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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7893/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nelle persone del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
nato in [...] -Nigeria il 26.06.97, con domicilio in via E. De Amicis n.15 Parte_1
a Serle (BS), cod. fiscale rappresentato e difeso, giusta procura speciale C.F._1 alle liti allegata al ricorso, dall'avv.to Marzia Gregorelli del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via Aurelio Saffi n.5;
- parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina
n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale e nel merito: voglia il Tribunale adito accogliere il presente ricorso ed annullare il decreto del Questore della Provincia di Brescia prot.n.Cat.A.12/2024/Immig/II Sez./23BS016504 emesso in data 9.05.24 con conseguente rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea richiesta dal sig.
; in via di subordine si insiste affinché venga rilasciato al sig. Parte_1 Parte_1 quantomeno un permesso di soggiorno per motivi familiari. Con vittoria delle spese di lite..”. Conclusioni di parte resistente: “Nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 25 giugno 2024, il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha affermato:
o che egli ha presentato in data 14.10.2022 domanda di rilascio di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art.10 Dlgs 30/07.
o che “l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, con il provvedimento reso il
9.05.24, rigettava la richiesta e avvisava il sig. che sarebbero state avviate Pt_1 le procedure espulsive ai sensi dell'art.13 del Dlgs 286/98”;
o che il provvedimento di rigetto gli è stato notificato in data 26.05.24 e che esso è fondato sulla seguente motivazione: “in considerazione della protratta e reiterata proclività al compimento di condotte violente ed antisociali, le ragioni di tutela del suo vincolo familiare non possono essere considerate prevalenti sulla necessità di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica”.
Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione per le seguenti ragioni:
• perché le condanne risultanti dal casellario giudiziale e richiamate dal Questore di
Brescia sono relative a “fatti risalenti nel tempo”: in particolare la difesa ha evidenziato che i fatti risalgono al periodo 2015-2018; il sig. “ha scontato la Pt_1 pena pari a 4 anni, mesi 11 e giorni 28 di reclusione (costituente il cumulo di tutte le pene inflitte) in misura alternativa e precisamente in detenzione domiciliare” dal
15.06.18 al 15.09.22 a “fronte della concessione della misura della liberazione anticipata (altrimenti si sarebbe conclusa il 12.06.23)”.
• Perché il Questore non ha tenuto conto del “percorso positivo svolto dal sig. Pt_1 negli anni di esecuzione della pena”, considerato che, secondo quanto deciso dal
Tribunale di Sorveglianza di Brescia, sig. “ha scontato la pena in regime di Pt_1 detenzione domiciliare e aveva il permesso di lasciare la propria abitazione per due ore al giorno nonché successivamente anche per svolgere attività di volontariato presso la Caritas parrocchiale di Serle” (doc.2). Egli “ha rispettato i permessi”. Inoltre, gli è stata concessa la liberazione anticipata.
• Con riguardo all'ulteriore rilievo di pericolosità sociale evidenziato della Questura per il fatto che ““...lo straniero, in data 24.12.23 è stato arrestato dalla Stazione Carabinieri di VE in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere” e che egli “risulta tuttora ristretto presso la Casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia...”, la difesa ha replicato che “il sig. era stato effettivamente tratto Pt_1 in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ma tale misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari a far data dall'11.01.24 (dispositivo Trib. Riesame doc.3)” pochi giorni dopo l'arresto e che egli oggi è libero con il mero divieto di avvicinamento alla presunta persona offesa (verbale notifica sostituzione arresti domiciliari doc.4)”. Inoltre, il reato non è stato ancora accertato neppure in primo grado.
• Con riguardo poi all'affermazione della Questura circa l'assenza di convivenza con la madre e fondata sul seguente rilievo: ““...con la conseguente memoria documentale del 12.05.23 la madre dichiara di vivere con il figlio e di provvedere al suo mantenimento (peraltro la signora dichiara di essere residente con il figlio a Brescia in via De Amicis n.15 ma da un controllo anagrafico risulta emigrata nel Comune di
Castenedolo dal 10.04.07 unitamente al coniuge)...”, la difesa ha replicato che “la sig.ra abita stabilmente dal 2016 a Serle (BS) via E. De Amicis n.15 Pt_1 unitamente al figlio, al coniuge (cittadino italiano) e all'altro Controparte_2 figlio (come da carta di identità del sig. doc.5, precedente Per_1 Parte_1 certificato stato di residenza e stato di famiglia 2021 (doc. 6, autocertificazione di residenza redatta dalla sig.ra 2024 doc.7 e pec 12.05.23 Centro Parte_2
Migranti con allegati doc.8)” ; ha quindi soggiunto che la madre “ha sostenuto economicamente il figlio”, giunto in Italia da minorenne e “l'aiuta tutt'oggi avendo peraltro un reddito sufficiente” (come reso evidente dal CUD degli ultimi tre anni e dall'ultima busta paga doc.9) e che lo stesso “ricorrente ha svolto attività lavorativa” che è stata purtroppo interrotta causa l'arresto nel dicembre 2023. Egli infatti aveva lavorato presso la sita in Nuvolento (BS) con Controparte_3 contratto a tempo determinato (doc.10 contratto di lavoro, buste paga e CU 2024)”.
• Ancora, con riguardo infine all'affermazione della Questura per la quale non vi sarebbe un radicamento del ricorrente in Italia, la difesa ha replicato che il “sig. risiede in Italia dal 2013”, da quando aveva 16 anni;
“nel paese di origine Pt_1 non ha più alcun familiare;
tutta la sua famiglia vive stabilmente ed è ormai integrata in Italia ossia la madre, il fratello nonché la zia peraltro sposata Per_1 Persona_2 concittadino italiano sig. (come autocertificazione della stessa doc.14) Persona_3 mentre i nonni sono deceduti (doc.15)”. La difesa ha poi evidenziato che il ricorrente
“ha frequentato la scuola secondaria sino al terzo anno, ha svolto attività di volontariato presso la Caritas parrocchiale di Serle, ha scontato interamente la pena irrogatagli con comportamento corretto tanto da essere destinatario di sconti di pena per la concessione della misura della liberazione anticipata ed in seguito ha cercato e trovato lavoro con regolare contratto”.
In definitiva la difesa ha negato la pericolosità sociale del ricorrente;
ha affermato che debba comunque trovare prevalente tutela il diritto all'unità familiare. Ha poi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Con decreto del 27.06.2024, il giudice, rilevato “che il ricorrente è allo stato sottoposto a nuovo procedimento penale e soggetto a misura cautelare”; “che il ricorrente non ha depositato i provvedimenti relativi alle misure cautelari nella loro integralità, ma solo il dispositivo del giudice del riesame (oltre alla notifica del verbale di cessazione degli arresti domiciliari con sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa), con ciò precludendo un compiuto giudizio di pericolosità attuale”; “che il ricorrente non risulta destinatario di espulsione o di allontanamento e infatti non è stato intimato a lasciare il territorio”, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
§ Con comparsa depositata telematicamente il 30 settembre 2024 si è costituita nel procedimento l' che ha effettuato “integrale Controparte_4 richiamo alla relazione della Questura di Brescia, (…..) non trascritta per ragioni di concisione espositiva (All. A)” e ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
Nella relazione allegata al ricorso, la Questura ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue: “lo straniero, entrato in Italia da minorenne il 21/09/2013, con visto per ricongiungimento familiare, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi familiari con referente la madre nata il [...] in [...] istanza è stata archiviata il Parte_2
14/02/2015 per l'irreperibilità dello stesso e per la manifesta carenza di interesse. In data
21/12/2016 l'interessato ha presentato una nuova richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia che è stato concesso sino al 08/02/2019 ma in data 06/03/2019, stante il mancato ritiro del titolo, l'istanza è stata archiviata. Il 14/10/2022, egli ha inoltrato una richiesta di rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3, in quanto figlio a carico di coniuge di cittadino UE (all.2). A tale istanza ha allegato la documentazione elencata nella relazione.
Nella relazione, la Questura ha poi elencato i seguenti precedenti penali, risultanti dal certificato penale (oltre a “numerosi pregiudizi penali” qui non riportati) nonché i provvedimenti sulla esecuzione della pena;
precisamente:
• sentenza del GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, emessa il 01/06/2017 ed irrevocabile il 16/09/2017 per i reati di: 1° reato) furto in concorso artt. 624 e 110 C.P. (commesso il 10/06/2015 in Desenzano del Garda) con le circostanze di cui all'art. 625 C.P.; 2° reato) rapina in concorso artt. 628 e 110 C.P. (commesso il 12/03/2015 in Sarezzo) con le circostanze di cui all'art. 328 commi 1 e 3 C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti e tenuto conto delle attenuanti generiche e della minore età, condannato ad anni 1 mesi
6 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 C.P.;
• sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Brescia il 03/08/2018, irrevocabile il 02/10/2018 per il reato di: 1° reato) evasione art. 385 C.P. (commesso il 02/08/2018 in Serle) con la recidiva infraquinquennale art. 99 comma 2 n. 2 C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, considerate le attenuanti generiche art. 62 bis C.P. e le diminuenti del rito del patteggiamento, condannato a mesi 8 di reclusione;
revocata la sospensione della pena di cui alla condanna del 01/06/2017;
• sentenza della Corte d'Appello di Brescia emessa il 12/02/2019 a conferma della sentenza del Tribunale di Brescia del 17/07/2018, irrevocabile il 30/04/2019, per il reato di: 1° reato) rapina art. 628 C.P. (commesso il 15/06/2018 in Brescia) con la recidiva reiterata specifica art. 99 comma 4 2^ ipotesi C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, considerate le attenuanti comuni art. 62 n. 4 C.P. e le diminuenti del giudizio abbreviato condannato ad anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
• decreto penale del G.I.P. Tribunale di Brescia emesso il 06/03/2019 ed esecutivo il
27/04/2019 per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio art. 76 comma 3 del D.Lgs
159/2011 (accertato il 15/06/2018 in Brescia) dispositivo: ritenute le attenuanti generiche art. 62 bis C.P. e le diminuenti del rito del decreto penale condannato a giorni 10 di arresto;
Sostituita la pena dell'arresto con l'ammenda di euro 750,00; • provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia emesso il
08/08/2019, di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti: 01/06/2017 GIP Tribunale dei
Minorenni di Brescia;
03/08/2018 Tribunale in composizione monocratica di Brescia;
12/02/2019
Corte d'Appello di Brescia;
determinata la pena da scontare in: reclusione anni 4 mesi 2 ed euro
1.100,00 di multa;
08/08/2019 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 comma 5 cpp – sospesa la pena residua della reclusione.
• ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dd. 03/11/2020 con cui è stata disposta la detenzione domiciliare art. 47 ter comma 1 bis L. 354/75;
• sentenza della Corte d'Appello di Brescia emessa il 17/09/2019 a conferma della sentenza del Tribunale di Brescia del 29/03/2019, irrevocabile il 02/03/2020, per il reato di: 1° reato) detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90
(commesso il 08/06/2018 in Brescia) con la recidiva infraquinquennale art. 99 comma 2 n. 2 C.P.; dispositivo: ritenute le diminuenti del giudizio abbreviato condannato a mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
• provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia emesso il
06/07/2021, di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti: 08/08/2019 del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
della Corte d'Appello di Brescia;
con determinazione della pena da scontare in: reclusione anni 4 mesi 11 giorni 28 ed euro 2.900,00 di multa;
misura alternativa: disposta la prosecuzione per sopravvenienza nuovo titolo della detenzione domiciliare già concessa con provvedimento del 08/08/2019;
• ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Brescia 09/07/2021 con cui è stata disposta la prosecuzione della detenzione domiciliare;
• ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Brescia 20/06/2022 con cui è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata – pena ridotta di giorni 270 dal 15/06/2019 al
14/06/2022; pena eseguita parzialmente in stato di custodia cautelare dal 08/06/2018 al
09/06/2018; pena eseguita in regime di detenzione domiciliare dal 15/06/2018 al 15/09/2022.
Nella relazione si evidenzia che, inoltre:
• in data 24/12/2023 la Casa Circondariale di Brescia ha comunicato l'avvenuto ingresso dello straniero a seguito di arresto in custodia cautelare eseguito dalla Stazione Carabinieri di
VE (BS) a seguito di ordinanza n. 12000/2023 RGNR e 10300/2023 R.G.GIP, per il reato di favoreggiamento della prostituzione in concorso art. 3 L. 75/1958 e 110 C.P. e che, inoltre, dal certificato dei carichi pendenti emesso dalla locale Procura della Repubblica il 25/01/2024 (all.7), l'interessato risultava altresì iscritto al proc. pen. n. 3248/2016 e 447/2020 G.P. per i reati di minaccia art. 612 comma 1 C.P. e lesioni personali art. 582 comma 2 C.P. commessi il 05/07/2016 in Castenedolo. Per tali reati è stata emessa il 09/11/2023 dal Giudice di Pace di Brescia sentenza di assoluzione per il primo e condanna ad euro 350,00 di multa per il secondo
Nel provvedimento, la Questura rimarca che il rigetto del permesso di soggiorno stato negato per le “condanne riportate dall'interessato per reati particolarmente allarmanti e compromettenti la sicurezza pubblica;
tenuto conto della durata del soggiorno e la presenza dei legami familiari;
letti gli art. 10 e 20 del D.Lgs 30/2007 nonché gli artt. 4 e 5 del D.Lgs 286/98 è stato emesso il provvedimento impugnato”.
§ Con memoria depositata il 12.10.2024, la difesa del ricorrente che, oltre a rimarcare nuovamente che il ricorrente ha scontato interamente le pena e ha beneficiato della liberazione anticipata, ha replicato alla relazione della Questura quanto segue.
- “In merito al procedimento penale n. 3248/16 R.G.n.r. Mod.21 bis – n. 447/20 R.G. GdP
e citato a pag.2 e 4 della relazione della Questura di Brescia (…) il ricorrente era imputato per il reato di minaccia e lesioni presuntivamente commesse in data 5.07.2016 ed è stato assolto in via definitiva per il reato di minaccia stante l'assenza di impugnazione da parte della Procura mentre per il reato di lesioni è stato proposto appello da parte del sig. con richiesta di assoluzione in data 27.12.23 (come da pec di invio e consegna Pt_1 dell'atto di impugnazione che si allega)”.
- “In ordine al procedimento penale per il reato di favoreggiamento della prostituzione
(…) il sig. è stato tratto in arresto e sottoposto a misura carceraria soltanto per Pt_1 pochi giorni essendo stata tale misura revocata dal Tribunale del Riesame di Brescia. Si precisa che il ricorrente non è più sottoposto a misure cautelari anche minime essendo stata revocata l'ultima misura (si allega ordinanza di revoca)”.
- “Il sig. ha una stabile dimora in Italia (da più di dieci anni) ove vive con i suoi Pt_1 parenti più stretti mentre nel paese di origine non ha particolari legami, non ha problemi economici in quanto vive da sempre con la madre che lo sostiene anche”. Ha inoltre prodotto certificato di matrimonio della madre del ricorrente con cittadino italiano.
§ All'esito dell'udienza del 16.10.2024, sostituita dal termine ex 127 ter cpc, il giudice non ha ammesso i mezzi di prova e ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 19 giugno 2025, poi differita dal sottoscritto giudice, divenuto nuovo assegnatario del fascicolo, al 7 ottobre
2025.
§ Con note del 16.06.2025 e 06.10.2025, la difesa del ricorrente ha ribadito le procedente difese senza produrre ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, in punto di ammissibilità delle domande avanzate dal ricorrente, che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari (sulla natura di accertamento del diritto soggettivo del giudizio davanti al giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno si veda, tra le tante decisioni, Cass. civ., Sez. I, ord., 18 marzo 2020,
n. 7427) e non il provvedimento amministrativo di cui il ricorrente domanda l'annullamento e i cui ipotetici vizi sono in questa sede irrilevanti. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, Cost. che pone una riserva di legge circa la determinazione degli «organi di giurisdizione» e dei «casi» in cui possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione e ai sensi dell''art. 4, co. 2, dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n.
2248 che riserva al ricorso “alle competenti autorità amministrative” la caducazione degli atti amministrativi, al giudice ordinario, è infatti preclusa la caducazione dei provvedimenti dell'Amministrazione, salvo che tale potere sia stato espressamente attribuito dalla legge (e non è questo il caso). Tuttavia, la domanda principale di annullamento può essere riqualificata nei termini di un'istanza di rilascio di carta di soggiorno per motivi familiari, alla luce dell'affermata sussistenza nel ricorso dei presupposti per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, con conseguente implicita richiesta al Giudice di riconoscere il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322).
2. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. La Questura ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per pericolosità sociale del richiedente. Risulta dalla memoria della senza che essa sia stata contestata che il ricorrente è stato condannato CP_5 penalmente in via definitiva per i seguenti reati e i seguenti fatti:
• alla pena ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa (tenuto conto della minore età) per rapina commessa il 12.03.2025 e per furto aggravato commesso il 10.06.2015;
• ad anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in giudizio abbreviato, per rapina commessa il 15/06/2018;
• alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, per fatti commessi il 08/06/2018 in Brescia.
Non si tiene conto, in questa sede, ai fini della valutazione della pericolosità sociale della applicazione di pena su richiesta ad 8 mesi di reclusione per evasione, commessa il 02.08.2028, perché il giudicato con sentenza di patteggiamento (“ordinario” o “allargato”) non puo' essere in alcun modo apprezzato ai fini della valutazione della pericolosità nel giudizio civile (neppure come argomenti di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
(introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo
444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia
e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare – nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto in tutte le ipotesi qui in esame) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le condanne (anche non definitive) valorizzabili ai fini del giudizio di pericolosità sociale
I reati per i quali vi è condanna definitiva, furto aggravato, due rapine, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti sono tutti “reati ostativi” al rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) che richiama l'art. 380 cpp. Ai sensi dell'art. 15 dello stesso TUI l'autore di reati ostativi deve essere espulso “sempre che risulti socialmente pericoloso”. A norma dell' art. 203 c.p. è considerata socialmente pericolosa la persona che commette un fatto previsto dalla legge come reato ed è probabile che ne commetta di nuovi.
Orbene, il ricorrente, perpetrando nel giro di soli tre anni diversi reati di gravità tale da condurre all'inflizione di pene per complessiva di 5 anni e sei mesi, ha dimostrato una personalità insofferente al rispetto dei precetti penali, degli ordini dell'autorità costituita e, più in generale, delle regole del vivere civile, donde una sua significativa pericolosità per la sicurezza pubblica.
E' ben vero che secondo la Corte di Cassazione, l'esistenza di condanne penali «, pur costituendo certamente elementi da considerare nell'ambito dell'apprezzamento di competenza del giudice di merito sulla personalità del richiedente, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento». Secondo la Corte, infatti, «detto giudizio deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto». (Corte di cassazione, 19.03.2021 n. 7842).
Tuttavia, sulla vita trascorsa dal ricorrente in Italia, sulle relazioni familiari e sociali, nulla la difesa ha allegato concretamente, se non l'affermazione di una convivenza “di fatto” (cap. 1 del ricorso introduttivo) con la madre, il marito della madre e il fratello, di un lavoro svolto per pochi mesi nel 2023 (senza migliore specificazione) e di una attività di volontariato (cap. 5 del ricorso introduttivo) di cui manca qualsivoglia elemento descrittivo (il doc. 2 prodotto con il ricorso è una richiesta di autorizzazione) di durata, modalità e luogo di svolgimento. I relativi capitoli di prova non sono stati ammessi per genericità.
Inoltre, la difesa, non producendo i relativi provvedimenti, ha lasciato il giudice all'oscuro sulle ragioni per le quali il Magistrato di Sorveglianza abbia deciso di collocare il ricorrente in detenzione domiciliare e abbia concesso la liberazione anticipata.
Ancora, l'indifferenza per le regole della convivenza sociale è aggravata dal fatto che il ricorrente
è rimasto per 7 anni, dal 2015 al 2022, quando ha fatto domanda della carta di soggiorno, privo di titolo di soggiorno non curandosi di ritirare in Questura dal 2015 i permessi di soggiorno che pure gli erano stati riconosciuti. La mancanza di un titolo di soggiorno gli ha ulteriormente precluso la possibilità di integrazione sociale.
Vi è poi il fatto che ha determinato la decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno: il 24/12/2023 il ricorrente è stato posto in detenzione cautelare presso la Casa Circondariale di
Brescia a seguito di esecuzione di ordinanza n. 12000/2023 RGNR e 10300/2023 R.G.GIP, per il reato di favoreggiamento della prostituzione in concorso art. 3 L. 75/1958 e 110 C.P. Si tratta di un ulteriore reato ostativo.
Anche in questo caso, la difesa non ha depositato in corso di processo i provvedimenti relativi al procedimento per il favoreggiamento della prostituzione, nonostante in sede di giudizio incidentale di sospensione, il giudice avesse negato la sospensione rilevando, con decreto del
27.06.2024, “che il ricorrente è allo stato sottoposto a nuovo procedimento penale e soggetto a misura cautelare”; “che il ricorrente non ha depositato i provvedimenti relativi alle misure cautelari nella loro integralità, ma solo il dispositivo del giudice del riesame (oltre alla notifica del verbale di cessazione degli arresti domiciliari con sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa), con ciò precludendo un compiuto giudizio di pericolosità attuale”.
La difesa ha solo depositato un frammento del provvedimento del Tribunale di riesame di 23 pagine, ossia l'ultima pagina contenente il dispositivo, con il quale il tribunale in data 11.01.2024 ha sostituito, 18 giorni dopo l'ingresso nella casa circondariale, la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Con la memoria dd. 12.10.2024 la difesa ha poi depositato provvedimento del
G.I.P. di Brescia del 17.09.2024, dal quale si evince che gli arresti domiciliari si sono protratti fino all'01.06.2024 quando sono stati sostituiti fino al 17.09.2024 dalla misura del divieto di avvicinamento della persona offesa.
Dalla scarna documentazione, risulta dunque che il ricorrente pochi mesi dopo avere scontato la detenzione domiciliare per i reati commessi dal 2015 al 2018 è stato attinto da nuove misure cautelari di lunga durata (quasi 9 mesi complessivi di cui cinque in detenzione domiciliare e 18 in detenzione carceraria) per un reato ostativo, a comprova non solo di una valutazione del giudice di sua pericolosità sociale ma anche dell'esistenza di un rischio specifico di reiterazione dei reati..
Il quadro complessivo evidenzia dunque un elevata pericolosità sociale del ricorrente che ha commesso gravi reati ostativi che lo hanno condotto ad una lunga detenzione domiciliare per essere poi attinto da misure cautelari per un altro reato ostativo, pochi mesi dopo il termine della detenzione.
Per contro la difesa, oltre a non avere prodotto le decisioni del magistrato di sorveglianza e del procedimento penale in corso, così da precludere al giudice una conoscenza più approfondita delle condotte del ricorrente e del suo profilo personale, non ha ricostruito la vita in Italia del ricorrente, non ha offerto elementi concreti per apprezzarne le relazioni familiari e sociali, rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; la sola presenza della madre e del fratello, senza un approfondimento di tali legami familiari, non consente, in un giudizio di bilanciamento tra l'interesse alla vita familiare e la pericolosità sociale, di superare la grave pericolosità sociale che ha connotato la condotta dal ricorrente negli anni e che ancora la connota.
Mette infine conto osservare che, linea con la prevalente giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Bologna, 24 novembre 2020, in proc. n. 12961/2019 R.G.) e di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 8 ottobre 2018, n. 24739), si reputa non necessario – ai fini del diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno un precedente provvedimento di espulsione apparendo sufficiente che il Questore e, in caso di ricorso, il Giudice adìto accertino autonomamente e in concreto la sussistenza dei motivi ostativi contemplati dalla citata disposizione, vale a dire la pericolosità dello straniero.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale), atteso che le difficoltà di accertamento dei fatti sono state determinate non solo dalle incomplete allegazioni e prove della difesa ma anche dal contegno processuale dell'Amministrazione che, nella comparsa di costituzione, non ha preso posizione sui fatti e si è limitata a richiamare una relazione della Questura e un allegato di 92 pagine, contenente molti documenti che non sono stati neppure illustrati.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso
Compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso il 30 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Perilli
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nelle persone del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
nato in [...] -Nigeria il 26.06.97, con domicilio in via E. De Amicis n.15 Parte_1
a Serle (BS), cod. fiscale rappresentato e difeso, giusta procura speciale C.F._1 alle liti allegata al ricorso, dall'avv.to Marzia Gregorelli del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via Aurelio Saffi n.5;
- parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege Controparte_1 dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina
n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale e nel merito: voglia il Tribunale adito accogliere il presente ricorso ed annullare il decreto del Questore della Provincia di Brescia prot.n.Cat.A.12/2024/Immig/II Sez./23BS016504 emesso in data 9.05.24 con conseguente rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea richiesta dal sig.
; in via di subordine si insiste affinché venga rilasciato al sig. Parte_1 Parte_1 quantomeno un permesso di soggiorno per motivi familiari. Con vittoria delle spese di lite..”. Conclusioni di parte resistente: “Nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 25 giugno 2024, il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha affermato:
o che egli ha presentato in data 14.10.2022 domanda di rilascio di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art.10 Dlgs 30/07.
o che “l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, con il provvedimento reso il
9.05.24, rigettava la richiesta e avvisava il sig. che sarebbero state avviate Pt_1 le procedure espulsive ai sensi dell'art.13 del Dlgs 286/98”;
o che il provvedimento di rigetto gli è stato notificato in data 26.05.24 e che esso è fondato sulla seguente motivazione: “in considerazione della protratta e reiterata proclività al compimento di condotte violente ed antisociali, le ragioni di tutela del suo vincolo familiare non possono essere considerate prevalenti sulla necessità di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica”.
Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione per le seguenti ragioni:
• perché le condanne risultanti dal casellario giudiziale e richiamate dal Questore di
Brescia sono relative a “fatti risalenti nel tempo”: in particolare la difesa ha evidenziato che i fatti risalgono al periodo 2015-2018; il sig. “ha scontato la Pt_1 pena pari a 4 anni, mesi 11 e giorni 28 di reclusione (costituente il cumulo di tutte le pene inflitte) in misura alternativa e precisamente in detenzione domiciliare” dal
15.06.18 al 15.09.22 a “fronte della concessione della misura della liberazione anticipata (altrimenti si sarebbe conclusa il 12.06.23)”.
• Perché il Questore non ha tenuto conto del “percorso positivo svolto dal sig. Pt_1 negli anni di esecuzione della pena”, considerato che, secondo quanto deciso dal
Tribunale di Sorveglianza di Brescia, sig. “ha scontato la pena in regime di Pt_1 detenzione domiciliare e aveva il permesso di lasciare la propria abitazione per due ore al giorno nonché successivamente anche per svolgere attività di volontariato presso la Caritas parrocchiale di Serle” (doc.2). Egli “ha rispettato i permessi”. Inoltre, gli è stata concessa la liberazione anticipata.
• Con riguardo all'ulteriore rilievo di pericolosità sociale evidenziato della Questura per il fatto che ““...lo straniero, in data 24.12.23 è stato arrestato dalla Stazione Carabinieri di VE in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere” e che egli “risulta tuttora ristretto presso la Casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia...”, la difesa ha replicato che “il sig. era stato effettivamente tratto Pt_1 in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ma tale misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari a far data dall'11.01.24 (dispositivo Trib. Riesame doc.3)” pochi giorni dopo l'arresto e che egli oggi è libero con il mero divieto di avvicinamento alla presunta persona offesa (verbale notifica sostituzione arresti domiciliari doc.4)”. Inoltre, il reato non è stato ancora accertato neppure in primo grado.
• Con riguardo poi all'affermazione della Questura circa l'assenza di convivenza con la madre e fondata sul seguente rilievo: ““...con la conseguente memoria documentale del 12.05.23 la madre dichiara di vivere con il figlio e di provvedere al suo mantenimento (peraltro la signora dichiara di essere residente con il figlio a Brescia in via De Amicis n.15 ma da un controllo anagrafico risulta emigrata nel Comune di
Castenedolo dal 10.04.07 unitamente al coniuge)...”, la difesa ha replicato che “la sig.ra abita stabilmente dal 2016 a Serle (BS) via E. De Amicis n.15 Pt_1 unitamente al figlio, al coniuge (cittadino italiano) e all'altro Controparte_2 figlio (come da carta di identità del sig. doc.5, precedente Per_1 Parte_1 certificato stato di residenza e stato di famiglia 2021 (doc. 6, autocertificazione di residenza redatta dalla sig.ra 2024 doc.7 e pec 12.05.23 Centro Parte_2
Migranti con allegati doc.8)” ; ha quindi soggiunto che la madre “ha sostenuto economicamente il figlio”, giunto in Italia da minorenne e “l'aiuta tutt'oggi avendo peraltro un reddito sufficiente” (come reso evidente dal CUD degli ultimi tre anni e dall'ultima busta paga doc.9) e che lo stesso “ricorrente ha svolto attività lavorativa” che è stata purtroppo interrotta causa l'arresto nel dicembre 2023. Egli infatti aveva lavorato presso la sita in Nuvolento (BS) con Controparte_3 contratto a tempo determinato (doc.10 contratto di lavoro, buste paga e CU 2024)”.
• Ancora, con riguardo infine all'affermazione della Questura per la quale non vi sarebbe un radicamento del ricorrente in Italia, la difesa ha replicato che il “sig. risiede in Italia dal 2013”, da quando aveva 16 anni;
“nel paese di origine Pt_1 non ha più alcun familiare;
tutta la sua famiglia vive stabilmente ed è ormai integrata in Italia ossia la madre, il fratello nonché la zia peraltro sposata Per_1 Persona_2 concittadino italiano sig. (come autocertificazione della stessa doc.14) Persona_3 mentre i nonni sono deceduti (doc.15)”. La difesa ha poi evidenziato che il ricorrente
“ha frequentato la scuola secondaria sino al terzo anno, ha svolto attività di volontariato presso la Caritas parrocchiale di Serle, ha scontato interamente la pena irrogatagli con comportamento corretto tanto da essere destinatario di sconti di pena per la concessione della misura della liberazione anticipata ed in seguito ha cercato e trovato lavoro con regolare contratto”.
In definitiva la difesa ha negato la pericolosità sociale del ricorrente;
ha affermato che debba comunque trovare prevalente tutela il diritto all'unità familiare. Ha poi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Con decreto del 27.06.2024, il giudice, rilevato “che il ricorrente è allo stato sottoposto a nuovo procedimento penale e soggetto a misura cautelare”; “che il ricorrente non ha depositato i provvedimenti relativi alle misure cautelari nella loro integralità, ma solo il dispositivo del giudice del riesame (oltre alla notifica del verbale di cessazione degli arresti domiciliari con sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa), con ciò precludendo un compiuto giudizio di pericolosità attuale”; “che il ricorrente non risulta destinatario di espulsione o di allontanamento e infatti non è stato intimato a lasciare il territorio”, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
§ Con comparsa depositata telematicamente il 30 settembre 2024 si è costituita nel procedimento l' che ha effettuato “integrale Controparte_4 richiamo alla relazione della Questura di Brescia, (…..) non trascritta per ragioni di concisione espositiva (All. A)” e ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
Nella relazione allegata al ricorso, la Questura ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue: “lo straniero, entrato in Italia da minorenne il 21/09/2013, con visto per ricongiungimento familiare, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi familiari con referente la madre nata il [...] in [...] istanza è stata archiviata il Parte_2
14/02/2015 per l'irreperibilità dello stesso e per la manifesta carenza di interesse. In data
21/12/2016 l'interessato ha presentato una nuova richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia che è stato concesso sino al 08/02/2019 ma in data 06/03/2019, stante il mancato ritiro del titolo, l'istanza è stata archiviata. Il 14/10/2022, egli ha inoltrato una richiesta di rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) n. 3, in quanto figlio a carico di coniuge di cittadino UE (all.2). A tale istanza ha allegato la documentazione elencata nella relazione.
Nella relazione, la Questura ha poi elencato i seguenti precedenti penali, risultanti dal certificato penale (oltre a “numerosi pregiudizi penali” qui non riportati) nonché i provvedimenti sulla esecuzione della pena;
precisamente:
• sentenza del GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, emessa il 01/06/2017 ed irrevocabile il 16/09/2017 per i reati di: 1° reato) furto in concorso artt. 624 e 110 C.P. (commesso il 10/06/2015 in Desenzano del Garda) con le circostanze di cui all'art. 625 C.P.; 2° reato) rapina in concorso artt. 628 e 110 C.P. (commesso il 12/03/2015 in Sarezzo) con le circostanze di cui all'art. 328 commi 1 e 3 C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti e tenuto conto delle attenuanti generiche e della minore età, condannato ad anni 1 mesi
6 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 C.P.;
• sentenza con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Brescia il 03/08/2018, irrevocabile il 02/10/2018 per il reato di: 1° reato) evasione art. 385 C.P. (commesso il 02/08/2018 in Serle) con la recidiva infraquinquennale art. 99 comma 2 n. 2 C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, considerate le attenuanti generiche art. 62 bis C.P. e le diminuenti del rito del patteggiamento, condannato a mesi 8 di reclusione;
revocata la sospensione della pena di cui alla condanna del 01/06/2017;
• sentenza della Corte d'Appello di Brescia emessa il 12/02/2019 a conferma della sentenza del Tribunale di Brescia del 17/07/2018, irrevocabile il 30/04/2019, per il reato di: 1° reato) rapina art. 628 C.P. (commesso il 15/06/2018 in Brescia) con la recidiva reiterata specifica art. 99 comma 4 2^ ipotesi C.P.; dispositivo: ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, considerate le attenuanti comuni art. 62 n. 4 C.P. e le diminuenti del giudizio abbreviato condannato ad anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
• decreto penale del G.I.P. Tribunale di Brescia emesso il 06/03/2019 ed esecutivo il
27/04/2019 per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio art. 76 comma 3 del D.Lgs
159/2011 (accertato il 15/06/2018 in Brescia) dispositivo: ritenute le attenuanti generiche art. 62 bis C.P. e le diminuenti del rito del decreto penale condannato a giorni 10 di arresto;
Sostituita la pena dell'arresto con l'ammenda di euro 750,00; • provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia emesso il
08/08/2019, di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti: 01/06/2017 GIP Tribunale dei
Minorenni di Brescia;
03/08/2018 Tribunale in composizione monocratica di Brescia;
12/02/2019
Corte d'Appello di Brescia;
determinata la pena da scontare in: reclusione anni 4 mesi 2 ed euro
1.100,00 di multa;
08/08/2019 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 comma 5 cpp – sospesa la pena residua della reclusione.
• ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dd. 03/11/2020 con cui è stata disposta la detenzione domiciliare art. 47 ter comma 1 bis L. 354/75;
• sentenza della Corte d'Appello di Brescia emessa il 17/09/2019 a conferma della sentenza del Tribunale di Brescia del 29/03/2019, irrevocabile il 02/03/2020, per il reato di: 1° reato) detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90
(commesso il 08/06/2018 in Brescia) con la recidiva infraquinquennale art. 99 comma 2 n. 2 C.P.; dispositivo: ritenute le diminuenti del giudizio abbreviato condannato a mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
• provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia emesso il
06/07/2021, di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti: 08/08/2019 del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
della Corte d'Appello di Brescia;
con determinazione della pena da scontare in: reclusione anni 4 mesi 11 giorni 28 ed euro 2.900,00 di multa;
misura alternativa: disposta la prosecuzione per sopravvenienza nuovo titolo della detenzione domiciliare già concessa con provvedimento del 08/08/2019;
• ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Brescia 09/07/2021 con cui è stata disposta la prosecuzione della detenzione domiciliare;
• ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Brescia 20/06/2022 con cui è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata – pena ridotta di giorni 270 dal 15/06/2019 al
14/06/2022; pena eseguita parzialmente in stato di custodia cautelare dal 08/06/2018 al
09/06/2018; pena eseguita in regime di detenzione domiciliare dal 15/06/2018 al 15/09/2022.
Nella relazione si evidenzia che, inoltre:
• in data 24/12/2023 la Casa Circondariale di Brescia ha comunicato l'avvenuto ingresso dello straniero a seguito di arresto in custodia cautelare eseguito dalla Stazione Carabinieri di
VE (BS) a seguito di ordinanza n. 12000/2023 RGNR e 10300/2023 R.G.GIP, per il reato di favoreggiamento della prostituzione in concorso art. 3 L. 75/1958 e 110 C.P. e che, inoltre, dal certificato dei carichi pendenti emesso dalla locale Procura della Repubblica il 25/01/2024 (all.7), l'interessato risultava altresì iscritto al proc. pen. n. 3248/2016 e 447/2020 G.P. per i reati di minaccia art. 612 comma 1 C.P. e lesioni personali art. 582 comma 2 C.P. commessi il 05/07/2016 in Castenedolo. Per tali reati è stata emessa il 09/11/2023 dal Giudice di Pace di Brescia sentenza di assoluzione per il primo e condanna ad euro 350,00 di multa per il secondo
Nel provvedimento, la Questura rimarca che il rigetto del permesso di soggiorno stato negato per le “condanne riportate dall'interessato per reati particolarmente allarmanti e compromettenti la sicurezza pubblica;
tenuto conto della durata del soggiorno e la presenza dei legami familiari;
letti gli art. 10 e 20 del D.Lgs 30/2007 nonché gli artt. 4 e 5 del D.Lgs 286/98 è stato emesso il provvedimento impugnato”.
§ Con memoria depositata il 12.10.2024, la difesa del ricorrente che, oltre a rimarcare nuovamente che il ricorrente ha scontato interamente le pena e ha beneficiato della liberazione anticipata, ha replicato alla relazione della Questura quanto segue.
- “In merito al procedimento penale n. 3248/16 R.G.n.r. Mod.21 bis – n. 447/20 R.G. GdP
e citato a pag.2 e 4 della relazione della Questura di Brescia (…) il ricorrente era imputato per il reato di minaccia e lesioni presuntivamente commesse in data 5.07.2016 ed è stato assolto in via definitiva per il reato di minaccia stante l'assenza di impugnazione da parte della Procura mentre per il reato di lesioni è stato proposto appello da parte del sig. con richiesta di assoluzione in data 27.12.23 (come da pec di invio e consegna Pt_1 dell'atto di impugnazione che si allega)”.
- “In ordine al procedimento penale per il reato di favoreggiamento della prostituzione
(…) il sig. è stato tratto in arresto e sottoposto a misura carceraria soltanto per Pt_1 pochi giorni essendo stata tale misura revocata dal Tribunale del Riesame di Brescia. Si precisa che il ricorrente non è più sottoposto a misure cautelari anche minime essendo stata revocata l'ultima misura (si allega ordinanza di revoca)”.
- “Il sig. ha una stabile dimora in Italia (da più di dieci anni) ove vive con i suoi Pt_1 parenti più stretti mentre nel paese di origine non ha particolari legami, non ha problemi economici in quanto vive da sempre con la madre che lo sostiene anche”. Ha inoltre prodotto certificato di matrimonio della madre del ricorrente con cittadino italiano.
§ All'esito dell'udienza del 16.10.2024, sostituita dal termine ex 127 ter cpc, il giudice non ha ammesso i mezzi di prova e ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 19 giugno 2025, poi differita dal sottoscritto giudice, divenuto nuovo assegnatario del fascicolo, al 7 ottobre
2025.
§ Con note del 16.06.2025 e 06.10.2025, la difesa del ricorrente ha ribadito le procedente difese senza produrre ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, in punto di ammissibilità delle domande avanzate dal ricorrente, che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari (sulla natura di accertamento del diritto soggettivo del giudizio davanti al giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno si veda, tra le tante decisioni, Cass. civ., Sez. I, ord., 18 marzo 2020,
n. 7427) e non il provvedimento amministrativo di cui il ricorrente domanda l'annullamento e i cui ipotetici vizi sono in questa sede irrilevanti. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, Cost. che pone una riserva di legge circa la determinazione degli «organi di giurisdizione» e dei «casi» in cui possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione e ai sensi dell''art. 4, co. 2, dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n.
2248 che riserva al ricorso “alle competenti autorità amministrative” la caducazione degli atti amministrativi, al giudice ordinario, è infatti preclusa la caducazione dei provvedimenti dell'Amministrazione, salvo che tale potere sia stato espressamente attribuito dalla legge (e non è questo il caso). Tuttavia, la domanda principale di annullamento può essere riqualificata nei termini di un'istanza di rilascio di carta di soggiorno per motivi familiari, alla luce dell'affermata sussistenza nel ricorso dei presupposti per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, con conseguente implicita richiesta al Giudice di riconoscere il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n. 19331; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322).
2. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento. La Questura ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per pericolosità sociale del richiedente. Risulta dalla memoria della senza che essa sia stata contestata che il ricorrente è stato condannato CP_5 penalmente in via definitiva per i seguenti reati e i seguenti fatti:
• alla pena ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa (tenuto conto della minore età) per rapina commessa il 12.03.2025 e per furto aggravato commesso il 10.06.2015;
• ad anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in giudizio abbreviato, per rapina commessa il 15/06/2018;
• alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, per fatti commessi il 08/06/2018 in Brescia.
Non si tiene conto, in questa sede, ai fini della valutazione della pericolosità sociale della applicazione di pena su richiesta ad 8 mesi di reclusione per evasione, commessa il 02.08.2028, perché il giudicato con sentenza di patteggiamento (“ordinario” o “allargato”) non puo' essere in alcun modo apprezzato ai fini della valutazione della pericolosità nel giudizio civile (neppure come argomenti di prova) in forza del perentorio disposto del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
(introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), secondo cui «la sentenza prevista dall'articolo
444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia
e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile». La medesima disposizione ha, peraltro, cura di precisare – nell'ottica di un'agevole risoluzione di eventuali antinomie apparenti – che in caso di mancata applicazione di pene accessorie (come appunto in tutte le ipotesi qui in esame) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano, pertanto, più tra le condanne (anche non definitive) valorizzabili ai fini del giudizio di pericolosità sociale
I reati per i quali vi è condanna definitiva, furto aggravato, due rapine, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti sono tutti “reati ostativi” al rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) che richiama l'art. 380 cpp. Ai sensi dell'art. 15 dello stesso TUI l'autore di reati ostativi deve essere espulso “sempre che risulti socialmente pericoloso”. A norma dell' art. 203 c.p. è considerata socialmente pericolosa la persona che commette un fatto previsto dalla legge come reato ed è probabile che ne commetta di nuovi.
Orbene, il ricorrente, perpetrando nel giro di soli tre anni diversi reati di gravità tale da condurre all'inflizione di pene per complessiva di 5 anni e sei mesi, ha dimostrato una personalità insofferente al rispetto dei precetti penali, degli ordini dell'autorità costituita e, più in generale, delle regole del vivere civile, donde una sua significativa pericolosità per la sicurezza pubblica.
E' ben vero che secondo la Corte di Cassazione, l'esistenza di condanne penali «, pur costituendo certamente elementi da considerare nell'ambito dell'apprezzamento di competenza del giudice di merito sulla personalità del richiedente, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento». Secondo la Corte, infatti, «detto giudizio deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto». (Corte di cassazione, 19.03.2021 n. 7842).
Tuttavia, sulla vita trascorsa dal ricorrente in Italia, sulle relazioni familiari e sociali, nulla la difesa ha allegato concretamente, se non l'affermazione di una convivenza “di fatto” (cap. 1 del ricorso introduttivo) con la madre, il marito della madre e il fratello, di un lavoro svolto per pochi mesi nel 2023 (senza migliore specificazione) e di una attività di volontariato (cap. 5 del ricorso introduttivo) di cui manca qualsivoglia elemento descrittivo (il doc. 2 prodotto con il ricorso è una richiesta di autorizzazione) di durata, modalità e luogo di svolgimento. I relativi capitoli di prova non sono stati ammessi per genericità.
Inoltre, la difesa, non producendo i relativi provvedimenti, ha lasciato il giudice all'oscuro sulle ragioni per le quali il Magistrato di Sorveglianza abbia deciso di collocare il ricorrente in detenzione domiciliare e abbia concesso la liberazione anticipata.
Ancora, l'indifferenza per le regole della convivenza sociale è aggravata dal fatto che il ricorrente
è rimasto per 7 anni, dal 2015 al 2022, quando ha fatto domanda della carta di soggiorno, privo di titolo di soggiorno non curandosi di ritirare in Questura dal 2015 i permessi di soggiorno che pure gli erano stati riconosciuti. La mancanza di un titolo di soggiorno gli ha ulteriormente precluso la possibilità di integrazione sociale.
Vi è poi il fatto che ha determinato la decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno: il 24/12/2023 il ricorrente è stato posto in detenzione cautelare presso la Casa Circondariale di
Brescia a seguito di esecuzione di ordinanza n. 12000/2023 RGNR e 10300/2023 R.G.GIP, per il reato di favoreggiamento della prostituzione in concorso art. 3 L. 75/1958 e 110 C.P. Si tratta di un ulteriore reato ostativo.
Anche in questo caso, la difesa non ha depositato in corso di processo i provvedimenti relativi al procedimento per il favoreggiamento della prostituzione, nonostante in sede di giudizio incidentale di sospensione, il giudice avesse negato la sospensione rilevando, con decreto del
27.06.2024, “che il ricorrente è allo stato sottoposto a nuovo procedimento penale e soggetto a misura cautelare”; “che il ricorrente non ha depositato i provvedimenti relativi alle misure cautelari nella loro integralità, ma solo il dispositivo del giudice del riesame (oltre alla notifica del verbale di cessazione degli arresti domiciliari con sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa), con ciò precludendo un compiuto giudizio di pericolosità attuale”.
La difesa ha solo depositato un frammento del provvedimento del Tribunale di riesame di 23 pagine, ossia l'ultima pagina contenente il dispositivo, con il quale il tribunale in data 11.01.2024 ha sostituito, 18 giorni dopo l'ingresso nella casa circondariale, la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Con la memoria dd. 12.10.2024 la difesa ha poi depositato provvedimento del
G.I.P. di Brescia del 17.09.2024, dal quale si evince che gli arresti domiciliari si sono protratti fino all'01.06.2024 quando sono stati sostituiti fino al 17.09.2024 dalla misura del divieto di avvicinamento della persona offesa.
Dalla scarna documentazione, risulta dunque che il ricorrente pochi mesi dopo avere scontato la detenzione domiciliare per i reati commessi dal 2015 al 2018 è stato attinto da nuove misure cautelari di lunga durata (quasi 9 mesi complessivi di cui cinque in detenzione domiciliare e 18 in detenzione carceraria) per un reato ostativo, a comprova non solo di una valutazione del giudice di sua pericolosità sociale ma anche dell'esistenza di un rischio specifico di reiterazione dei reati..
Il quadro complessivo evidenzia dunque un elevata pericolosità sociale del ricorrente che ha commesso gravi reati ostativi che lo hanno condotto ad una lunga detenzione domiciliare per essere poi attinto da misure cautelari per un altro reato ostativo, pochi mesi dopo il termine della detenzione.
Per contro la difesa, oltre a non avere prodotto le decisioni del magistrato di sorveglianza e del procedimento penale in corso, così da precludere al giudice una conoscenza più approfondita delle condotte del ricorrente e del suo profilo personale, non ha ricostruito la vita in Italia del ricorrente, non ha offerto elementi concreti per apprezzarne le relazioni familiari e sociali, rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; la sola presenza della madre e del fratello, senza un approfondimento di tali legami familiari, non consente, in un giudizio di bilanciamento tra l'interesse alla vita familiare e la pericolosità sociale, di superare la grave pericolosità sociale che ha connotato la condotta dal ricorrente negli anni e che ancora la connota.
Mette infine conto osservare che, linea con la prevalente giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Bologna, 24 novembre 2020, in proc. n. 12961/2019 R.G.) e di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 8 ottobre 2018, n. 24739), si reputa non necessario – ai fini del diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno un precedente provvedimento di espulsione apparendo sufficiente che il Questore e, in caso di ricorso, il Giudice adìto accertino autonomamente e in concreto la sussistenza dei motivi ostativi contemplati dalla citata disposizione, vale a dire la pericolosità dello straniero.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale), atteso che le difficoltà di accertamento dei fatti sono state determinate non solo dalle incomplete allegazioni e prove della difesa ma anche dal contegno processuale dell'Amministrazione che, nella comparsa di costituzione, non ha preso posizione sui fatti e si è limitata a richiamare una relazione della Questura e un allegato di 92 pagine, contenente molti documenti che non sono stati neppure illustrati.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso
Compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso il 30 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Perilli