TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ROMINI GIULIANO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si dichiara antistatario;
Per la parte resistente compare l'avvocato PECCI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
nessuno è presente per la;
CP_1
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
concludono come da rispettivi atti introduttivi;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
CONTUMACE contro rappresentato e difeso dall'avv. MARZIO PECCI CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “in via preliminare ordinare ex Parte_1
pagina 2 di 4 art. 210 c.p.c. alla convenuta di Ravenna il deposito Controparte_4
telematico della cartella esattoriale contenuta nella raccomandata del 18/10/24 (doc. 1)
e notificata alla ricorrente, in secondo avviso, in data 15/11/24, con deposito telematico presso il sito della Info Camere all'indirizzo: https://attidepositati.infocamere.it, riferita al doc. 09397202404837847000, cartella esattoriale riguardante l'unica posizione pendente debitoria della ricorrente. nel merito, accertare l'illegittimità della cartella opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciarne l'annullamento e/o la nullità”. resisteva al ricorso. CP_3
Nessuno si costituiva per (nonostante tempestiva e regolare notifica) CP_1
che va quindi dichiarata contumace.
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione in quanto documentale e di pronta soluzione.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha documentato il pagamento di un proprio debito nei confronti della sin dal 2018. CP_1
Il debito in questione, riferito all'anno contributivo 2014 ma riverberantesi nell'omissione delle dichiarazioni obbligatorie da effettuare, alla di previdenza, CP_1
nel 2015 (proprio per l'anno contributivo 2014), inizialmente individuato dalla CP_1
in 435,00 euro (doc. 8 ricorrente), veniva poi ridotto ad € 86, pagabili in misura ridotta in € 57,33 (doc. 10 ricorrente).
Tale pagamento avveniva nel novembre del 2018 (doc. 12 ricorrente), ossia entro il termine previsto.
Il credito in questione, pertanto, non esiste più in quanto adempiuto.
Con tutta probabilità tale vicenda non veniva considerata dalla nel momento in CP_1
cui nel 2020 trasmetteva all'esattore un ruolo che faceva ancora riferimento all'originario importo di 436,00 euro (1 euro in più in realtà della originaria somma di
435,00 euro) a titolo di sanzioni, come visto prima diminuito dal creditore stesso e poi pagina 3 di 4 pagato (in tale ridotta misura) dal debitore, il tutto ben oltre un anno prima di tale trasmissione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite tra ricorrente ed vanno compensate, attesa la sostanziale assenza CP_3
di colpa di quest'ultima.
Le spese di lite tra ricorrente e vanno poste a carico di quest'ultima. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito per cui è causa ed annulla il relativo ruolo;
2) compensa le spese di lite tra la ricorrente ed CP_3
3) condanna a rimborsare al difensore antistatario Controparte_2
della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ROMINI GIULIANO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si dichiara antistatario;
Per la parte resistente compare l'avvocato PECCI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
nessuno è presente per la;
CP_1
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
concludono come da rispettivi atti introduttivi;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
CONTUMACE contro rappresentato e difeso dall'avv. MARZIO PECCI CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “in via preliminare ordinare ex Parte_1
pagina 2 di 4 art. 210 c.p.c. alla convenuta di Ravenna il deposito Controparte_4
telematico della cartella esattoriale contenuta nella raccomandata del 18/10/24 (doc. 1)
e notificata alla ricorrente, in secondo avviso, in data 15/11/24, con deposito telematico presso il sito della Info Camere all'indirizzo: https://attidepositati.infocamere.it, riferita al doc. 09397202404837847000, cartella esattoriale riguardante l'unica posizione pendente debitoria della ricorrente. nel merito, accertare l'illegittimità della cartella opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciarne l'annullamento e/o la nullità”. resisteva al ricorso. CP_3
Nessuno si costituiva per (nonostante tempestiva e regolare notifica) CP_1
che va quindi dichiarata contumace.
La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione in quanto documentale e di pronta soluzione.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha documentato il pagamento di un proprio debito nei confronti della sin dal 2018. CP_1
Il debito in questione, riferito all'anno contributivo 2014 ma riverberantesi nell'omissione delle dichiarazioni obbligatorie da effettuare, alla di previdenza, CP_1
nel 2015 (proprio per l'anno contributivo 2014), inizialmente individuato dalla CP_1
in 435,00 euro (doc. 8 ricorrente), veniva poi ridotto ad € 86, pagabili in misura ridotta in € 57,33 (doc. 10 ricorrente).
Tale pagamento avveniva nel novembre del 2018 (doc. 12 ricorrente), ossia entro il termine previsto.
Il credito in questione, pertanto, non esiste più in quanto adempiuto.
Con tutta probabilità tale vicenda non veniva considerata dalla nel momento in CP_1
cui nel 2020 trasmetteva all'esattore un ruolo che faceva ancora riferimento all'originario importo di 436,00 euro (1 euro in più in realtà della originaria somma di
435,00 euro) a titolo di sanzioni, come visto prima diminuito dal creditore stesso e poi pagina 3 di 4 pagato (in tale ridotta misura) dal debitore, il tutto ben oltre un anno prima di tale trasmissione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite tra ricorrente ed vanno compensate, attesa la sostanziale assenza CP_3
di colpa di quest'ultima.
Le spese di lite tra ricorrente e vanno poste a carico di quest'ultima. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'inesistenza del credito per cui è causa ed annulla il relativo ruolo;
2) compensa le spese di lite tra la ricorrente ed CP_3
3) condanna a rimborsare al difensore antistatario Controparte_2
della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4