Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. GIOVANNA BALZAN ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Rosolina in data 22/05/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rosolina (RO) – Atto n. 12, P. 2, S. A, Anno 1993 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
28/11/2024, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale della figlia Per_
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
mentre nulla va disposto in favore del figlio posto che quest'ultimo ha già raggiunto l'indipendenza economica;
Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
2) la casa coniugale viene assegnata alla moglie ove continuerà ad abitarci insieme alla
Per_ figlia;
3) il sig. si obbliga a rilasciare la casa coniugale e a trasferire la propria Parte_2
residenza in altra abitazione che lo stesso reperirà in locazione entro e non oltre il 30 agosto 2024;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 10 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00 (trecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, dovendo per dette spese intendersi le spese mediche non rimborsabili dal
SSN e alle spese relative a corsi di specializzazione (previo accordo tra i genitori), viaggi e vacanze
(previo accordi tra i genitori); 5) il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_2
entro e non oltre il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Parte_1
l'importo di € 200,00 (duecento//00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
6) il sig. a definizione dei reciproci rapporti economici dei coniugi si obbliga sin d'ora a Parte_2
trasferire senza corrispettivo alcuno in favore della sig.ra , con rogito da stipulare Parte_1 avanti al Notaio che verrà designato dalla stessa entro 60 giorni dal deposito dell'omologazione della separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in ER (VE), via
Piantazza, 88/ter, come di seguito identificato: Abitazione della consistenza di 5 vani catastali, piano terra, Censita al NCEU del Comune di ER (VE) al fg. 50, particella 185 sub. 2, Cat. A/7, classe 1, RC 335,70; Garage della consistenza di mq. 22, piano terra, censito al NCEU del Comune di ER (VE), al fg. 50, particella 185 sub. 3, Cat. C/6, classe 5, RC 37,49; Particelle corrispondenti al NCT di ER (VE) al fg. 50, particella 185. Le spese tutte relative a detta cessione sono da intendersi a carico della sig.ra ; 7) in relazione all'attribuzione Parte_1
patrimoniale di cui sopra i coniugi dichiarano di volersi avvalere dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999; 8)
l'autovettura PEUGEOT 208 targata GB809WM intestata al sig. viene attribuita in Parte_2
proprietà esclusiva dello stesso che continuerà a farsi carico del relativo finanziamento;
9)
l'autovettura C3 targata GS585HK intestata alla sig.ra viene attribuita in proprietà Parte_1
esclusiva della stessa che continuerà a farsi carico del relativo finanziamento;
Alla sig.ra Pt_1
viene attribuita in proprietà esclusiva anche l'autovettura Citroen targata CS656ZN; 10) i
[...]
coniugi si danno reciprocamente atto di aver tra loro già diviso i risparmi comuni e di non aver più nulla a pretendere in riferimento agli stessi”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rosolina.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison