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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 28/06/2024, da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liliana Pintus (C.F. C.F._2
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._3
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
Con sentenza parziale n. 206/2024, pubblicata il 14/11/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte confermate all'udienza del 06/11/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di Trattazione scritta depositate il 31/05/2025 e del 03/06/2025 e qui di seguito riportate:
“ A) I coniugi continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Il minore figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione ed il mantenimento, stabilendo quale dimora dello stesso l'abitazione materna sita in Sassari via
Marginesu 20, con facoltà del padre, stante l'età del ragazzo, di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive del figlio. pagina 1 di 2 C) Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore PT
, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di importo pari ad euro 350,00, oltre al pagamento, in Per_1 ragione della metà, delle spese straordinarie (quali, ad esempio, quelle mediche, scolastiche, sportive, viaggi di istruzione, ecc. come da protocollo del CNF), che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo. Spese, queste ultime, che saranno previamente concordate dai coniugi.
D) Le parti confermano che ha trasferito a la propria quota di proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Sassari, via Marginesu n. 20, in sostituzione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e, pertanto, i Signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano reciprocamente di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal rapporto di coniugio.
I coniugi dichiarano di rinunciare ai termini dell'impugnazione della sentenza.”
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto da e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS) - Anno 2013 – N.74 – Parte 1).
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 31/05/2025 e del 03/06/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 28/06/2024, da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liliana Pintus (C.F. C.F._2
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._3
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
Con sentenza parziale n. 206/2024, pubblicata il 14/11/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte confermate all'udienza del 06/11/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di Trattazione scritta depositate il 31/05/2025 e del 03/06/2025 e qui di seguito riportate:
“ A) I coniugi continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) Il minore figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione ed il mantenimento, stabilendo quale dimora dello stesso l'abitazione materna sita in Sassari via
Marginesu 20, con facoltà del padre, stante l'età del ragazzo, di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive del figlio. pagina 1 di 2 C) Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore PT
, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di importo pari ad euro 350,00, oltre al pagamento, in Per_1 ragione della metà, delle spese straordinarie (quali, ad esempio, quelle mediche, scolastiche, sportive, viaggi di istruzione, ecc. come da protocollo del CNF), che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo. Spese, queste ultime, che saranno previamente concordate dai coniugi.
D) Le parti confermano che ha trasferito a la propria quota di proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Sassari, via Marginesu n. 20, in sostituzione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e, pertanto, i Signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano reciprocamente di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo o ragione dipendente dal rapporto di coniugio.
I coniugi dichiarano di rinunciare ai termini dell'impugnazione della sentenza.”
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto da e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS) - Anno 2013 – N.74 – Parte 1).
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 31/05/2025 e del 03/06/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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