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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1403/2024 R.G. promossa da:
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO
RICORRENTI
contro
:
in persona del legale rappresentante, sig. , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. CURZIO MARINA
RESISTENTE
e
contro
:
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
DE BENEDICTIS FLAVIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti I ricorrenti, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 6.9.2024, hanno esposto di essere
(ovvero di essere stati) dipendenti di con sede presso l'unità locale di Saronno Controparte_1
della convenuta.
In particolare, il sig. ha lavorato per la società dal 18.3.2015 al 3.6.2024, con inquadramento Pt_1
al livello D2 del CCNL Industria Metalmeccanica Privata e di Impianti (di seguito CCNL CP_3
Metalmeccanici), il sig. vi lavora dal 23.2.2015 con inquadramento al livello D2 del CCNL Pt_2
Metalmeccanici e il sig. dal 22.1.2015, con il medesimo inquadramento contrattuale. Pt_3
I lavoratori hanno fatto presente di aver aderito al Fondo Pensione Cometa, fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini, con conferimento in favore dello stesso delle quote mensili del T.F.R. –
e, per il sig. , anche delle quote contributive – in parte a carico dei lavoratori e in parte a Pt_2
carico dell'azienda, come previsto dal CCNL di riferimento e dallo Statuto del suddetto fondo. Hanno evidenziato che, tuttavia, a partire dall'1.1.2021, il datore ha omesso di provvedere ai relativi versamenti.
I ricorrenti hanno denunciato, altresì, l'omessa corresponsione ai sigg.ri e , dal Pt_2 Pt_3
2016 al 2022, delle somme loro dovute a titolo di elemento perequativo stabilito dalla contrattazione collettiva.
Da ultimo, hanno rimarcato che la società è rimasta inadempiente all'obbligo - ex art. 17 Sez. Quarta,
Titolo IV, del CCNL di settore – di mettere a loro disposizione gli strumenti di welfare del valore di
200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Per queste ragioni, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio e il Controparte_1 Controparte_3
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento da parte della datrice di lavoro in merito all'obbligo di versamento in favore di
delle quote contributive/quote mensili di TFR maturate dai ricorrenti, e di Controparte_3
conseguenza condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore dei ricorrenti o, in subordine, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla legittimazione attiva dei ricorrenti rispetto alla presente domanda, anche in quanto titolari del diritto di agire in via surrogatoria, in favore del suddetto fondo di previdenza complementare, delle seguenti somme: - : euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di TFR per il periodo da gennaio Parte_1
2021 a settembre 2023; - : euro 4.290,09 a titolo di quote mensili di TFR per il Parte_3
periodo da gennaio 2021 a settembre 2023;; - : euro 6.418,23, di cui euro 973,87 Parte_2 a titolo di quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di TFR, per il periodo da gennaio
2021 a settembre 2023; o comunque dei diversi importi che risulteranno dovuti ad esito del giudizio
o che si riterranno equi e/o di giustizia;
B. accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte di in favore dei signori e degli importi agli stessi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
dovuti a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al 2022, e di conseguenza condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
signor della somma lorda 3.312,55 e in favore del signor della Parte_2 Parte_3
somma lorda di euro 3.354,58 per i suddetti titoli, o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia. C. accertare e dichiarare che
[...]
non ha messo a disposizione dei ricorrenti entro il 1° giugno 2023 – e comunque nel CP_1
periodo compreso tra il mese di giugno 2023 e il 31 maggio 2024 – alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile, e di conseguenza condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 200,00 ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicare dalla contrattazione collettiva quale strumenti di welfare”. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
A si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare il soggetto legittimato a ricevere il versamento degli arretrati delle somme già destinate al fondo di previdenza complementare individuato in narrativa del ricorso. Spese e compensi di causa compensati”.
Il si è a sua volta costituito in giudizio, domandando l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “A) in adesione alla domanda della parte ricorrente, condannare parte resistente al pagamento al deducente , degli importi dovuti a titolo di Controparte_3
contributi di previdenza complementare nella misura richiesta dalla stessa parte ricorrente;
B) condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
All'esito dell'udienza di discussione del 26.2.2025, preso atto dell'indisponibilità dei ricorrenti alla proposta del datore di ripianare la situazione debitoria, anche relativamente all'anno 2024, nel periodo massimo di 12 mesi, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine per note conclusive facoltative fino al 13.3.2025. Lette, infine, le note depositate dai soli lavoratori, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto.
L'inadempimento al versamento delle quote di T.F.R. e di quelle contributive è stato rilevato tanto dai lavoratori quanto dal Fondo Pensione In merito, si rileva che non ha CP_3 Controparte_1
in alcun modo negato le contestazioni delle parti avversarie, dovendosi ritenere, pertanto, pienamente ammesso il mancato adempimento degli obblighi assunti.
La società ha sostenuto, in primo luogo, l'esistenza di una situazione contingente che limitava, in via del tutto temporanea, la possibilità di soddisfare le richieste dei dipendenti (ma nessuna prova è stata concretamente fornita, essendosi la resistente limitata ad allegare la propria visura camerale).
Per altro verso, il datore ha sostenuto che il decreto legislativo n. 252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”), che disciplina la materia, non individua in maniera puntuale il soggetto legittimato a esigere il pagamento dei flussi che il datore è obbligato a far confluire nei fondi pensione.
Al riguardo, deve ricordarsi che con l'adesione del dipendente a un fondo pensione si instaura un rapporto trilaterale tra lavoratore, datore e fondo medesimo, riconducibile alla delegazione di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 c.c.). In particolare, sorge in capo al datore l'obbligo di versare al fondo sia la propria quota di contribuzione sia quella dovuta dal lavoratore (previa trattenuta sulla busta paga), oltre alle quote del T.F.R. Si richiama, sul punto, quanto recentemente stabilito dalla
Suprema Corte, che, rimarcando come uno specifico fondo pensione fosse destinatario di quote della retribuzione di una lavoratrice ai sensi dell'art. 1188 c.c., ha così sottolineato: “Sicché, il Fondo
è stato designato quale creditore destinatario dell'adempimento della prestazione del lavoratore, quale suo debitore in base al contratto associativo tra loro stipulato, consistente nel conferimento delle quote di T.f.r., accantonate presso il suo datore di lavoro, tenuto al loro versamento al Fondo, per il rapporto di delegazione, ai sensi dell'art. 1269 c.c., tra questi istituito, per effetto dell'incarico al compimento di tali atti giuridici (idest: mandato) assegnato dal primo al secondo. Appare allora evidente come questa sia la natura del rapporto trilaterale tra le parti. Non già di cessione del credito futuro (della parte di retribuzione ovvero, come nel presente caso, di quota di T.f.r. maturando), vantato dal lavoratore (cedente), nei confronti del datore (debitore ceduto), al Fondo di previdenza complementare (cessionario)” (Cass. n. 19510/2023). Peraltro, anche il modulo di adesione al Fondo Pensione (parte integrante della nota CP_3
informativa) così riporta: “DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli organi di COMETA (…)” (doc. n.
6 fasc. convenuta p. 91 e ss.). CP_3
Deve, pertanto, dichiararsi l'inadempimento dell'impresa datrice all'obbligo di versamento in favore del delle quote di T.F.R. e contributive. Controparte_3
Ritiene questo Giudice che i lavoratori siano legittimati ad agire in giudizio per pretendere la corresponsione delle somme omesse, con la precisazione che le stesse vanno corrisposte direttamente al fondo. Conseguentemente, va condannata al pagamento in Controparte_1
favore del degli importi indicati nel ricorso e non contestati, ovverosia: Controparte_3
euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di T.F.R. per il periodo da gennaio 2012 a settembre 2023 in riferimento al sig. ; euro 4.290,09 a titolo di quote mensili di T.F.R. per il periodo da gennaio Pt_1
2021 a settembre 2023 in relazione al sig. ; euro 6.418,23, di cui euro 973,87 a titolo di Pt_3
quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di T.F.R., per il periodo da gennaio 2021
a settembre 2023 in riferimento al sig. . Pt_2
Relativamente all'omessa corresponsione ai sigg.ri e , dal 2016 al 2022, delle Pt_2 Pt_3
somme loro dovute a titolo di elemento perequativo, la contrattazione collettiva applicata ai rapporti lavorativi ha così stabilito all'art 13, Sez. Quarta - Titolo IV: “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1 ° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero (…). A decorrere dal
1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro (…)”. I ricorrenti hanno asserito che dal 2015 al 2023, la datrice convenuta è stata priva di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione. I lavoratori hanno rimarcato di aver percepito esclusivamente gli importi retributivi fissati dal CCNL.
Relativamente a tali affermazioni, nessuna posizione è stata presa dalla società. Si ritiene, pertanto, in assenza di contestazioni sul punto – così come sugli importi indicati nel ricorso – di dichiarare il mancato pagamento da parte di in favore dei sigg.ri e , delle Controparte_1 Pt_2 Pt_3
somme dovute a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al 2022. Di conseguenza, si deve condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della somma lorda di euro 3.312,55 in favore del sig. e della somma lorda di euro 3.354,58 in favore del sig. . Pt_2 Pt_3
Da ultimo, i lavoratori hanno lamentato che la convenuta nel 2023 si è resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 17, Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di “mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo”.
Anche relativamente a questo punto, non ha preso posizione, dovendosi ritenere Controparte_1
ancora una volta ammesso quanto asserito dai ricorrenti. Peraltro, un'ammissione circa l'avvenuta omissione si rinviene nella comunicazione mail del 22.12.2023, avente ad oggetto il “Welfare contrattuale”, indirizzata dal datore all'organizzazione sindacale CGIL che ne sollecitava l'erogazione. Nella stessa, infatti, si legge: “Consapevole dei diritti dei lavoratori previsti dal CCNL come da oggetto. La informo che l'azienda al momento non è in grado di erogare quanto previsto
(…)” (cfr. doc. n. 16 fasc. ricorrenti).
Deve dichiararsi, pertanto, che non ha messo a disposizione dei ricorrenti, nel Controparte_1
periodo compreso tra giugno 2023 e il 31 maggio 2024, alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile. Conseguentemente, la società va condannata al pagamento in favore dei dipendenti dell'importo di euro 200,00 ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva.
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della convenuta liquidate come da dispositivo in favore delle parti ricorrenti, con distrazione a Controparte_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e della parte costituita CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento del datore di lavoro in merito all'obbligo di versamento in favore del delle quote contributive e delle quote mensili di T.F.R. maturate dai Controparte_3
ricorrenti, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore del suddetto fondo di previdenza Controparte_1
complementare, per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023, delle somme di euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di T.F.R. in relazione al sig. , di euro 4.290,09 a titolo di quote Parte_1
mensili di T.F.R. in relazione al sig. e di euro 6.418,23, di cui euro 973,87 a titolo di Parte_3
quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di T.F.R., in relazione al sig. Pt_2
;
[...]
dichiara il mancato pagamento da parte di in favore dei sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e degli importi loro dovuti a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al Parte_3
2022, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore del sig. della somma lorda di euro Controparte_1 Pt_2
3.312,55 e in favore del sig. della somma lorda di euro 3.354,58; Pt_3
rilevato che non ha messo a disposizione dei ricorrenti nel periodo compreso tra Controparte_1
giugno 2023 e il 31 maggio 2024 alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile,
e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 200,00 Controparte_1
ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicare dalla contrattazione collettiva quale strumenti di welfare;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
A al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.000,00 Controparte_1 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, in favore dei ricorrenti con distrazione in favore dei procuratori antistatari e in euro 1.500 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, in favore di
Fondo Cometa.
Busto Arsizio, 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1403/2024 R.G. promossa da:
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
BORDONE ANDREA e LOTTI MARIO
RICORRENTI
contro
:
in persona del legale rappresentante, sig. , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. CURZIO MARINA
RESISTENTE
e
contro
:
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
DE BENEDICTIS FLAVIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti I ricorrenti, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 6.9.2024, hanno esposto di essere
(ovvero di essere stati) dipendenti di con sede presso l'unità locale di Saronno Controparte_1
della convenuta.
In particolare, il sig. ha lavorato per la società dal 18.3.2015 al 3.6.2024, con inquadramento Pt_1
al livello D2 del CCNL Industria Metalmeccanica Privata e di Impianti (di seguito CCNL CP_3
Metalmeccanici), il sig. vi lavora dal 23.2.2015 con inquadramento al livello D2 del CCNL Pt_2
Metalmeccanici e il sig. dal 22.1.2015, con il medesimo inquadramento contrattuale. Pt_3
I lavoratori hanno fatto presente di aver aderito al Fondo Pensione Cometa, fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini, con conferimento in favore dello stesso delle quote mensili del T.F.R. –
e, per il sig. , anche delle quote contributive – in parte a carico dei lavoratori e in parte a Pt_2
carico dell'azienda, come previsto dal CCNL di riferimento e dallo Statuto del suddetto fondo. Hanno evidenziato che, tuttavia, a partire dall'1.1.2021, il datore ha omesso di provvedere ai relativi versamenti.
I ricorrenti hanno denunciato, altresì, l'omessa corresponsione ai sigg.ri e , dal Pt_2 Pt_3
2016 al 2022, delle somme loro dovute a titolo di elemento perequativo stabilito dalla contrattazione collettiva.
Da ultimo, hanno rimarcato che la società è rimasta inadempiente all'obbligo - ex art. 17 Sez. Quarta,
Titolo IV, del CCNL di settore – di mettere a loro disposizione gli strumenti di welfare del valore di
200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Per queste ragioni, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio e il Controparte_1 Controparte_3
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento da parte della datrice di lavoro in merito all'obbligo di versamento in favore di
delle quote contributive/quote mensili di TFR maturate dai ricorrenti, e di Controparte_3
conseguenza condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore dei ricorrenti o, in subordine, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla legittimazione attiva dei ricorrenti rispetto alla presente domanda, anche in quanto titolari del diritto di agire in via surrogatoria, in favore del suddetto fondo di previdenza complementare, delle seguenti somme: - : euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di TFR per il periodo da gennaio Parte_1
2021 a settembre 2023; - : euro 4.290,09 a titolo di quote mensili di TFR per il Parte_3
periodo da gennaio 2021 a settembre 2023;; - : euro 6.418,23, di cui euro 973,87 Parte_2 a titolo di quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di TFR, per il periodo da gennaio
2021 a settembre 2023; o comunque dei diversi importi che risulteranno dovuti ad esito del giudizio
o che si riterranno equi e/o di giustizia;
B. accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte di in favore dei signori e degli importi agli stessi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
dovuti a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al 2022, e di conseguenza condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
signor della somma lorda 3.312,55 e in favore del signor della Parte_2 Parte_3
somma lorda di euro 3.354,58 per i suddetti titoli, o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia. C. accertare e dichiarare che
[...]
non ha messo a disposizione dei ricorrenti entro il 1° giugno 2023 – e comunque nel CP_1
periodo compreso tra il mese di giugno 2023 e il 31 maggio 2024 – alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile, e di conseguenza condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 200,00 ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicare dalla contrattazione collettiva quale strumenti di welfare”. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
A si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare il soggetto legittimato a ricevere il versamento degli arretrati delle somme già destinate al fondo di previdenza complementare individuato in narrativa del ricorso. Spese e compensi di causa compensati”.
Il si è a sua volta costituito in giudizio, domandando l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “A) in adesione alla domanda della parte ricorrente, condannare parte resistente al pagamento al deducente , degli importi dovuti a titolo di Controparte_3
contributi di previdenza complementare nella misura richiesta dalla stessa parte ricorrente;
B) condannare parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
All'esito dell'udienza di discussione del 26.2.2025, preso atto dell'indisponibilità dei ricorrenti alla proposta del datore di ripianare la situazione debitoria, anche relativamente all'anno 2024, nel periodo massimo di 12 mesi, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine per note conclusive facoltative fino al 13.3.2025. Lette, infine, le note depositate dai soli lavoratori, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e viene accolto.
L'inadempimento al versamento delle quote di T.F.R. e di quelle contributive è stato rilevato tanto dai lavoratori quanto dal Fondo Pensione In merito, si rileva che non ha CP_3 Controparte_1
in alcun modo negato le contestazioni delle parti avversarie, dovendosi ritenere, pertanto, pienamente ammesso il mancato adempimento degli obblighi assunti.
La società ha sostenuto, in primo luogo, l'esistenza di una situazione contingente che limitava, in via del tutto temporanea, la possibilità di soddisfare le richieste dei dipendenti (ma nessuna prova è stata concretamente fornita, essendosi la resistente limitata ad allegare la propria visura camerale).
Per altro verso, il datore ha sostenuto che il decreto legislativo n. 252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”), che disciplina la materia, non individua in maniera puntuale il soggetto legittimato a esigere il pagamento dei flussi che il datore è obbligato a far confluire nei fondi pensione.
Al riguardo, deve ricordarsi che con l'adesione del dipendente a un fondo pensione si instaura un rapporto trilaterale tra lavoratore, datore e fondo medesimo, riconducibile alla delegazione di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 c.c.). In particolare, sorge in capo al datore l'obbligo di versare al fondo sia la propria quota di contribuzione sia quella dovuta dal lavoratore (previa trattenuta sulla busta paga), oltre alle quote del T.F.R. Si richiama, sul punto, quanto recentemente stabilito dalla
Suprema Corte, che, rimarcando come uno specifico fondo pensione fosse destinatario di quote della retribuzione di una lavoratrice ai sensi dell'art. 1188 c.c., ha così sottolineato: “Sicché, il Fondo
è stato designato quale creditore destinatario dell'adempimento della prestazione del lavoratore, quale suo debitore in base al contratto associativo tra loro stipulato, consistente nel conferimento delle quote di T.f.r., accantonate presso il suo datore di lavoro, tenuto al loro versamento al Fondo, per il rapporto di delegazione, ai sensi dell'art. 1269 c.c., tra questi istituito, per effetto dell'incarico al compimento di tali atti giuridici (idest: mandato) assegnato dal primo al secondo. Appare allora evidente come questa sia la natura del rapporto trilaterale tra le parti. Non già di cessione del credito futuro (della parte di retribuzione ovvero, come nel presente caso, di quota di T.f.r. maturando), vantato dal lavoratore (cedente), nei confronti del datore (debitore ceduto), al Fondo di previdenza complementare (cessionario)” (Cass. n. 19510/2023). Peraltro, anche il modulo di adesione al Fondo Pensione (parte integrante della nota CP_3
informativa) così riporta: “DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli organi di COMETA (…)” (doc. n.
6 fasc. convenuta p. 91 e ss.). CP_3
Deve, pertanto, dichiararsi l'inadempimento dell'impresa datrice all'obbligo di versamento in favore del delle quote di T.F.R. e contributive. Controparte_3
Ritiene questo Giudice che i lavoratori siano legittimati ad agire in giudizio per pretendere la corresponsione delle somme omesse, con la precisazione che le stesse vanno corrisposte direttamente al fondo. Conseguentemente, va condannata al pagamento in Controparte_1
favore del degli importi indicati nel ricorso e non contestati, ovverosia: Controparte_3
euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di T.F.R. per il periodo da gennaio 2012 a settembre 2023 in riferimento al sig. ; euro 4.290,09 a titolo di quote mensili di T.F.R. per il periodo da gennaio Pt_1
2021 a settembre 2023 in relazione al sig. ; euro 6.418,23, di cui euro 973,87 a titolo di Pt_3
quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di T.F.R., per il periodo da gennaio 2021
a settembre 2023 in riferimento al sig. . Pt_2
Relativamente all'omessa corresponsione ai sigg.ri e , dal 2016 al 2022, delle Pt_2 Pt_3
somme loro dovute a titolo di elemento perequativo, la contrattazione collettiva applicata ai rapporti lavorativi ha così stabilito all'art 13, Sez. Quarta - Titolo IV: “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1 ° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero (…). A decorrere dal
1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro (…)”. I ricorrenti hanno asserito che dal 2015 al 2023, la datrice convenuta è stata priva di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione. I lavoratori hanno rimarcato di aver percepito esclusivamente gli importi retributivi fissati dal CCNL.
Relativamente a tali affermazioni, nessuna posizione è stata presa dalla società. Si ritiene, pertanto, in assenza di contestazioni sul punto – così come sugli importi indicati nel ricorso – di dichiarare il mancato pagamento da parte di in favore dei sigg.ri e , delle Controparte_1 Pt_2 Pt_3
somme dovute a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al 2022. Di conseguenza, si deve condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della somma lorda di euro 3.312,55 in favore del sig. e della somma lorda di euro 3.354,58 in favore del sig. . Pt_2 Pt_3
Da ultimo, i lavoratori hanno lamentato che la convenuta nel 2023 si è resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 17, Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di “mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo”.
Anche relativamente a questo punto, non ha preso posizione, dovendosi ritenere Controparte_1
ancora una volta ammesso quanto asserito dai ricorrenti. Peraltro, un'ammissione circa l'avvenuta omissione si rinviene nella comunicazione mail del 22.12.2023, avente ad oggetto il “Welfare contrattuale”, indirizzata dal datore all'organizzazione sindacale CGIL che ne sollecitava l'erogazione. Nella stessa, infatti, si legge: “Consapevole dei diritti dei lavoratori previsti dal CCNL come da oggetto. La informo che l'azienda al momento non è in grado di erogare quanto previsto
(…)” (cfr. doc. n. 16 fasc. ricorrenti).
Deve dichiararsi, pertanto, che non ha messo a disposizione dei ricorrenti, nel Controparte_1
periodo compreso tra giugno 2023 e il 31 maggio 2024, alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile. Conseguentemente, la società va condannata al pagamento in favore dei dipendenti dell'importo di euro 200,00 ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva.
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della convenuta liquidate come da dispositivo in favore delle parti ricorrenti, con distrazione a Controparte_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e della parte costituita CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento del datore di lavoro in merito all'obbligo di versamento in favore del delle quote contributive e delle quote mensili di T.F.R. maturate dai Controparte_3
ricorrenti, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore del suddetto fondo di previdenza Controparte_1
complementare, per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023, delle somme di euro 3.962,04 a titolo di quote mensili di T.F.R. in relazione al sig. , di euro 4.290,09 a titolo di quote Parte_1
mensili di T.F.R. in relazione al sig. e di euro 6.418,23, di cui euro 973,87 a titolo di Parte_3
quote contributive a carico del dipendente, euro 1.169,99 a titolo di quote contributive a carico del datore di lavoro ed euro 4.274,37 a titolo di quote mensili di T.F.R., in relazione al sig. Pt_2
;
[...]
dichiara il mancato pagamento da parte di in favore dei sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e degli importi loro dovuti a titolo di elemento perequativo per gli anni dal 2016 al Parte_3
2022, e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore del sig. della somma lorda di euro Controparte_1 Pt_2
3.312,55 e in favore del sig. della somma lorda di euro 3.354,58; Pt_3
rilevato che non ha messo a disposizione dei ricorrenti nel periodo compreso tra Controparte_1
giugno 2023 e il 31 maggio 2024 alcuno strumento di welfare, come previsto dal CCNL applicabile,
e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 200,00 Controparte_1
ciascuno, quale controvalore in denaro delle utilità indicare dalla contrattazione collettiva quale strumenti di welfare;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
A al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.000,00 Controparte_1 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, in favore dei ricorrenti con distrazione in favore dei procuratori antistatari e in euro 1.500 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, in favore di
Fondo Cometa.
Busto Arsizio, 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari