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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/07/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr 11/2025
Cron. Nr.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. AIDA SABBATO Consigliere
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 196/2022 R.G., avente ad oggetto: “obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
T R A
in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t., con sede legale in Brienza, alla C.da Chiuse, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv.
Claudio Mazza, presso il cui studio in Vietri di Potenza, alla via del Carmine n. 22, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonella Trovati e Vito di Noia ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Potenza, via Pretoria n. 263.
1 APPELLATO
All'udienza in data 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per appellante PMG:
“ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del verbale di accertamento unico della
DPL di Potenza per i vizi di legittimità suesposti e dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
in via principale dichiarare annullabile e/o illegittimo il verbale unico conclusivo della DPL di Potenza per i medesimi suesposti motivi;
in via subordinata e gradata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone l'importo nella misura di legge;
condannare l , in persona del suo legale rappresentante p.t. alle spese e CP_1
competenze del presente giudizio”; per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dalla parte appellante, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Spese come per legge.”
e con le modalità della trattazione scritta le parti medesime discutevano la causa, che veniva decisa come da dispositivo in calce depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/11/2020 innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
, in proprio e quale l.r.p. della società premesso di aver subito
[...] Parte_1
un accertamento ispettivo ad opera della DPL, all'esito del quale gli ispettori gli avevano contestato l'irregolarità di otto rapporti di lavoro instaurati nella forma subordinata;
che, in seguito a tale verifica, veniva accertato che i contributi previdenziali da versarsi da parte di esso ricorrente nel periodo dal maggio 2015 all'ottobre 2019 ammontavano a complessivi € 51.825,50; che aveva contestato l'esito dell'accertamento in via amministrativa, ma l era rimasto silente;
che CP_1
sussistevano tutti i requisiti perché esso ricorrente potesse usufruire delle agevolazioni previdenziali previste dalla legge;
tutto ciò premesso ricorreva avverso l e CP_1
2 chiedeva al giudice adito di dichiarare nullo il verbale ispettivo per “violazione del diritto alla difesa” e per “violazione procedurale nella formulazione del verbale”.
Instaurato il contraddittorio con l , che resisteva all'opposizione, Controparte_2
con sentenza n. 345/2022 del 7/4/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
Il primo giudice, qualificata l'azione esperita dalla PMG come di accertamento negativo e ritenuto sussistere nel ricorrente un concreto e attuale interesse ad agire, a fronte di un accertamento ispettivo concluso e portato conoscenza del debitore che rappresentava la comunicazione di una pretesa da parte della P.A. e del relativo fondamento in fatto e in diritto, motivava la sua decisione sulla scorta del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
In particolare dava atto che mentre dal verbale ispettivo si evinceva che gli ispettori avevano contestato alla società ricorrente, operante nel settore edile e, come tale, soggetta all'osservanza della normativa riguardante la contribuzione virtuale al fine di recuperare le agevolazioni contributive usufruite dal maggio 2015 all'ottobre 2019, al contrario parte ricorrente non aveva compiutamente allegato, prima ancora che provato, la sussistenza in capo alla società di ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previsto dalla contrattazione collettiva, da cui discendeva la legittimità delle rivendicazioni dell . CP_1
Parte_ Avverso detta pronuncia ha proposto appello la con ricorso depositato il
6/10/2022, con cui ha lamentato carenze dell'attività ispettiva, per non avere gli ispettori fatto luogo ad alcuna attività di riscontro su quanto riferito dai singoli lavoratori.
All'udienza in forma cartolare del 23/1/2025 la Corte decideva l'appello come da dispositivo in calce, depositata in udienza.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'accertamento ispettivo all'esame, svolto a carico della Parte_1
avente a oggetto attività edilizia, e attraverso l'esame del libro unico del lavoro, delle
3 comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro e dei prospetti paga, sono emerse le posizioni di otto lavoratori, con riferimento alla retribuzione da prendere a base del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Come noto, il nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante l'imposizione di un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.
L'importo della retribuzione sul quale vengono calcolati, sotto forma di quota percentuale, i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro costituisce il c.d. imponibile contributivo.
In generale, vanno a comporre l'imponibile contributivo tutti i redditi di lavoro dipendente, ovverosia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986).
La legge prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa in ogni caso essere inferiore all'importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, qualora il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella fissata dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, la quota di contributi da versare andrà comunque commisurata alla retribuzione dovuta, anziché a quella effettivamente corrisposta al lavoratore.
La legge individua in modo tassativo le componenti della retribuzione che sono escluse dalla base di calcolo dell'imponibile contributivo.
La regola generale è che l'imponibile contributivo si calcoli tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa.
4 Fermo restando il minimale contributivo, rientrano, pertanto, nella base di calcolo dei contributi previdenziali: la paga base;
l'indennità di contingenza e l'EDR (Elemento
Distinto della ); gli scatti di anzianità; i compensi percepiti a titolo CP_3
di lavoro straordinario;
i compensi percepiti a titolo di provvigione;
il superminimo;
le mance, le partecipazioni agli utili;
le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro, anche qualora si tratti di somme corrisposte a integrazione di quanto già corrisposto al lavoratore dalle gestioni previdenziali o assistenziali (come nel caso delle indennità di malattia, maternità, infortunio, ecc.); le somme periodicamente corrisposte al lavoratore a titolo di patto di non concorrenza;
i compensi in natura (il cui valore viene determinato, ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.P.R. n. 917/1986, in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi), fatte salve talune eccezioni espressamente indicate dal legislatore (come le c.d. stock option).
Orbene, per talune categorie di lavoratori dipendenti, la legge stabilisce modalità di individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi diverse da quelle ordinarie.
Nel settore edile, in particolare, ferma restando l'applicabilità della disciplina ordinaria in ordine agli elementi della retribuzione da farsi rientrare nell'imponibile contributivo,
è previsto che l'ammontare dei contributi debba essere calcolato su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
5 territoriali di attuazione (c.d. retribuzione virtuale), a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate.
Quand'anche, dunque, l'operaio edile presti la propria attività lavorativa per un numero di ore inferiore, la contribuzione andrà comunque calcolata sulla base della retribuzione che gli sarebbe spettata qualora egli avesse lavorato il numero di ore fissato dalla contrattazione collettiva.
Qualora, tuttavia, il numero di ore lavorate dall'operaio edile sia inferiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva a causa di assenze c.d. giustificate (ovverosia le assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili), la contribuzione dovuta torna a calcolarsi in base alla disciplina ordinaria, ovverosia tenendo conto delle sole ore di lavoro effettivamente prestate (e retribuite).
Nel caso di specie, è appunto accaduto che gli ispettori, dall'esame dei documenti aziendali prima indicati, abbiano rilevato in relazione a otto lavoratori edili un certo numero di assenze non retribuite e non denunciate ai fini contributivi (si veda il dettagliato elenco riportato alle pagg. 3 e ss. del verbale unico di accertamento in atti), sino a raggiungere, nell'ambito del quadriennio maggio 2015 – ottobre 2019, oggetto di verifica ispettiva, la somma complessiva di euro 51.825,54, a titolo di contributi evasi e somme aggiuntive.
Il caso di specie involge una duplice tematica: (1) quella del valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivi;
(2) quella della debenza delle differenze contributive correlate all'orario di lavoro eccedente quello formalmente denunciato, con riferimento alla regola c.d. della contribuzione virtuale del settore edile, di cui all'art. 29 del D.L. n. 244/1995.
Sul primo punto va richiamato il costante insegnamento della S.C. di Cassazione, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
6 segnalino di avere accertato, ed, in specie, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 9251 del 19/4/2010). Andando più nello specifico, in ordine alle circostanze di fatto apprese da terzi i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano ad esso allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, in modo tale da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (cfr. Cass.
Sez. L., sent. n. 14965 del 6/9/2012).
Anche sulla questione della debenza delle differenze contributive correlate all'orario di lavoro eccedente quello formalmente denunciato, con riferimento alla regola c.d. della contribuzione virtuale del settore edile, di cui all'art. 29 del D.L. n. 244/1995, il gravame Parte_ formulato dalla è infondato, per non avere la quale datore di lavoro, Parte_2
assolto al proprio onere di dimostrare l'effettivo svolgimento da parte di ciascuno degli otto dipendenti di giornate lavorative in numero inferiore all'orario contrattuale normale.
L'art. 29 della legge n. 244 del 1995, disciplinante la “Retribuzione minima imponibile nel settore edile”, stabilisce che “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale …. sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”.
In altri termini, nel settore edile, caratterizzato da rapporti di lavoro frammentati e interessati da frequenti interruzioni e sospensioni, il legislatore ha imposto che, qualunque sia l'orario di lavoro effettivamente svolto, la contribuzione da versare debba in ogni caso parametrarsi
7 all'orario “normale”, quale stabilito dalla contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo), al fine di assicurare la necessaria provvista e garantire così l'equilibrio finanziario della gestione. La medesima disposizione, però, esclude dal minimale alcuni casi in cui la prestazione lavorativa non viene per nulla effettuata o viene effettuata in misura inferiore: è l'ipotesi di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e di altri eventi indennizzati, anche mediante accantonamenti presso le casse edili;
in più, la norma di legge fa rinvio ad uno specifico decreto del Ministro del
Lavoro per l'individuazione di altri eventi esclusi dall'orario virtuale.
Le predette ipotesi nelle quali si esclude la regola del minimale contributivo -sia quelle fissate direttamente dalla legge, che quelle individuate dai decreti ministeriali delegati- sono da considerarsi tassative e, rappresentando ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previsto dalla legge (dunque, fatti modificativi e/o impeditivi, anche solo in parte, del diritto ai contributi vantato dall' ), costituiscono fatti la cui ricorrenza va allegata e provata CP_1
dall'impresa edile (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 16873 del 30/6/2005; Cass. Sez. L., sent. n.
29324 del 15/12/2008).
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha affatto provato -come le Parte_1
incombeva per legge- che le assenze dal lavoro degli otto dipendenti, quali riscontrate nel corso dell'ispezione, rientrassero tra le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla normativa primaria e secondaria sopra richiamata.
Il che comporta la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' per il mancato CP_1
ragguaglio, con riferimento ai lavoratori più volte citati, della retribuzione imponibile all'orario contrattuale.
Da quanto detto discende la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 6/10/2022 da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 CP_1
di Potenza n. 345/2022 del 7/4/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
8 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della contropar te delle
spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre IVA,
CPA e RSF come per legge.
Potenza, 23/1/2025 Il Presidente rel.
Dott. Roberto SPAGNUOLO
9
Cron. Nr.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. AIDA SABBATO Consigliere
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 196/2022 R.G., avente ad oggetto: “obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
T R A
in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t., con sede legale in Brienza, alla C.da Chiuse, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv.
Claudio Mazza, presso il cui studio in Vietri di Potenza, alla via del Carmine n. 22, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonella Trovati e Vito di Noia ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Potenza, via Pretoria n. 263.
1 APPELLATO
All'udienza in data 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per appellante PMG:
“ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del verbale di accertamento unico della
DPL di Potenza per i vizi di legittimità suesposti e dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
in via principale dichiarare annullabile e/o illegittimo il verbale unico conclusivo della DPL di Potenza per i medesimi suesposti motivi;
in via subordinata e gradata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone l'importo nella misura di legge;
condannare l , in persona del suo legale rappresentante p.t. alle spese e CP_1
competenze del presente giudizio”; per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dalla parte appellante, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Spese come per legge.”
e con le modalità della trattazione scritta le parti medesime discutevano la causa, che veniva decisa come da dispositivo in calce depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/11/2020 innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
, in proprio e quale l.r.p. della società premesso di aver subito
[...] Parte_1
un accertamento ispettivo ad opera della DPL, all'esito del quale gli ispettori gli avevano contestato l'irregolarità di otto rapporti di lavoro instaurati nella forma subordinata;
che, in seguito a tale verifica, veniva accertato che i contributi previdenziali da versarsi da parte di esso ricorrente nel periodo dal maggio 2015 all'ottobre 2019 ammontavano a complessivi € 51.825,50; che aveva contestato l'esito dell'accertamento in via amministrativa, ma l era rimasto silente;
che CP_1
sussistevano tutti i requisiti perché esso ricorrente potesse usufruire delle agevolazioni previdenziali previste dalla legge;
tutto ciò premesso ricorreva avverso l e CP_1
2 chiedeva al giudice adito di dichiarare nullo il verbale ispettivo per “violazione del diritto alla difesa” e per “violazione procedurale nella formulazione del verbale”.
Instaurato il contraddittorio con l , che resisteva all'opposizione, Controparte_2
con sentenza n. 345/2022 del 7/4/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
Il primo giudice, qualificata l'azione esperita dalla PMG come di accertamento negativo e ritenuto sussistere nel ricorrente un concreto e attuale interesse ad agire, a fronte di un accertamento ispettivo concluso e portato conoscenza del debitore che rappresentava la comunicazione di una pretesa da parte della P.A. e del relativo fondamento in fatto e in diritto, motivava la sua decisione sulla scorta del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
In particolare dava atto che mentre dal verbale ispettivo si evinceva che gli ispettori avevano contestato alla società ricorrente, operante nel settore edile e, come tale, soggetta all'osservanza della normativa riguardante la contribuzione virtuale al fine di recuperare le agevolazioni contributive usufruite dal maggio 2015 all'ottobre 2019, al contrario parte ricorrente non aveva compiutamente allegato, prima ancora che provato, la sussistenza in capo alla società di ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previsto dalla contrattazione collettiva, da cui discendeva la legittimità delle rivendicazioni dell . CP_1
Parte_ Avverso detta pronuncia ha proposto appello la con ricorso depositato il
6/10/2022, con cui ha lamentato carenze dell'attività ispettiva, per non avere gli ispettori fatto luogo ad alcuna attività di riscontro su quanto riferito dai singoli lavoratori.
All'udienza in forma cartolare del 23/1/2025 la Corte decideva l'appello come da dispositivo in calce, depositata in udienza.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'accertamento ispettivo all'esame, svolto a carico della Parte_1
avente a oggetto attività edilizia, e attraverso l'esame del libro unico del lavoro, delle
3 comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro e dei prospetti paga, sono emerse le posizioni di otto lavoratori, con riferimento alla retribuzione da prendere a base del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Come noto, il nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante l'imposizione di un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.
L'importo della retribuzione sul quale vengono calcolati, sotto forma di quota percentuale, i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro costituisce il c.d. imponibile contributivo.
In generale, vanno a comporre l'imponibile contributivo tutti i redditi di lavoro dipendente, ovverosia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986).
La legge prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa in ogni caso essere inferiore all'importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, qualora il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella fissata dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, la quota di contributi da versare andrà comunque commisurata alla retribuzione dovuta, anziché a quella effettivamente corrisposta al lavoratore.
La legge individua in modo tassativo le componenti della retribuzione che sono escluse dalla base di calcolo dell'imponibile contributivo.
La regola generale è che l'imponibile contributivo si calcoli tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa.
4 Fermo restando il minimale contributivo, rientrano, pertanto, nella base di calcolo dei contributi previdenziali: la paga base;
l'indennità di contingenza e l'EDR (Elemento
Distinto della ); gli scatti di anzianità; i compensi percepiti a titolo CP_3
di lavoro straordinario;
i compensi percepiti a titolo di provvigione;
il superminimo;
le mance, le partecipazioni agli utili;
le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro, anche qualora si tratti di somme corrisposte a integrazione di quanto già corrisposto al lavoratore dalle gestioni previdenziali o assistenziali (come nel caso delle indennità di malattia, maternità, infortunio, ecc.); le somme periodicamente corrisposte al lavoratore a titolo di patto di non concorrenza;
i compensi in natura (il cui valore viene determinato, ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.P.R. n. 917/1986, in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi), fatte salve talune eccezioni espressamente indicate dal legislatore (come le c.d. stock option).
Orbene, per talune categorie di lavoratori dipendenti, la legge stabilisce modalità di individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi diverse da quelle ordinarie.
Nel settore edile, in particolare, ferma restando l'applicabilità della disciplina ordinaria in ordine agli elementi della retribuzione da farsi rientrare nell'imponibile contributivo,
è previsto che l'ammontare dei contributi debba essere calcolato su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
5 territoriali di attuazione (c.d. retribuzione virtuale), a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate.
Quand'anche, dunque, l'operaio edile presti la propria attività lavorativa per un numero di ore inferiore, la contribuzione andrà comunque calcolata sulla base della retribuzione che gli sarebbe spettata qualora egli avesse lavorato il numero di ore fissato dalla contrattazione collettiva.
Qualora, tuttavia, il numero di ore lavorate dall'operaio edile sia inferiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva a causa di assenze c.d. giustificate (ovverosia le assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili), la contribuzione dovuta torna a calcolarsi in base alla disciplina ordinaria, ovverosia tenendo conto delle sole ore di lavoro effettivamente prestate (e retribuite).
Nel caso di specie, è appunto accaduto che gli ispettori, dall'esame dei documenti aziendali prima indicati, abbiano rilevato in relazione a otto lavoratori edili un certo numero di assenze non retribuite e non denunciate ai fini contributivi (si veda il dettagliato elenco riportato alle pagg. 3 e ss. del verbale unico di accertamento in atti), sino a raggiungere, nell'ambito del quadriennio maggio 2015 – ottobre 2019, oggetto di verifica ispettiva, la somma complessiva di euro 51.825,54, a titolo di contributi evasi e somme aggiuntive.
Il caso di specie involge una duplice tematica: (1) quella del valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivi;
(2) quella della debenza delle differenze contributive correlate all'orario di lavoro eccedente quello formalmente denunciato, con riferimento alla regola c.d. della contribuzione virtuale del settore edile, di cui all'art. 29 del D.L. n. 244/1995.
Sul primo punto va richiamato il costante insegnamento della S.C. di Cassazione, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
6 segnalino di avere accertato, ed, in specie, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 9251 del 19/4/2010). Andando più nello specifico, in ordine alle circostanze di fatto apprese da terzi i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano ad esso allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, in modo tale da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (cfr. Cass.
Sez. L., sent. n. 14965 del 6/9/2012).
Anche sulla questione della debenza delle differenze contributive correlate all'orario di lavoro eccedente quello formalmente denunciato, con riferimento alla regola c.d. della contribuzione virtuale del settore edile, di cui all'art. 29 del D.L. n. 244/1995, il gravame Parte_ formulato dalla è infondato, per non avere la quale datore di lavoro, Parte_2
assolto al proprio onere di dimostrare l'effettivo svolgimento da parte di ciascuno degli otto dipendenti di giornate lavorative in numero inferiore all'orario contrattuale normale.
L'art. 29 della legge n. 244 del 1995, disciplinante la “Retribuzione minima imponibile nel settore edile”, stabilisce che “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale …. sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”.
In altri termini, nel settore edile, caratterizzato da rapporti di lavoro frammentati e interessati da frequenti interruzioni e sospensioni, il legislatore ha imposto che, qualunque sia l'orario di lavoro effettivamente svolto, la contribuzione da versare debba in ogni caso parametrarsi
7 all'orario “normale”, quale stabilito dalla contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo), al fine di assicurare la necessaria provvista e garantire così l'equilibrio finanziario della gestione. La medesima disposizione, però, esclude dal minimale alcuni casi in cui la prestazione lavorativa non viene per nulla effettuata o viene effettuata in misura inferiore: è l'ipotesi di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e di altri eventi indennizzati, anche mediante accantonamenti presso le casse edili;
in più, la norma di legge fa rinvio ad uno specifico decreto del Ministro del
Lavoro per l'individuazione di altri eventi esclusi dall'orario virtuale.
Le predette ipotesi nelle quali si esclude la regola del minimale contributivo -sia quelle fissate direttamente dalla legge, che quelle individuate dai decreti ministeriali delegati- sono da considerarsi tassative e, rappresentando ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previsto dalla legge (dunque, fatti modificativi e/o impeditivi, anche solo in parte, del diritto ai contributi vantato dall' ), costituiscono fatti la cui ricorrenza va allegata e provata CP_1
dall'impresa edile (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 16873 del 30/6/2005; Cass. Sez. L., sent. n.
29324 del 15/12/2008).
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha affatto provato -come le Parte_1
incombeva per legge- che le assenze dal lavoro degli otto dipendenti, quali riscontrate nel corso dell'ispezione, rientrassero tra le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla normativa primaria e secondaria sopra richiamata.
Il che comporta la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' per il mancato CP_1
ragguaglio, con riferimento ai lavoratori più volte citati, della retribuzione imponibile all'orario contrattuale.
Da quanto detto discende la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'appello proposto dalla Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 6/10/2022 da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 CP_1
di Potenza n. 345/2022 del 7/4/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
8 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della contropar te delle
spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre IVA,
CPA e RSF come per legge.
Potenza, 23/1/2025 Il Presidente rel.
Dott. Roberto SPAGNUOLO
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