TAR
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01082 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00585/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data 16.04.2024 e notificato alla ricorrente in data 27.04.2024, con il qualele si è N. 00585/2024 REG.RIC.
ordinato di lasciare il territorio del Comune di Bergamo entro dodici ore dalla sua notifica, vietando di farvi ritorno per il periodo di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa TR ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il
Questore di Bergamo le ha ordinato di lasciare il territorio di quel Comune entro dodici ore dalla sua notifica, vietandole di farvi ritorno per il periodo di un anno.
A fondamento della misura adottata, l'Amministrazione ha evidenziato che la ricorrente, già gravata da un precedente di polizia riferito all'anno 2023 per istigazione a delinquere, era stata deferita in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 415 c.p., in quanto, durante la sfilata di carnevale di “Mezza quaresima”,
“sfilava in un gruppo denominato “Guerrieri V_V” composto da circa 30 persone, esponendo cartelloni e diffondendo messaggi “antisistema”, inneggiando ad azioni violente contro le istituzioni statali quali i governi e l'UE mentono, I VA uccidono,
TELECAMERE ovunque per dispotica prigione digitale – lotta con i vivi – vivi libero
– id digitale trappola totale- scuola istituzionale usa menzogne per una manipolazione criminale-salvatuo figlio, i vaccini uccidono- la quota CO2 che vogliono eliminare sei tu- CO2 truffa-il sistema propaganda che cambia aspetto in base al modo in cui le elites vogliono manipolare – crisi energetiche e alimentari sono truffe nazi comuniste criminali – creano povertà per togliere libertà-fuck agenda 2030”. N. 00585/2024 REG.RIC.
Nell'occasione, sarebbero stati divulgati mediante casse acustiche messaggi di sostegno ed istigazione alla disobbedienza, con distribuzione di volantini e gadget contenenti messaggi di istigazione alla rivolta sociale contenenti l'invito ad iscriversi ad un canale telegram del predetto gruppo V_V. Si evidenzia inoltre che “l'aggressiva azione posta in essere dal gruppo” ha prodotto “grave ed attuale pericolo per
l'ordine, la sicurezza pubblica e la tranquillità sociale” e che quanto accaduto avrebbe inoltre “destato notevole allarme sociale e preoccupazione tra i presenti, anche alla luce del fatto che la manifestazione ha richiamato in Bergamo molte famiglie con minori in tenera età” tanto che numerosi giornali locali avrebbero dato risalto mediatico alla vicenda “pubblicando anche interviste di disappunto espresse dai politici locali”.
Sulla base di tali elementi la Questura ha ritenuto la ricorrente riconducibile ai soggetti di cui all' art. 1 D. Lgs. n. 159/2011, in quanto persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità e la tranquillità pubblica.
La ricorrente ha impugnato detto provvedimento instando per il suo annullamento ed ha chiesto altresì la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale.
La Questura di Bergamo si è costituita in giudizio con atto di stile, insistendo per il rigetto del ricorso, affidando le proprie difese ad una relazione corredata dalla documentazione pertinente.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
Nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta successivamente dalle parti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24 settembre
2025.
Con l'unico motivo di ricorso l'esponente ha dedotto vizi di “Nullità del decreto.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza illogicità e genericità della N. 00585/2024 REG.RIC.
motivazione. Sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs.
159/2011 – Violazione art. 10, Legge 1221/1981 - Violazione degli artt. 16 -21 Cost.,
10 e 11 C.E.D.U.”.
In sintesi, dopo aver richiamato la pertinente disciplina normativa e la giurisprudenza nazionale e sovranazionale intervenuta sulla materia, la ricorrente ha argomentato di non poter essere ricondotta a nessuna delle categorie di persone pericolose indicate dalla normativa de qua: difetterebbe la sussistenza sia di attuali e gravi elementi di fatto dimostrativi di una propensione a delinquere sia di profili di pericolosità ovvero di un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Non sarebbe idoneo in tal senso l'unico precedente di polizia indicato nel provvedimento, neppure esitato in un procedimento penale; la manifestazione si sarebbe svolta in modo pacifico senza alcuna turbativa dell'ordine pubblico all'unico scopo di veicolare messaggi di dissenso rispetto all'azione di Governo in materia sanitaria, con legittimo esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
L'articolo 1 del d.lgs. 159/2011 prevede che sono destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore “a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”. In particolare la misura del foglio di via, disciplinata dall'art. 2, è adottata “Qualora le N. 00585/2024 REG.RIC.
persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.
Secondo consolidata giurisprudenza la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione degli stessi.
In particolare, “assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla del soggetto alla commissione di reati,
e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica (…) La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici)
e, dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio” (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
Il provvedimento questorile, in definitiva, può essere dunque fondato soltanto su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario (Cons. Stato,
Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782). N. 00585/2024 REG.RIC.
La misura di prevenzione de qua, ancorchè costituisca esercizio di un potere di carattere discrezionale, deve attenersi rigorosamente alle coordinate normative che ne legittimano l'adozione e può fondarsi solo su un'adeguata motivazione, in ragione degli effetti significativamente limitativi della libertà personale dei soggetti che ne sono destinatari.
Venendo al caso in esame, con la misura impugnata, il Questore di Bergamo ha ritenuto ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 1 lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011, ossia che l'interessata sia persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Alla stregua dei principi sopra richiamati, tuttavia, la gravata determinazione non può dirsi supportata dalla sussistenza di concrete circostanze idonee a sostenere il giudizio sulla pericolosità sociale dell'interessata.
Quanto all'episodio che ha dato origine all'applicazione della misura, si osserva che né dalla visione del filmato depositato in atti né dall'ulteriore documentazione versata in giudizio emergono elementi che restituiscano il quadro di una situazione pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, nè le azioni poste in essere dal gruppo nella circostanza assumono i tratti di “aggressività” descritti nel provvedimento impugnato.
Le immagini, anche fotografiche, depositate rappresentano lo svolgimento di una manifestazione pacifica, nella quale i partecipanti sono immortalati mentre sfilano mascherati veicolando messaggi -esposti su cartelloni e volantini e diffusi tramite fonodiffusione- che risultano privi di connotazioni violente o istigatorie, risolvendosi in una mera espressione del dissenso del gruppo rispetto alle decisioni politiche assunte con riguardo alla gestione sanitaria della pandemia da Coronavirus.
Emerge dunque dalle stesse immagini la prova tangibile del fatto che si è trattato di una manifestazione, per quanto di dissenso, pacifica, e che non si siano verificate tensioni o comportamenti prodromici alla violenza, ed in generale che non sia stata posta in essere alcuna condotta in grado di destare allarme sociale, tanto che, infatti, N. 00585/2024 REG.RIC.
non si è resa necessaria da parte delle forze dell'ordine alcuna attività di contenimento né di inibizione di condotte pericolose: lo stesso provvedimento impugnato, d'altra parte, dà atto che, “il funzionario ufficiale di pubblica sicurezza ha scelto di non impedire od ostacolare la sfilata rinviando l'identificazione dei partecipanti al gruppo
VV solo al termine della manifestazione”.
Del resto, nelle medesime immagini richiamate, i manifestanti, così come le forze dell'ordine, appaiono tutti tranquilli e la procedura di identificazione risulta compiuta in assenza di qualsivoglia tensione od ostacolo.
La natura ed il tenore dei messaggi veicolati nel corso della manifestazione, peraltro, come detto, in assenza di comportamenti produttivi di pericolo per la sicurezza pubblica, neppure appaiono riconducibili alla fattispecie delittuosa ipotizzata dall'Amministrazione, che per contro, li ha classificati come messaggi “antisistema”: essi si presentano piuttosto come finalizzati ad alimentare il dibattito pubblico sulle decisioni di governo in materia sanitaria e costituiscono una legittima, per quanto singolare, manifestazione di una personale ideologia, che non è di per sé sola dimostrazione di pericolosità o di dedizione al crimine, dedizione che non traspare neppure dal precedente di polizia richiamato nel provvedimento impugnato, peraltro del tutto genericamente e neppure descritto anche solo in termini sommari.
In proposito, solo nella relazione depositata in giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che la ricorrente, in data 6.9.2023, è stata segnalata all'Autorità
Giudiziaria per il reato di istigazione a delinquere in quanto “attraverso il proprio account, con numerose pubblicazioni sul canale Telegram nel gruppo Veronesi liberi celebrava ed esaltava gli imbrattamenti/danneggiamenti ed altre scritte NO VA… sui muri di edifici pubblici a firma del movimento Guerrieri Vivi, incitando esplicitamente gli altri membri del canale a realizzarne altri”.
In disparte la considerazione che tale rilievo costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione, può in ogni caso rilevarsi che non risultano N. 00585/2024 REG.RIC.
depositati in atti né la comunicazione della notizia di reato, evocata nella relazione, né il testo dei messaggi che sarebbero stati veicolati tramite il canale Telegram, sicchè, fermo ogni accertamento dei fatti nella competente sede penale, non risulta fornita la prova di elementi utili a ricondurre i fatti descritti alla ipotizzata fattispecie di istigazione a delinquere.
Lo stesso materiale sequestrato all'esito del decreto di perquisizione (tra cui palloncini, magliette, pennarelli) non consente di ritenere comprovata, neppure a livello meramente indiziario, la riferita condotta istigatoria, né comunque, la sola contestazione contenuta nel decreto di perquisizione è ex se idonea a fondare la prognosi di pericolosità richiesta per l'applicazione della misura preventiva in disamina.
In definitiva, sulla base degli elementi fattuali dedotti, complessivamente considerati, non risultano sussistere i presupposti per ricondurre la ricorrente alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. 159/2011, e per ritenerla pericolosa per la sicurezza pubblica, sì da giustificare l'emissione di un foglio di via nei suoi confronti.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda demolitoria e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente, in difetto di prova del pregiudizio subito, con particolare riferimento al c.d. danno conseguenza, in quanto “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del “contra ius” e del “non iure”, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni “in re ipsa”” (Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22890); N. 00585/2024 REG.RIC.
Quanto alla asserita lesione alla libertà circolazione e al danno relazionale, al di là di un generico riferimento alla “preclusione – derivata dal provvedimento impugnato- ad accedere al territorio di Bergamo”, la ricorrente non indica in concreto in cosa sarebbe consistito il pregiudizio sofferto: l'interessata risiede a Verona e non sono dedotti elementi di collegamento della stessa con la città oggetto di inibizione, tali da far ritenere che la sua vita di relazione sia stata incisa dal provvedimento impugnato.
Altrettanto generica è l'allegazione relativa al danno morale, e alla “sofferenza subita”, ugualmente non supportata da adeguati elementi di prova.
L'esistenza di pregiudizi di polizia a carico dell'interessata (seppur inidonei, per quanto sopra argomentato, a fondare un giudizio di pericolosità ex art. 1 d.lgs.
159/2011), non consente di ristorare il lamentato danno di immagine.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. N. 00585/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
TR ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZZ GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00585/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01082 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00585/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data 16.04.2024 e notificato alla ricorrente in data 27.04.2024, con il qualele si è N. 00585/2024 REG.RIC.
ordinato di lasciare il territorio del Comune di Bergamo entro dodici ore dalla sua notifica, vietando di farvi ritorno per il periodo di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa TR ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il
Questore di Bergamo le ha ordinato di lasciare il territorio di quel Comune entro dodici ore dalla sua notifica, vietandole di farvi ritorno per il periodo di un anno.
A fondamento della misura adottata, l'Amministrazione ha evidenziato che la ricorrente, già gravata da un precedente di polizia riferito all'anno 2023 per istigazione a delinquere, era stata deferita in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 415 c.p., in quanto, durante la sfilata di carnevale di “Mezza quaresima”,
“sfilava in un gruppo denominato “Guerrieri V_V” composto da circa 30 persone, esponendo cartelloni e diffondendo messaggi “antisistema”, inneggiando ad azioni violente contro le istituzioni statali quali i governi e l'UE mentono, I VA uccidono,
TELECAMERE ovunque per dispotica prigione digitale – lotta con i vivi – vivi libero
– id digitale trappola totale- scuola istituzionale usa menzogne per una manipolazione criminale-salvatuo figlio, i vaccini uccidono- la quota CO2 che vogliono eliminare sei tu- CO2 truffa-il sistema propaganda che cambia aspetto in base al modo in cui le elites vogliono manipolare – crisi energetiche e alimentari sono truffe nazi comuniste criminali – creano povertà per togliere libertà-fuck agenda 2030”. N. 00585/2024 REG.RIC.
Nell'occasione, sarebbero stati divulgati mediante casse acustiche messaggi di sostegno ed istigazione alla disobbedienza, con distribuzione di volantini e gadget contenenti messaggi di istigazione alla rivolta sociale contenenti l'invito ad iscriversi ad un canale telegram del predetto gruppo V_V. Si evidenzia inoltre che “l'aggressiva azione posta in essere dal gruppo” ha prodotto “grave ed attuale pericolo per
l'ordine, la sicurezza pubblica e la tranquillità sociale” e che quanto accaduto avrebbe inoltre “destato notevole allarme sociale e preoccupazione tra i presenti, anche alla luce del fatto che la manifestazione ha richiamato in Bergamo molte famiglie con minori in tenera età” tanto che numerosi giornali locali avrebbero dato risalto mediatico alla vicenda “pubblicando anche interviste di disappunto espresse dai politici locali”.
Sulla base di tali elementi la Questura ha ritenuto la ricorrente riconducibile ai soggetti di cui all' art. 1 D. Lgs. n. 159/2011, in quanto persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità e la tranquillità pubblica.
La ricorrente ha impugnato detto provvedimento instando per il suo annullamento ed ha chiesto altresì la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale.
La Questura di Bergamo si è costituita in giudizio con atto di stile, insistendo per il rigetto del ricorso, affidando le proprie difese ad una relazione corredata dalla documentazione pertinente.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
Nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta successivamente dalle parti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24 settembre
2025.
Con l'unico motivo di ricorso l'esponente ha dedotto vizi di “Nullità del decreto.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza illogicità e genericità della N. 00585/2024 REG.RIC.
motivazione. Sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs.
159/2011 – Violazione art. 10, Legge 1221/1981 - Violazione degli artt. 16 -21 Cost.,
10 e 11 C.E.D.U.”.
In sintesi, dopo aver richiamato la pertinente disciplina normativa e la giurisprudenza nazionale e sovranazionale intervenuta sulla materia, la ricorrente ha argomentato di non poter essere ricondotta a nessuna delle categorie di persone pericolose indicate dalla normativa de qua: difetterebbe la sussistenza sia di attuali e gravi elementi di fatto dimostrativi di una propensione a delinquere sia di profili di pericolosità ovvero di un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Non sarebbe idoneo in tal senso l'unico precedente di polizia indicato nel provvedimento, neppure esitato in un procedimento penale; la manifestazione si sarebbe svolta in modo pacifico senza alcuna turbativa dell'ordine pubblico all'unico scopo di veicolare messaggi di dissenso rispetto all'azione di Governo in materia sanitaria, con legittimo esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
L'articolo 1 del d.lgs. 159/2011 prevede che sono destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore “a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”. In particolare la misura del foglio di via, disciplinata dall'art. 2, è adottata “Qualora le N. 00585/2024 REG.RIC.
persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.
Secondo consolidata giurisprudenza la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione degli stessi.
In particolare, “assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla
e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica (…) La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici)
e, dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio” (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
Il provvedimento questorile, in definitiva, può essere dunque fondato soltanto su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario (Cons. Stato,
Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782). N. 00585/2024 REG.RIC.
La misura di prevenzione de qua, ancorchè costituisca esercizio di un potere di carattere discrezionale, deve attenersi rigorosamente alle coordinate normative che ne legittimano l'adozione e può fondarsi solo su un'adeguata motivazione, in ragione degli effetti significativamente limitativi della libertà personale dei soggetti che ne sono destinatari.
Venendo al caso in esame, con la misura impugnata, il Questore di Bergamo ha ritenuto ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 1 lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011, ossia che l'interessata sia persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Alla stregua dei principi sopra richiamati, tuttavia, la gravata determinazione non può dirsi supportata dalla sussistenza di concrete circostanze idonee a sostenere il giudizio sulla pericolosità sociale dell'interessata.
Quanto all'episodio che ha dato origine all'applicazione della misura, si osserva che né dalla visione del filmato depositato in atti né dall'ulteriore documentazione versata in giudizio emergono elementi che restituiscano il quadro di una situazione pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, nè le azioni poste in essere dal gruppo nella circostanza assumono i tratti di “aggressività” descritti nel provvedimento impugnato.
Le immagini, anche fotografiche, depositate rappresentano lo svolgimento di una manifestazione pacifica, nella quale i partecipanti sono immortalati mentre sfilano mascherati veicolando messaggi -esposti su cartelloni e volantini e diffusi tramite fonodiffusione- che risultano privi di connotazioni violente o istigatorie, risolvendosi in una mera espressione del dissenso del gruppo rispetto alle decisioni politiche assunte con riguardo alla gestione sanitaria della pandemia da Coronavirus.
Emerge dunque dalle stesse immagini la prova tangibile del fatto che si è trattato di una manifestazione, per quanto di dissenso, pacifica, e che non si siano verificate tensioni o comportamenti prodromici alla violenza, ed in generale che non sia stata posta in essere alcuna condotta in grado di destare allarme sociale, tanto che, infatti, N. 00585/2024 REG.RIC.
non si è resa necessaria da parte delle forze dell'ordine alcuna attività di contenimento né di inibizione di condotte pericolose: lo stesso provvedimento impugnato, d'altra parte, dà atto che, “il funzionario ufficiale di pubblica sicurezza ha scelto di non impedire od ostacolare la sfilata rinviando l'identificazione dei partecipanti al gruppo
VV solo al termine della manifestazione”.
Del resto, nelle medesime immagini richiamate, i manifestanti, così come le forze dell'ordine, appaiono tutti tranquilli e la procedura di identificazione risulta compiuta in assenza di qualsivoglia tensione od ostacolo.
La natura ed il tenore dei messaggi veicolati nel corso della manifestazione, peraltro, come detto, in assenza di comportamenti produttivi di pericolo per la sicurezza pubblica, neppure appaiono riconducibili alla fattispecie delittuosa ipotizzata dall'Amministrazione, che per contro, li ha classificati come messaggi “antisistema”: essi si presentano piuttosto come finalizzati ad alimentare il dibattito pubblico sulle decisioni di governo in materia sanitaria e costituiscono una legittima, per quanto singolare, manifestazione di una personale ideologia, che non è di per sé sola dimostrazione di pericolosità o di dedizione al crimine, dedizione che non traspare neppure dal precedente di polizia richiamato nel provvedimento impugnato, peraltro del tutto genericamente e neppure descritto anche solo in termini sommari.
In proposito, solo nella relazione depositata in giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che la ricorrente, in data 6.9.2023, è stata segnalata all'Autorità
Giudiziaria per il reato di istigazione a delinquere in quanto “attraverso il proprio account, con numerose pubblicazioni sul canale Telegram nel gruppo Veronesi liberi celebrava ed esaltava gli imbrattamenti/danneggiamenti ed altre scritte NO VA… sui muri di edifici pubblici a firma del movimento Guerrieri Vivi, incitando esplicitamente gli altri membri del canale a realizzarne altri”.
In disparte la considerazione che tale rilievo costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione, può in ogni caso rilevarsi che non risultano N. 00585/2024 REG.RIC.
depositati in atti né la comunicazione della notizia di reato, evocata nella relazione, né il testo dei messaggi che sarebbero stati veicolati tramite il canale Telegram, sicchè, fermo ogni accertamento dei fatti nella competente sede penale, non risulta fornita la prova di elementi utili a ricondurre i fatti descritti alla ipotizzata fattispecie di istigazione a delinquere.
Lo stesso materiale sequestrato all'esito del decreto di perquisizione (tra cui palloncini, magliette, pennarelli) non consente di ritenere comprovata, neppure a livello meramente indiziario, la riferita condotta istigatoria, né comunque, la sola contestazione contenuta nel decreto di perquisizione è ex se idonea a fondare la prognosi di pericolosità richiesta per l'applicazione della misura preventiva in disamina.
In definitiva, sulla base degli elementi fattuali dedotti, complessivamente considerati, non risultano sussistere i presupposti per ricondurre la ricorrente alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. 159/2011, e per ritenerla pericolosa per la sicurezza pubblica, sì da giustificare l'emissione di un foglio di via nei suoi confronti.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda demolitoria e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente, in difetto di prova del pregiudizio subito, con particolare riferimento al c.d. danno conseguenza, in quanto “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del “contra ius” e del “non iure”, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni “in re ipsa”” (Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 22890); N. 00585/2024 REG.RIC.
Quanto alla asserita lesione alla libertà circolazione e al danno relazionale, al di là di un generico riferimento alla “preclusione – derivata dal provvedimento impugnato- ad accedere al territorio di Bergamo”, la ricorrente non indica in concreto in cosa sarebbe consistito il pregiudizio sofferto: l'interessata risiede a Verona e non sono dedotti elementi di collegamento della stessa con la città oggetto di inibizione, tali da far ritenere che la sua vita di relazione sia stata incisa dal provvedimento impugnato.
Altrettanto generica è l'allegazione relativa al danno morale, e alla “sofferenza subita”, ugualmente non supportata da adeguati elementi di prova.
L'esistenza di pregiudizi di polizia a carico dell'interessata (seppur inidonei, per quanto sopra argomentato, a fondare un giudizio di pericolosità ex art. 1 d.lgs.
159/2011), non consente di ristorare il lamentato danno di immagine.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. N. 00585/2024 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
TR ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR ZZ GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00585/2024 REG.RIC.