE
FATTO
- Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 28/05/2010, il , proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2010, emesso dal Tribunale di Napoli sez. Distaccata di Ischia, notificato in data 05/05/2010, per ivi sentir accogliere la seguente domanda:
“Preliminarmente accertare e dichiarare l'invalida costituzione del Giudice adito per l'inosservanza delle disposizioni che attribuiscono le decisioni della domanda di al Tribunale di Napoli, Parte_1 sez. Distaccata di Pozzuoli e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
accertare l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di servizio e di concessione, disciplinante i rapporti tra il e la società e, per l'effetto, dichiarare improponibile la domanda Controparte_1 Parte_1 oppure dichiarare l'incompetenza del Giudice, che ha pronunciato il decreto, a favore del collegio arbitrale;
nel merito, accertare la somma a debito e a credito tra le parti, anche a seguito di C.T.U. e condannare l al pagamento di quanto risulterà a credito del oltre Parte_1 Controparte_1 interessi;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare i costi che il dovrà CP_1 affrontare per ripristinare la funzionalità degli impianti ed i danni subiti dal a Controparte_1 causa del malfunzionamento della rete fognaria e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento della somma che questo Tribunale riterrà di giustizia, procedendo anche con la compensazione degli importi determinati”.
- Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda e la concessione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto opposto;
- In data 14/02/2014, venivano depositate le consulenze tecniche d'ufficio, una redatta dal dott.
esperto contabile, che determinava il debito del in € Persona_1 Controparte_1
494.937,34 e l'altra dell'ausiliare Arch. che verificava i danni agli impianti, come da Persona_2 domanda riconvenzionale, proposta dal Controparte_1
- Espletata anche la prova testimoniale in data 29/03/201, il Giudice depositava sentenza, non definitiva, n. 3118, con la quale rigettava sia l'eccezione di incompetenza territoriale, sia quella sulla improcedibilità della domanda, sul presupposto della vigenza della clausola compromissoria;
- Avverso la suindicata sentenza, il proponeva ricorso alla Suprema Corte di Controparte_1
Cassazione, che, con ordinanza del 11/01/2022 n. 607, rigettava il ricorso, in quanto inammissibile;
- Il giudizio veniva riassunto, in quanto sospeso ai sensi dell'art. 49 c.p.c.;
- Precisate le conclusioni all'udienza del 27/09/2024, la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è del tutto infondata e spiegata ai soli fini dilatori. In via preliminare, si osserva che su molte eccezioni, si è già formato un giudicato, per cui questo Giudice nulla può rilevare e/o modificare. In particolare, l'eccezione di incompetenza per territorio e l'eccezione di improcedibilità della domanda sono già state esaminate e rigettate. In merito all'eccezione di improcedibilità, per la presenza della clausola compromissoria, è stata rigettata, con due distinti provvedimenti. Il primo con la sentenza non definitiva n. 3118/21 del Tribunale di Napoli sez. Distaccata di Ischia;
il secondo con l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 607 del 11/01/22. Alla luce di tali elementi, appare del tutto inutile ripetere quanto già deciso, ritenuto condivisibile da questo Giudice. Ne consegue, come già detto più volte anche negli altri provvedimenti, che il contratto di servizio, del
16/02/2001, stipulato tra le parti, per la gestione idrica, deve intendersi integralmente risolto per mutuo consenso, giusta contratto del 20/11/2008, depositato agli atti. Ne consegue che anche il credito, di cui al presente giudizio, ha la sua fonte proprio in quella scrittura, in cui sono stati determinati, in comune accordo, il dare e l'avere. E' stata fatta una cessione dei crediti “pro soluto”, vista anche la notevole svalutazione degli stessi, per poi determinare il definitivo credito della Pt_1
in € 494.937,34. Tale circostanza è stata anche determinata con assoluta certezza e chiarezza
[...] dal C.T.U.. Quindi, tutte le contestazioni ed eccezioni, formulate sui crediti ceduti, sono del tutto infondate. Stessa sorte per la domanda riconvenzionale, relativa ai presunti danni subiti dall'opponente, per omessa manutenzione degli impianti, che avrebbero arrecato anche un danno ambientale. Anche su tale punto il C.T.U., con precisione e chiarezza, ha determinato l'esatto opposto, ossia che la ha sempre provveduto alla corretta manutenzione dei macchinari e che i Parte_1 presunti danni ambientali non sono imputabili alla società opposta ma ad eventi naturali e a fenomeni di distacco di terreno a seguito dei lavori di consolidamento del costone, eseguite dall'altra ditta esecutrice. Alla luce di tali elementi, l'opposizione va rigettata, in quanto le difese dell'opposta sono fondate su prove mai impugnate e/o contestate (vedi la scrittura privata del 20/11/08, il contratto del
16/02/2001, la sentenza parziale, ormai passata in giudicato e la C.T.U.). Da tutti questi atti, nessuna prova è invece emersa a favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1 )Rigetta l'opposizione, proposta dal , per i motivi indicati;
Controparte_1
2) Per l'effetto, dichiara valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 69/2010 del 07/04/2010, emesso dal Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, notificato in data 05/05/2010;
3) Condanna il al pagamento delle spese legali, liquidate in € 500,00 per spese ed Controparte_1
€ 13.000,00, per onorario, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti e spese di C.T.U., con attribuzione all'Avv.to Angela Bassolino, quale antistataria;
4) Rigetta tutte le altre domande in quanto infondate e non provate.
Così deciso.
Ischia, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. Achille Mazzuolo