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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1223/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. Luca Candiano e Nicola Candiano. attore-opponenteE P.&G. (CF: , in persona CP_1 Parte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Virelli. convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l.r.p.t. sig. , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1 262/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.4.2020 con il quale gli veniva ordinato il pagamento di € 11.500,00, oltre interessi e spese, in virtù della fattura n. 7 del 7.2.2017 emessa dalla P.&G. Automobile di per Parte_2
l'acquisto dell'automobile Fiat JC Frimont targata EP843ML. Ha eccepito la totale infondatezza della pretesa azionata stante l'avvenuto pagamento del credito di cui alla suddetta fattura, effettuato mediante l'emissione in favore dell'opposta di due assegni circolari il 10.2.2017 e pagati il 13.2.2017 dell'importo di € 5.500 ciascuno. Ha inoltre dedotto che al momento della trattativa erano stati versati € 500,00 in contanti. Ha quindi chiesto: “Voglia, l'On.le Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell'opposizione proposta,
1.Revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo per i motivi ut sopra;
2.Condannare la P.&G. Automobile in p.l.r.p.t. , ex art. 96 terzo comma c.p.c., Parte_2 al pagamento in favore di parte attualmente opponente della somma equitativamente determinata secondo i criteri ut supra o nella misura ritenuta di ragione;
3.Condannare, altresì, la parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onerari oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2 della P.&G. il quale ha negato che i due titoli di credito prodotti dalla CP_1 controparte siano riferibili al pagamento della fattura n. 7 del 7.2.2017 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
**********************
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
2 a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, così come il corretto adempimento da parte di quest'ultima, non sono circostanze oggetto di contestazione. Del resto il certificato di proprietà estratto dal PRA già prodotto in sede monitoria documenta adeguatamente il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la vendita dell'autovettura Fiat JC Frimont targata EP843ML, per il prezzo di € 11.500,00 e l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo in favore dell'opponente. La parte opponente ha dedotto di aver corrisposto interamente il prezzo dell'automobile portato dalla fattura n. 7 del 7.2.2017 azionata dall'opposta, mediante il pagamento in contanti di € 500,00 e l'emissione di due assegni circolari n. 5201561466604 e n. 5205614665-05, BPER Banca S.p.A., filiale di Parte_3
Rossano il 10.2.2017 e pagati il 13.2.2017 dell'importo di € 5.500 ciascuno (docc. nn. 3 e 4 fascicolo parte opponente).
3 A fronte di ciò la parte opposta ha dedotto che i due menzionati titoli di credito erano stati rilasciati al sig. non in pagamento della fattura sottesa al Parte_2 decreto ingiuntivo per cui è causa, bensì in acconto sul prezzo di varie compravendite di auto e moto veicoli effettuate dal sig. , per sé e Parte_1 per sua moglie in particolare, autovettura targata DZ418LP venduta Parte_4 nel marzo 2011 alla sig.ra per il prezzo di € 13.500,00; autovettura Parte_4 targata DG666TM venduta nel settembre 2011 al sig. per il prezzo Parte_1 di € 980,00; ciclomotore targato X784LP venduto nell'ottobre 2015 al sig. Pt_1
per il prezzo di € 2.500,00.
[...]
Ha inoltre evidenziato che nel mentre la vendita di cui alla fattura azionata in sede monitoria veniva effettuata in data 7.2.2017 ed il relativo “passaggio di proprietà” formalizzato presso l'ufficio ACI in data 9.2.2017, gli assegni circolari emessi dall'opponente risalgono, invece, al 10.2.2017, quindi a 3 giorni successivi alla vendita e a un giorno successivo alla formalizzazione del “passaggio di proprietà”. Ebbene, va ricordato che secondo un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.115). Fatta applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate deve rilevarsi che l'opponente –sul quale gravava il relativo onere a fronte delle contestazioni dell'opposto sopra richiamate- non è stato in grado di fornire una soddisfacente prova della riferibilità degli assegni in questione al pagamento della fattura n. 7 del 7.2.2017. L'opposto non ha articolato capitoli di prova orale sul punto, né ha provato in via documentale di avere esercitato la facoltà di imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. In detto contesto il mero dato temporale costituito dal fatto che gli assegni in questione risultano essere stati emessi in data pressoché coeva a quella riportata sulla menzionata fattura non è sufficiente per ritenere sussistente un sicuro collegamento tra i titoli e il credito azionato in sede monitoria, soprattutto alla luce della discordanza tra l'importo degli assegni e quello della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
4 A tal proposito va evidenziato che l'opponente non è stato nemmeno in grado di dimostrare di aver corrisposto il restante importo di € 500,00 mediante pagamento in contanti. Il sig. ha negato detta circostanza in sede di interrogatorio formale e Parte_2 il capitolo di prova testimoniale all'uopo articolato dal debitore è inammissibile ex art. 2726 c.c., per come eccepito dall'opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. In base a quanto argomentato l'opposizione merita di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_1 per l'effetto
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 262/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.4.2020;
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 08/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA CF: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. Luca Candiano e Nicola Candiano. attore-opponenteE P.&G. (CF: , in persona CP_1 Parte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Virelli. convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento depositato il 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l.r.p.t. sig. , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1 262/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.4.2020 con il quale gli veniva ordinato il pagamento di € 11.500,00, oltre interessi e spese, in virtù della fattura n. 7 del 7.2.2017 emessa dalla P.&G. Automobile di per Parte_2
l'acquisto dell'automobile Fiat JC Frimont targata EP843ML. Ha eccepito la totale infondatezza della pretesa azionata stante l'avvenuto pagamento del credito di cui alla suddetta fattura, effettuato mediante l'emissione in favore dell'opposta di due assegni circolari il 10.2.2017 e pagati il 13.2.2017 dell'importo di € 5.500 ciascuno. Ha inoltre dedotto che al momento della trattativa erano stati versati € 500,00 in contanti. Ha quindi chiesto: “Voglia, l'On.le Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell'opposizione proposta,
1.Revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo per i motivi ut sopra;
2.Condannare la P.&G. Automobile in p.l.r.p.t. , ex art. 96 terzo comma c.p.c., Parte_2 al pagamento in favore di parte attualmente opponente della somma equitativamente determinata secondo i criteri ut supra o nella misura ritenuta di ragione;
3.Condannare, altresì, la parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onerari oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2 della P.&G. il quale ha negato che i due titoli di credito prodotti dalla CP_1 controparte siano riferibili al pagamento della fattura n. 7 del 7.2.2017 ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
**********************
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
2 a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, così come il corretto adempimento da parte di quest'ultima, non sono circostanze oggetto di contestazione. Del resto il certificato di proprietà estratto dal PRA già prodotto in sede monitoria documenta adeguatamente il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la vendita dell'autovettura Fiat JC Frimont targata EP843ML, per il prezzo di € 11.500,00 e l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo in favore dell'opponente. La parte opponente ha dedotto di aver corrisposto interamente il prezzo dell'automobile portato dalla fattura n. 7 del 7.2.2017 azionata dall'opposta, mediante il pagamento in contanti di € 500,00 e l'emissione di due assegni circolari n. 5201561466604 e n. 5205614665-05, BPER Banca S.p.A., filiale di Parte_3
Rossano il 10.2.2017 e pagati il 13.2.2017 dell'importo di € 5.500 ciascuno (docc. nn. 3 e 4 fascicolo parte opponente).
3 A fronte di ciò la parte opposta ha dedotto che i due menzionati titoli di credito erano stati rilasciati al sig. non in pagamento della fattura sottesa al Parte_2 decreto ingiuntivo per cui è causa, bensì in acconto sul prezzo di varie compravendite di auto e moto veicoli effettuate dal sig. , per sé e Parte_1 per sua moglie in particolare, autovettura targata DZ418LP venduta Parte_4 nel marzo 2011 alla sig.ra per il prezzo di € 13.500,00; autovettura Parte_4 targata DG666TM venduta nel settembre 2011 al sig. per il prezzo Parte_1 di € 980,00; ciclomotore targato X784LP venduto nell'ottobre 2015 al sig. Pt_1
per il prezzo di € 2.500,00.
[...]
Ha inoltre evidenziato che nel mentre la vendita di cui alla fattura azionata in sede monitoria veniva effettuata in data 7.2.2017 ed il relativo “passaggio di proprietà” formalizzato presso l'ufficio ACI in data 9.2.2017, gli assegni circolari emessi dall'opponente risalgono, invece, al 10.2.2017, quindi a 3 giorni successivi alla vendita e a un giorno successivo alla formalizzazione del “passaggio di proprietà”. Ebbene, va ricordato che secondo un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.115). Fatta applicazione delle coordinate ermeneutiche appena richiamate deve rilevarsi che l'opponente –sul quale gravava il relativo onere a fronte delle contestazioni dell'opposto sopra richiamate- non è stato in grado di fornire una soddisfacente prova della riferibilità degli assegni in questione al pagamento della fattura n. 7 del 7.2.2017. L'opposto non ha articolato capitoli di prova orale sul punto, né ha provato in via documentale di avere esercitato la facoltà di imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. In detto contesto il mero dato temporale costituito dal fatto che gli assegni in questione risultano essere stati emessi in data pressoché coeva a quella riportata sulla menzionata fattura non è sufficiente per ritenere sussistente un sicuro collegamento tra i titoli e il credito azionato in sede monitoria, soprattutto alla luce della discordanza tra l'importo degli assegni e quello della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
4 A tal proposito va evidenziato che l'opponente non è stato nemmeno in grado di dimostrare di aver corrisposto il restante importo di € 500,00 mediante pagamento in contanti. Il sig. ha negato detta circostanza in sede di interrogatorio formale e Parte_2 il capitolo di prova testimoniale all'uopo articolato dal debitore è inammissibile ex art. 2726 c.c., per come eccepito dall'opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. In base a quanto argomentato l'opposizione merita di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_1 per l'effetto
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 262/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 16.4.2020;
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 08/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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