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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1712/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
, C.F. nato a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
2004 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'vv. Giovanni Guercio, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (persona identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere maschile) ha chiesto di disporre la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione del sesso “maschile” in luogo di quello “femminile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ . Ha altresì chiesto di essere Per_1 Pt_1
1 autorizzato a sottoporsi a trattamento medico -chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri anatomici sessuali femminili a quelli maschili.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità maschile, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari e un percorso di sostegno psicologico.
All'udienza del 10 ottobre 2025, è stata sentita parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e, quanto alla domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico chirurgico, preso atto che con sentenza n.
143/2024 la Corte costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico ha chiesto di dichiarare la questione è asso rbita con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente di rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria per l'esecuzione dell'intervento.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Dall'esame della documentazione medica prodotta risulta quanto segue:
Il ricorrente è già da tempo in carico presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa Responsabile del servizio, e questi ultimi hanno redatto, Per_2 sulla persona del ricorrente, esaustiva relazione psico -sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Dalla valutazione psicologica è emersa una stabile identità di genere completamente maschile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere.
Inoltre, la stessa relazione psicologica allegata evidenzia come siano emerse paure e vissuti di forte ansia rispetto alla possibilità di compromettere il raggiunto
2 benessere psicofisico e che nella quotidianità l'attore affronta profonde difficoltà a causa del possesso di documenti al femminile.
Il ricorrente vive da anni al maschile nei principali ambiti di vita e dal mese di novembre 2022 ha iniziato una terapia ormonale di affermazione di genere presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma e lo sviluppo di caratteristiche maschili è stato per lui fonte di benessere psicologico.
Il ricorrente presenta dunque un “quadro di Incongruenza/Disforia di genere”, con
“evidente e persistente identificazione con il genere maschile, associata a disagio clinicamente significativo”.
Sulla base di tali elementi, i sanitari hanno concluso che “si ritiene necessario ed urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico che Per_1
l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela della salute psico -fisica del ricorrente.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dal ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costui.
3 Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a , C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Roma (RM) il 28 ottobre 2004 e residente a [...], via Provinciale Roma
n.107, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da “ a “ ), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Pt_1 Per_1 sensi della legge 164 del 1982;
b) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile a maschile;
c) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU RA PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1712/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
, C.F. nato a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
2004 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'vv. Giovanni Guercio, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (persona identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere maschile) ha chiesto di disporre la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione del sesso “maschile” in luogo di quello “femminile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ . Ha altresì chiesto di essere Per_1 Pt_1
1 autorizzato a sottoporsi a trattamento medico -chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri anatomici sessuali femminili a quelli maschili.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità maschile, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari e un percorso di sostegno psicologico.
All'udienza del 10 ottobre 2025, è stata sentita parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e, quanto alla domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico chirurgico, preso atto che con sentenza n.
143/2024 la Corte costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico ha chiesto di dichiarare la questione è asso rbita con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente di rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria per l'esecuzione dell'intervento.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Dall'esame della documentazione medica prodotta risulta quanto segue:
Il ricorrente è già da tempo in carico presso l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa Responsabile del servizio, e questi ultimi hanno redatto, Per_2 sulla persona del ricorrente, esaustiva relazione psico -sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere.
Dalla valutazione psicologica è emersa una stabile identità di genere completamente maschile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere.
Inoltre, la stessa relazione psicologica allegata evidenzia come siano emerse paure e vissuti di forte ansia rispetto alla possibilità di compromettere il raggiunto
2 benessere psicofisico e che nella quotidianità l'attore affronta profonde difficoltà a causa del possesso di documenti al femminile.
Il ricorrente vive da anni al maschile nei principali ambiti di vita e dal mese di novembre 2022 ha iniziato una terapia ormonale di affermazione di genere presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma e lo sviluppo di caratteristiche maschili è stato per lui fonte di benessere psicologico.
Il ricorrente presenta dunque un “quadro di Incongruenza/Disforia di genere”, con
“evidente e persistente identificazione con il genere maschile, associata a disagio clinicamente significativo”.
Sulla base di tali elementi, i sanitari hanno concluso che “si ritiene necessario ed urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico che Per_1
l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela della salute psico -fisica del ricorrente.
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, non configurandosi quest'ultimo “come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico -comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica giacché l'accertato percorso psicologico e il trattamento ormonale intrapresi dal ricorrente appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della salute psico-fisica di costui.
3 Ne consegue che nel caso di specie non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a , C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Roma (RM) il 28 ottobre 2004 e residente a [...], via Provinciale Roma
n.107, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da “ a “ ), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Pt_1 Per_1 sensi della legge 164 del 1982;
b) accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile a maschile;
c) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL IU RA PI
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