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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2968/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO DAL CIN e Parte_1 P.IVA_1
LOREDANA SECCI OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. ANDREA RUOCCO CP_1
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti AUGUSTO AZZINI, CO P.IVA_2
ANTONIO PIERO SEBASTIANO MANCONI e ANDREA ZAGLIO TERZA CHIAMATA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si insiste per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite, come da nota spese che si dimette in allegato alle presenti note, e con condanna della signora al pagamento CP_1 della somma di euro 1.000 – a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 1° co., c.p.c. e a titolo di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave”. PER L'OPPOSTA: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate”. PER LA CHIAMATA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: in via principale: dichiarare cessata la materia del contendere e revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile e/o improponibile il decreto ingiuntivo opposto, mandando la terza chiamata assolta da ogni avversa pretesa delle parti in giudizio. 2 Con vittoria di spese e compensi del CP_2 presente giudizio di opposizione. In subordine: disporre la compensazione delle spese di lite”. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 ottobre 2023 proponeva tempestiva opposizione al decreto in Parte_1 data 9 ottobre 2023 con cui questo tribunale le aveva ingiunto la consegna in favore della ricorrente del contratto di mutuo stipulato fra le parti. CP_1
Eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per valore del tribunale adito, essendo competente il giudice di pace trattandosi di domanda di consegna di beni mobili il cui valore era palesemente inferiore alla soglia di 10.000 euro.
Eccepiva inoltre, nel merito, che l'opposta aveva simulato l'invio a di una PEC in data 9 Parte_1 marzo 2023 con cui aveva chiesto una copia del contratto, mentre dall'esame dell'allegato 2, un file in formato zip, poteva desumersi come nessuna richiesta in tal senso fosse pervenuta all'opponente, se non una pec del 26 luglio '23 il cui contenuto non era tuttavia desumibile dai documenti allegati. Aggiungeva come, in realtà, risultasse documentata una ricevuta di consegna della pec datata 25 luglio 2023, ma inviata ad una terza società, (del gruppo Intesa San Paolo), e non a CO Parte_1
Non essendo dunque pervenuta all'esponente alcuna richiesta il 9 marzo 2023, non era stato Pt_1 esercitato alcun diritto da parte della sig.ra alla consegna dei documenti contrattuali. CP_1
Sottolineava la scorrettezza della condotta della controparte, tesa ad indurre in errore il giudice del monitorio, ed eccepiva come il rapporto bancario in questione fosse sorto con CO
(subentrata nei rapporti di , mandante di , a seguito di cessione di ramo d'azienda CP_3 Pt_1 avvenuta nel 2012) e che dal 25 giugno 2012 il mandato originariamente conferito a era stato Parte_1 revocato da come prontamente comunicato alla sig.ra CO CP_1
Sosteneva, infine, che il documento contrattuale richiesto col ricorso introduttivo era stato già consegnato all'opposta.
Sulla base di tali contestazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come sopra riportato.
Si costituiva l'opposta e contestava tutte le eccezioni e difese proposte da , sostenendo che la Pt_1 causa era di valore indeterminabile, quindi rientrante nella competenza del tribunale, che l'istanza ex art. 119 del TUB era stata inoltrata alla società opponente prima della proposizione del ricorso, essendo l'indicazione di nella ricevuta di consegna frutto di mero errore materiale. Precisava come CP_2
fosse sicuramente in possesso del contratto, e che comunque in un primo momento la richiesta di Pt_1 documenti ex art. 119 TUB era stata inviata proprio a che, però, fra i documenti trasmessi CP_2 non aveva inviato anche il contratto, richiesto appunto a . Chiedeva, peraltro, di chiamare in causa Pt_1
provvedendovi in seguito all'autorizzazione del giudice. CO
Anche la società chiamata si costituiva e sosteneva come fosse da tempo cessata la materia del contendere, dato che con pec del 25 maggio 2023 la stessa aveva consegnato la CP_2 documentazione contrattuale richiesta alla sig.ra per il tramite dell'associazione A.difesa, CP_1 compreso il documento di sintesi del contratto. Esponeva che la stessa associazione, cui l'odierna opposta si era rivolta per ottenere la documentazione, il 16 maggio 2023 aveva inviato in nome e per conto della sig.ra una pec a in cui le richiedeva il contratto con cessione del quinto. CP_1 CP_2
Domanda prontamente riscontrata dalla società esponente. Aggiungeva come con successiva pec la stessa opposta le aveva domandato copia del “conteggio estintivo” del prestito, documento peraltro mai pagina 2 di 4 formatosi in quanto il mutuo era stato estinto alla sua scadenza naturale, con ciò confermando di aver ricevuto puntualmente il contratto richiesto.
Sottolineava quindi come la domanda proposta in monitorio, in relazione alla quale era peraltro passivamente legittimata anche , quale rappresentante e mandataria della mutuante, fosse del tutto Pt_1 ingiustificata, avendo l'interessata già ottenuto la consegna dei documenti richiesti. Aggiungeva che la mutuataria aveva dichiarato di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto al momento della relativa stipulazione, avvenuta in data 22 aprile 2011, e come quindi spettasse alla stessa sig.ra 'onere di giustificare la perdita o la distruzione del documento, eventi mai allegati CP_1 dalla ricorrente. Concludeva perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assoluzione da ogni avversa domanda e vittoria di spese. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., all'udienza cartolare del 17 aprile 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*** Deve essere dichiarata, come sollecitato dalla chiamata , la cessazione della materia del CP_2 contendere, risultando conseguito dall'attrice-opposta il documento contrattuale oggetto della domanda. Va premesso, quanto all'eccezione pregiudiziale, che deve ravvisarsi nella specie la competenza del tribunale adito, trattandosi di causa di valore indeterminato, dato che la ricorrente ha fatto valere, in assunto, il diritto sostanziale di dotarsi della documentazione necessaria a verificare e a far valere eventuali pretese nei confronti della banca, diritto che trova fondamento negli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e che può quindi essere esercitato davanti al tribunale, non assumendo alcuna rilevanza il valore materiale delle copie da produrre che non costituiscono propriamente l'oggetto della pretesa. Nel merito, è cessata la materia del contendere, dato che la chiamata in causa ha allegato la CP_2 copia integrale e sottoscritta del contratto di mutuo con cessione del quinto, oggetto della domanda. Il contratto risulta, invero, prodotto sub 5 dalla società chiamata, quindi messo a disposizione dell'istante che vede in tal modo soddisfatto il suo diritto di ottenerne la copia integrale e sottoscritta. Dai documenti allegati da e da , tuttavia, non risulta che il contratto nella sua versione Pt_1 CP_2 completa e sottoscritta sia stato consegnato alla controparte prima della proposizione del ricorso in sede monitoria, dato che la copia allegata alla relativa pec non è affatto completa né risulta firmata dalla mutuataria. La circostanza rileva ai fini della ripartizione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, dovendosi verificare se la domanda risulti giustificata o meno, secondo quanto eccepito dalle convenute e risultando fondato il ricorso proposto in sede monitoria. La sig.ra ben poteva, infatti, richiedere anche a il documento contrattuale, avendo CP_1 Pt_1 stipulato con detta società, quale mandataria dell'allora Banca 27-4, il prestito con cessione del quinto e non essendo tenuta ad individuare la persona della mandante. Nella specie risulta, inoltre, che la domanda di consegna del documento contrattuale sottoscritto, recante la data del 9 marzo 2023, era stata inoltrata dall'associazione a.difesa cui (pacificamente) la sig.ra si era rivolta, alla stessa CP_1
, come documentato dall'opposta e come si desume dalla ricevuta di consegna della relativa pec. Pt_1
pagina 3 di 4 Invero, dalle pec allegate emerge che sia che avevano ricevuto, prima della Pt_1 CP_2 proposizione del ricorso, la richiesta di consegna del documento contrattuale, domanda che , CP_2 quale mandante di (siccome subentrata all'originaria mutuante Banca 24-7 spa), sostiene di aver Pt_1 già riscontrato, senza tuttavia documentarlo. La chiamata in causa ha infatti documentato di aver ricevuto la richiesta documentale CO da parte dell'associazione rappresentativa della sig.ra già nel maggio del 2023 e di avervi dato CP_1 riscontro con pec del 25 maggio 2023 alla quale, tuttavia, risulta allegata una copia del tutto incompleta e non sottoscritta del contratto di mutuo con cessione del quinto (v. allegati 2, 3 e 4 chiamata). Essendo, inoltre, pacifico che non aveva dato riscontro alla richiesta della cliente, la domanda proposta in Pt_1 monitorio dalla sig.ra appare giustificata, avendo correttamente l'opposta lamentato la CP_1 violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della banca mutuante e della sua mandataria. Stante il difetto di alcuna prova in merito all'effettiva ricezione, da parte della cliente, del documento contrattuale nella sua integrità, le spese della fase monitoria vanno liquidate in favore alla parte opposta, atteso che l'instaurazione del procedimento è stata preceduta da una formale richiesta stragiudiziale alla quale la banca non aveva dato seguito. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di merito instaurato con l'opposizione, dato che l'opposta a fronte delle specifiche difese formulate dalla CP_1 opponente e dalla chiamata in causa circa la consegna del documento richiestole già nel maggio del 2023 (quindi in data anteriore alla proposizione del ricorso) e in ordine alle ragioni della richiesta (non avendo nemmeno allegato la mancata consegna o la perdita del documento) non ha preso CP_1 alcuna posizione, nulla eccependo al riguardo nelle successive difese e lasciando al rilievo officioso del giudice la constatazione dell'insufficiente prova documentale della consegna in oggetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condanna l'opponente alla rifusione Parte_2 in favore dell'opposta delle spese della fase monitoria, liquidate in complessivi € 400,00 per CP_1 onorari ed in € 260,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa interamente fra le parti e le spese di lite della fase di CP_1 Parte_2 CO merito. Sassari, 21 luglio 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ALBERTO DAL CIN e Parte_1 P.IVA_1
LOREDANA SECCI OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. ANDREA RUOCCO CP_1
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti AUGUSTO AZZINI, CO P.IVA_2
ANTONIO PIERO SEBASTIANO MANCONI e ANDREA ZAGLIO TERZA CHIAMATA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si insiste per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite, come da nota spese che si dimette in allegato alle presenti note, e con condanna della signora al pagamento CP_1 della somma di euro 1.000 – a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 1° co., c.p.c. e a titolo di somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave”. PER L'OPPOSTA: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Salvezze illimitate”. PER LA CHIAMATA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: in via principale: dichiarare cessata la materia del contendere e revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile e/o improponibile il decreto ingiuntivo opposto, mandando la terza chiamata assolta da ogni avversa pretesa delle parti in giudizio. 2 Con vittoria di spese e compensi del CP_2 presente giudizio di opposizione. In subordine: disporre la compensazione delle spese di lite”. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 ottobre 2023 proponeva tempestiva opposizione al decreto in Parte_1 data 9 ottobre 2023 con cui questo tribunale le aveva ingiunto la consegna in favore della ricorrente del contratto di mutuo stipulato fra le parti. CP_1
Eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per valore del tribunale adito, essendo competente il giudice di pace trattandosi di domanda di consegna di beni mobili il cui valore era palesemente inferiore alla soglia di 10.000 euro.
Eccepiva inoltre, nel merito, che l'opposta aveva simulato l'invio a di una PEC in data 9 Parte_1 marzo 2023 con cui aveva chiesto una copia del contratto, mentre dall'esame dell'allegato 2, un file in formato zip, poteva desumersi come nessuna richiesta in tal senso fosse pervenuta all'opponente, se non una pec del 26 luglio '23 il cui contenuto non era tuttavia desumibile dai documenti allegati. Aggiungeva come, in realtà, risultasse documentata una ricevuta di consegna della pec datata 25 luglio 2023, ma inviata ad una terza società, (del gruppo Intesa San Paolo), e non a CO Parte_1
Non essendo dunque pervenuta all'esponente alcuna richiesta il 9 marzo 2023, non era stato Pt_1 esercitato alcun diritto da parte della sig.ra alla consegna dei documenti contrattuali. CP_1
Sottolineava la scorrettezza della condotta della controparte, tesa ad indurre in errore il giudice del monitorio, ed eccepiva come il rapporto bancario in questione fosse sorto con CO
(subentrata nei rapporti di , mandante di , a seguito di cessione di ramo d'azienda CP_3 Pt_1 avvenuta nel 2012) e che dal 25 giugno 2012 il mandato originariamente conferito a era stato Parte_1 revocato da come prontamente comunicato alla sig.ra CO CP_1
Sosteneva, infine, che il documento contrattuale richiesto col ricorso introduttivo era stato già consegnato all'opposta.
Sulla base di tali contestazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come sopra riportato.
Si costituiva l'opposta e contestava tutte le eccezioni e difese proposte da , sostenendo che la Pt_1 causa era di valore indeterminabile, quindi rientrante nella competenza del tribunale, che l'istanza ex art. 119 del TUB era stata inoltrata alla società opponente prima della proposizione del ricorso, essendo l'indicazione di nella ricevuta di consegna frutto di mero errore materiale. Precisava come CP_2
fosse sicuramente in possesso del contratto, e che comunque in un primo momento la richiesta di Pt_1 documenti ex art. 119 TUB era stata inviata proprio a che, però, fra i documenti trasmessi CP_2 non aveva inviato anche il contratto, richiesto appunto a . Chiedeva, peraltro, di chiamare in causa Pt_1
provvedendovi in seguito all'autorizzazione del giudice. CO
Anche la società chiamata si costituiva e sosteneva come fosse da tempo cessata la materia del contendere, dato che con pec del 25 maggio 2023 la stessa aveva consegnato la CP_2 documentazione contrattuale richiesta alla sig.ra per il tramite dell'associazione A.difesa, CP_1 compreso il documento di sintesi del contratto. Esponeva che la stessa associazione, cui l'odierna opposta si era rivolta per ottenere la documentazione, il 16 maggio 2023 aveva inviato in nome e per conto della sig.ra una pec a in cui le richiedeva il contratto con cessione del quinto. CP_1 CP_2
Domanda prontamente riscontrata dalla società esponente. Aggiungeva come con successiva pec la stessa opposta le aveva domandato copia del “conteggio estintivo” del prestito, documento peraltro mai pagina 2 di 4 formatosi in quanto il mutuo era stato estinto alla sua scadenza naturale, con ciò confermando di aver ricevuto puntualmente il contratto richiesto.
Sottolineava quindi come la domanda proposta in monitorio, in relazione alla quale era peraltro passivamente legittimata anche , quale rappresentante e mandataria della mutuante, fosse del tutto Pt_1 ingiustificata, avendo l'interessata già ottenuto la consegna dei documenti richiesti. Aggiungeva che la mutuataria aveva dichiarato di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto al momento della relativa stipulazione, avvenuta in data 22 aprile 2011, e come quindi spettasse alla stessa sig.ra 'onere di giustificare la perdita o la distruzione del documento, eventi mai allegati CP_1 dalla ricorrente. Concludeva perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assoluzione da ogni avversa domanda e vittoria di spese. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., all'udienza cartolare del 17 aprile 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*** Deve essere dichiarata, come sollecitato dalla chiamata , la cessazione della materia del CP_2 contendere, risultando conseguito dall'attrice-opposta il documento contrattuale oggetto della domanda. Va premesso, quanto all'eccezione pregiudiziale, che deve ravvisarsi nella specie la competenza del tribunale adito, trattandosi di causa di valore indeterminato, dato che la ricorrente ha fatto valere, in assunto, il diritto sostanziale di dotarsi della documentazione necessaria a verificare e a far valere eventuali pretese nei confronti della banca, diritto che trova fondamento negli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e che può quindi essere esercitato davanti al tribunale, non assumendo alcuna rilevanza il valore materiale delle copie da produrre che non costituiscono propriamente l'oggetto della pretesa. Nel merito, è cessata la materia del contendere, dato che la chiamata in causa ha allegato la CP_2 copia integrale e sottoscritta del contratto di mutuo con cessione del quinto, oggetto della domanda. Il contratto risulta, invero, prodotto sub 5 dalla società chiamata, quindi messo a disposizione dell'istante che vede in tal modo soddisfatto il suo diritto di ottenerne la copia integrale e sottoscritta. Dai documenti allegati da e da , tuttavia, non risulta che il contratto nella sua versione Pt_1 CP_2 completa e sottoscritta sia stato consegnato alla controparte prima della proposizione del ricorso in sede monitoria, dato che la copia allegata alla relativa pec non è affatto completa né risulta firmata dalla mutuataria. La circostanza rileva ai fini della ripartizione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, dovendosi verificare se la domanda risulti giustificata o meno, secondo quanto eccepito dalle convenute e risultando fondato il ricorso proposto in sede monitoria. La sig.ra ben poteva, infatti, richiedere anche a il documento contrattuale, avendo CP_1 Pt_1 stipulato con detta società, quale mandataria dell'allora Banca 27-4, il prestito con cessione del quinto e non essendo tenuta ad individuare la persona della mandante. Nella specie risulta, inoltre, che la domanda di consegna del documento contrattuale sottoscritto, recante la data del 9 marzo 2023, era stata inoltrata dall'associazione a.difesa cui (pacificamente) la sig.ra si era rivolta, alla stessa CP_1
, come documentato dall'opposta e come si desume dalla ricevuta di consegna della relativa pec. Pt_1
pagina 3 di 4 Invero, dalle pec allegate emerge che sia che avevano ricevuto, prima della Pt_1 CP_2 proposizione del ricorso, la richiesta di consegna del documento contrattuale, domanda che , CP_2 quale mandante di (siccome subentrata all'originaria mutuante Banca 24-7 spa), sostiene di aver Pt_1 già riscontrato, senza tuttavia documentarlo. La chiamata in causa ha infatti documentato di aver ricevuto la richiesta documentale CO da parte dell'associazione rappresentativa della sig.ra già nel maggio del 2023 e di avervi dato CP_1 riscontro con pec del 25 maggio 2023 alla quale, tuttavia, risulta allegata una copia del tutto incompleta e non sottoscritta del contratto di mutuo con cessione del quinto (v. allegati 2, 3 e 4 chiamata). Essendo, inoltre, pacifico che non aveva dato riscontro alla richiesta della cliente, la domanda proposta in Pt_1 monitorio dalla sig.ra appare giustificata, avendo correttamente l'opposta lamentato la CP_1 violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della banca mutuante e della sua mandataria. Stante il difetto di alcuna prova in merito all'effettiva ricezione, da parte della cliente, del documento contrattuale nella sua integrità, le spese della fase monitoria vanno liquidate in favore alla parte opposta, atteso che l'instaurazione del procedimento è stata preceduta da una formale richiesta stragiudiziale alla quale la banca non aveva dato seguito. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di merito instaurato con l'opposizione, dato che l'opposta a fronte delle specifiche difese formulate dalla CP_1 opponente e dalla chiamata in causa circa la consegna del documento richiestole già nel maggio del 2023 (quindi in data anteriore alla proposizione del ricorso) e in ordine alle ragioni della richiesta (non avendo nemmeno allegato la mancata consegna o la perdita del documento) non ha preso CP_1 alcuna posizione, nulla eccependo al riguardo nelle successive difese e lasciando al rilievo officioso del giudice la constatazione dell'insufficiente prova documentale della consegna in oggetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condanna l'opponente alla rifusione Parte_2 in favore dell'opposta delle spese della fase monitoria, liquidate in complessivi € 400,00 per CP_1 onorari ed in € 260,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa interamente fra le parti e le spese di lite della fase di CP_1 Parte_2 CO merito. Sassari, 21 luglio 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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