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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4914/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Annamaria Tirinnanzi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Cinzia Genovesi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché on matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/04/1992, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/11/1994, maggiorenne autosufficiente ed economicamente Persona_1
che esse si sono separate consensualmente mediante accordo di negoziazione assistita n. 56/2019 depositata in data 20/11/2019 ed autorizzata ex art. 6 co.2 L. 162/2014 dal PM, dott. Giuseppe Rizzo, con provvedimento del 21/11/2019 versato in atti.
Con decreto del 02/01/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 20.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/04/1992 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del an egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A n.
8. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Confermare l'obbligo per il sig. di provvedere a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della signora a f dalla sottoscrizione del ricorso, mediante CP_1 versamento della somma di mensili per n. 12 mensilità (con rivalutazione annuale Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza) da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sino al raggiungimento della pensione minima che INPS erogherà alla stessa.
2) Il sig. ontinuerà a provvedere alla corresponsione in favore della signora Pt_1 CP_1 dell'imp 700,00 mensili a titolo di liquidazione del valore della quota della Metalservizi srl, alla medesima spettante per il regime di comunione legale tra i coniugi, sino all'estinzione della 144°ma rata avente scadenza al novembre 2031 così come già previsto e concordato in sede di separazione consensuale al punto 1.2.
3) Successivamente a tale data e dunque a decorrere dal dicembre 2031, il i impegna Pt_1
a proseguire nel versamento in favore della signora di € 700,00 mensili (oltre al CP_1 mantenimento di € 350,00) sino alla data di effetti zione della pensione INPS spettante alla stessa.
4) A decorrere dall'erogazione della suddetta pensione, il sig. corrisponderà alla Pt_1 signora un contributo al mantenimento di importo tale da consentirle di avere CP_1 sempre ta mensile complessiva (tra pensione e contributo al mantenimento) di 1.200,00 € con previsione di un tetto minimo a titolo di contributo al mantenimento di € 500,00.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4914/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Annamaria Tirinnanzi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Cinzia Genovesi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché on matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/04/1992, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/11/1994, maggiorenne autosufficiente ed economicamente Persona_1
che esse si sono separate consensualmente mediante accordo di negoziazione assistita n. 56/2019 depositata in data 20/11/2019 ed autorizzata ex art. 6 co.2 L. 162/2014 dal PM, dott. Giuseppe Rizzo, con provvedimento del 21/11/2019 versato in atti.
Con decreto del 02/01/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 20.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/04/1992 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del an egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A n.
8. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Confermare l'obbligo per il sig. di provvedere a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della signora a f dalla sottoscrizione del ricorso, mediante CP_1 versamento della somma di mensili per n. 12 mensilità (con rivalutazione annuale Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza) da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sino al raggiungimento della pensione minima che INPS erogherà alla stessa.
2) Il sig. ontinuerà a provvedere alla corresponsione in favore della signora Pt_1 CP_1 dell'imp 700,00 mensili a titolo di liquidazione del valore della quota della Metalservizi srl, alla medesima spettante per il regime di comunione legale tra i coniugi, sino all'estinzione della 144°ma rata avente scadenza al novembre 2031 così come già previsto e concordato in sede di separazione consensuale al punto 1.2.
3) Successivamente a tale data e dunque a decorrere dal dicembre 2031, il i impegna Pt_1
a proseguire nel versamento in favore della signora di € 700,00 mensili (oltre al CP_1 mantenimento di € 350,00) sino alla data di effetti zione della pensione INPS spettante alla stessa.
4) A decorrere dall'erogazione della suddetta pensione, il sig. corrisponderà alla Pt_1 signora un contributo al mantenimento di importo tale da consentirle di avere CP_1 sempre ta mensile complessiva (tra pensione e contributo al mantenimento) di 1.200,00 € con previsione di un tetto minimo a titolo di contributo al mantenimento di € 500,00.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai