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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1233/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Vandoies (Bz) (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore difesa dall'avv. Parte_2
Patrick Delueg, dall'avv. Leonardo Ravera e dall'avv. Francesca Da Lio, domiciliata in Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore
(appellante)
nei confronti di
1
(Vr) (c.f. ), difesa dall'avv. Paola Finetto, dall'avv. P.IVA_2
Roberta Sartori e dall'Avv. Andrea Ferrandi, domiciliata a Verona presso lo studio del primo difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: contrariis reiectis, ed in integrale riforma della Sentenza n. 934/2023, emessa a verbale dd. 11.05.2023, nel procedimento iscritto sub RG
6998/2020 del Tribunale di Verona, notificata in data 01.06.2023, ed in accoglimento della presente impugnazione,
In via principale: accertarsi e dichiararsi, per le motivazioni di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo a relativamente alla fattispecie Pt_1
dedotta in giudizio;
in ogni caso, respingersi le richieste attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertarsi e dichiararsi che parte attrice ha promosso giudizio con dolo
o colpa grave ai sensi ed agli effetti dell'art. 96 c.p.c., con ogni conseguente condanna ancorché risarcitoria a carico di nella CP_1
misura che il Giudice adito Vorrà ritenere congrua e liquidare d'ufficio;
In ogni caso: con rifusione di competenze, onorari e spese di lite, oltre accessori, tanto del primo quanto del presente grado di giudizio, e con condanna alla
2 restituzione di quanto eventualmente corrisposto sulla base della provvisoria esecuzione della Sentenza di primo grado.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle ulteriori prove dedotte da parte attrice appellante in sede, rispettivamente, di seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e non ancora ammesse dal
Giudice, con la sola esclusione del teste Testimone_1
dichiarando, inoltre, di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove avanzate da controparte.
per l'appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta da , con Pt_1
conferma della sentenza n. 934/2023 (R.G. 6998/2020) emessa il
11.05.2023 dal Tribunale di Verona e pubblicata in pari data;
in via principale: previa dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte appellante per violazione dell'art. 345 ultimo comma c.p.c., rigettare l'impugnazione proposta da perché infondata in fatto Pt_1
ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 934/2023 (R.G.
6998/2020) emessa il 11.05.2023 dal Tribunale di Verona e pubblicata in pari data.
In ogni caso, spese di giudizio, anche di primo grado, integralmente rifuse.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva, davanti al Tribunale di Verona, CP_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento di Euro 9.632,00, Parte_1
oltre iva, quale corrispettivo per lavori di carpenteria metallica eseguiti in
San Vigilio di Marebbe.
Si costituiva in giudizio la convenuta, sostenendo che i lavori erano stati commissionati a con sede in Trento, la quale era già Parte_3
stata pagata, mentre non era stato intrattenuto un rapporto negoziale con l'attrice.
Il Tribunale di Verona, assunte prove orali, con sentenza n. 934/2023, pronunciata l'11 maggio 2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., accoglieva la domanda di condannando Controparte_1
a corrisponderle la somma di Euro 11.751,04 (iva Parte_1
compresa), oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal 10 marzo 2020 al saldo.
Il Tribunale riteneva che il contratto di appalto fosse intercorso tra le parti in causa. Il giudice osservava che i testimoni escussi non avevano conoscenza diretta delle circostanze di causa, ma che l'esistenza del rapporto contrattuale si poteva desumere dal fatto che il geom. CP_2
dipendente di avesse dato indicazioni sullo svolgimento dei Parte_1
lavori direttamente alla società attrice. Il giudice riteneva non decisivo, per giungere alla contraria conclusione, il fatto che avesse CP_1
chiesto il pagamento del corrispettivo anche a Parte_3
Si doleva della decisione affermando che la motivazione Parte_1
della sentenza fosse contraddittoria: non vi era prova della conclusione di un contratto tra ed mentre era Parte_1 Controparte_1
dimostrato che il rapporto era stato instaurato con , il quale Parte_3
4 aveva rilasciato una dichiarazione in tal senso in concomitanza con la pronuncia impugnata.
L'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Verona, fosse respinta la domanda proposta da controparte, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, l'appellante domandava che fossero assunte prove testimoniali.
Si costituiva in giudizio chiedendo che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
L'appellata ribadiva che la committente delle opere di carpenteria fosse mentre era estranea alla vicenda: Parte_1 Parte_3 [...]
si era ad essa rivolta per tentare di ottenere il Controparte_1
pagamento solo perché così richiesta da Parte_1
Con ordinanza del 9 novembre 2023, la Corte di Appello sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e fissava i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 27 febbraio
2025.
1. L'appello è ammissibile, in quanto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante precisato le ragioni per le quali chiede la riforma della sentenza: errore del giudice veronese nella valutazione delle prove, da cui ha desunto che fosse stato concluso un contratto tra Pt_1
ed
[...] Controparte_1
E' invece inammissibile la produzione documentale compiuta dall'appellante (dichiarazione scritta di , non Persona_1
preceduta da istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.
Sono inoltre inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante, non sorrette da un motivo d'impugnazione della decisione del giudice, assunta
5 con ordinanza resa il 15 ottobre 2021, di dare solo parziale ingresso alla prova testimoniale.
La testimonianza di non era stata comunque richiesta nel corso Per_1
del primo grado di giudizio e non può essere ammessa nel giudizio di appello, senza istanza di rimessione in termini sostenuta dalla prova dell'impossibilità di formulare la richiesta nei termini di decadenza di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c.
2. Ciò premesso l'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Occorre ricordare che l'onere della prova dell'esistenza di un contratto di appalto tra ed gravava Parte_1 Controparte_1
sull'attrice ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c.
L'onere non è stato assolto.
3. Non sono state esibite scritture che attestino la conclusione di un contratto di appalto tra ed Parte_1 Controparte_1
La convenuta aveva invece documentato il contratto concluso con il 13 settembre 2019, avente ad oggetto le lavorazioni da Parte_3
compiersi presso il cantiere di San Vigilio di Marebbe (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 dicembre 2020), nonché le fatture emesse dall'appaltatrice (doc. 3 e 4).
L'attrice, con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., non mise in dubbio l'autenticità del contratto, limitandosi ad affermare che “i documenti (2)-(3)-(4) di parte attrice non smentiscono gli assunti attorei ma dimostrano soltanto che, per la esecuzione di non meglio specificati lavori, la convenuta si è rivolta anche alla impresa OR BA (o
), estranea a questo processo ed anche al rapporto Parte_3
contrattuale intercorso tra la convenuta e l'attrice”. L'affermazione è però smentita dal fatto che le opere appaltate a e da Parte_3
questa fatturate comprendevano “lavori di armatura, carpenteria,
6 montaggio ferro e getto”, tra cui si rinvengono quelle pose di ferro che tentò di farsi pagare da peraltro Controparte_1 Parte_1
senza emettere alcuna fattura.
4. Il fatto che il geom. trasmise a il Controparte_3 CP_1
disegno del progetto statico (necessario affinché si rendesse conto dove andavano posati i ferri) e gli disse quando iniziare la lavorazione (doc. 1 allegato all'atto di citazione) non significa che abbia Parte_1
concluso un contratto per fatti concludenti con il predetto, ma esclusivamente che era a conoscenza del ruolo di subappaltatore del medesimo.
5. Le testimonianze assunte dal giudice veronese non depongono per l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra ed ER Parte_1
di VA VI s.n.c.
OS AN AS lavorava per conto di e ha dichiarato di CP_1
non sapere chi fosse il committente, aggiungendo: “[ ] mi ha detto CP_1
che era per la ditta ”: deposizione indiretta e generica, inidonea Pt_1
a dimostrare alcunché.
figlio di e all'epoca dei fatti socio di Persona_2 CP_1 CP_1
non ha assistito ad alcuna contrattazione. Ha dichiarato che fu il padre a dirgli che lavoravano per , salvo poi “scoprire” che il committente Pt_1
era altro soggetto (“posso solo dire che quando mio padre ha fatto in conti, mi ha detto che ha scoperto solo in quel momento che avevamo lavorato per una ditta diversa rispetto a quella che pensava lui ossia la
; noi pensavamo di lavorare per , perché in cantiere Pt_1 Pt_1
c'erano solo scritte , ed i nostri rapporti erano solo con il sig. Pt_1
ppunto di ”). CP_2 Pt_1
dipendente di ha invece dichiarato che Controparte_3 Parte_1
fu a coinvolgere nelle lavorazioni ER di VA VI Parte_3
7 s.n.c., sebbene fosse stato lo stesso geometra a segnalare a Per_1
necessitante di manodopera, il nome di ditta che conosceva. CP_1
ha conoscenza diretta dei fatti di causa e non vi è motivo di CP_2
dubitare della sua attendibilità.
Egli ha anche dichiarato che gli chiese aiuto per farsi pagare da CP_1
la quale era già stata interamente saldata per le Parte_3
lavorazioni.
La richiesta di aiuto (comportamento di cui vi è conferma in messaggi telefonici di cui si dirà al punto che segue) dimostra che Controparte_1
fosse consapevole che la sua controparte contrattuale era
[...]
altrimenti non avrebbe avuto necessità di rivolgersi a Parte_3
quest'ultima.
6. Nel corso dell'interrogatorio formale ha dichiarato: “io ho CP_1
chiesto di essere pagato per il lavoro fatto solo a;
poi in Pt_1
seguito mi ha detto che per essere pagato avrei dovuto Pt_1
rivolgermi alla;
solo in quel momento io ho sentito il nome Parte_3
della ditta per la prima volta” (verbale dell'udienza del 18 Parte_3
marzo 2022).
La dichiarazione non corrisponde a verità.
I lavori furono eseguiti tra novembre e dicembre 2019. Già nel mese di dicembre si rivolse a chiedendo di aiutarlo ad CP_1 Testimone_2
ottenere il pagamento da IM di : richiesta che non Parte_3
troverebbe ragione se il rapporto contrattuale fosse intercorso tra CP_1
e
[...] Parte_1
Non esiste mail o altra corrispondenza con cui CP_1 CP_1
nel mese di dicembre 2019, si sia rivolta a per il
[...] Parte_1
pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite (già s'è detto che neppure la fattura venne emessa).
8 Con sms del 9 dicembre 2019, diede a il numero di CP_2 CP_1
telefono di IM ( . Il 21 dicembre 2019 Persona_1 CP_1
comunicò a che non gli rispondeva e chiese una “mano CP_2 Per_1
per potare i soldi a casa” (v. sms doc. 5a fasc. convenuta).
Come già s'è evidenziato, se il contratto fosse intercorso con Pt_1
non avrebbe avuto necessità di chiedere aiuto al geom.
[...] CP_1
Sarebbe stato sufficiente che esigesse il pagamento da CP_2 Pt_1
cosa che non fece prima del marzo 2020.
[...]
scrisse a nel mese di febbraio 2020, dicendogli che era in Per_1 CP_1
Germania, che aspettava di ricevere del denaro e poi avrebbe provveduto a pagarlo (doc. 5b fasc. convenuta). comunicò a di CP_1 CP_2
avere intimato il pagamento a prospettando di agire legalmente Per_1
nei suoi confronti (v. sempre doc. 5b fasc. convenuta). L'intimazione non avrebbe avuto ragione d'essere se fosse stato consapevole di non CP_1
intrattenere un rapporto contrattuale con bensì con Per_1 Parte_1
La prima richiesta di pagamento, di cui vi sia prova, che ER di VA
VI s.n.c. rivolse, sempre senza emettere fattura, a risale Parte_1
al 10 marzo 2020 (doc. 5 fasc. attrice).
Se ne ricava che, solo dopo avere compreso che non sarebbe stato in grado di farsi pagare da sua controparte contrattuale, Parte_3
tentò di ottenere il pagamento da adducendo CP_1 Parte_1
l'esistenza di un rapporto diretto tra le due società.
7. In conclusione, la prova di un contratto di appalto tra CP_1 [...]
non sussiste, mentre gli elementi sopra CP_4 Parte_1
evidenziati depongono in senso contrario.
8. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i minimi e i valori medi (attesa la modesta complessità del giudizio) dei parametri del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000, escluso il compenso per la fase istruttoria relativamente al giudizio di appello.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1233/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 934/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
2) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali che liquida come segue: per il primo grado di giudizio in Euro
3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in Euro 2.500,00 per compensi e in
Euro 382,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Venezia, 28 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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