TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. AR IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2108/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Lamarmora 8, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuelle II n.28, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Donatella Figus, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di una meniscopatia CP_1 degenerativa bilaterale vertebrale, caratterizzata da parestesie agli arti inferiori, fitte dolorose con mialgie irradiate agli arti inferiori con difficoltà deambulatoria ed a mantenere a lungo la posizione eretta, per la quale in data 8.7.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via pagina 1 di 4 amministrativa.
L'attore avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale aveva dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver svolto dal 1973 al 2017 attività agricola come scorzatore di sughero, con le seguenti mansioni:
- estrarre il sughero con l'uso di strumenti manuali (accetta);
- raccogliere a mano il prodotto estratto (plance);
- caricare il prodotto su mezzi meccanici per il successivo trasporto.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che a dire del ricorrente lo avrebbero costretto a quotidiana movimentazione manuale dei carichi, oltre che al mantenimento di posture incongrue, con conseguente sovraccarico dell'apparato osteoarticolare, il medesimo ha lamentato l'insorgenza della suddetta patologia, ritenuta di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, precisando, in particolare, che la malattia denunciata non sarebbe tabellata e che l'esposizione al rischio sarebbe avvenuto in modo occasionale e per insufficienti periodi di tempo.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi ex colleghi di lavoro e , Testimone_1 Tes_2 ha consentito di appurare che l'attore, circa dagli anni 90 (per almeno 10/15 anni) ha svolto attività di scorzatore di sughero, cui era affidato il compito di estrarre il sughero con l'ausilio di un'accetta (del peso di circa 2/3 kg), raccoglierlo (I fasci legati con una fune venivano caricati sulle spalle) e trasportarlo fino ai camion o trattori destinati al trasporto, su cui il prodotto estratto veniva caricato.
Tale attività veniva svolta dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 e dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 16, per la stagione del sughero che dura circa tre/cinque mesi l'anno.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione in data
8.7.2019 della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da una tecnopatia a carico CP_1 delle ginocchia e, a suo giudizio, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera non occasionale, comportante movimenti ripetuti delle ginocchia, oltre al mantenimento di posture incongrue ed al pagina 2 di 4 sovraccarico biomeccanico delle stesse, ha avuto un ruolo di concausa “… valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi” nell'insorgenza della suddetta malattia.
In ragione di ciò, il perito ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 6% (codice di patologia di riferimento 283). CP_1
Alle malattie professionali il consulente ha associato un danno biologico complessivo valutato nella misura del 15%, tenute in considerazione le preesistenze già riconosciute (10% per patologia erniaria lombare).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in capitale, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 15% (per la valutazione unitaria comprensiva delle patologie preesistenti e della nuova menomazione degli arti inferiori), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2019.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 15%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge (120 ° giorno) dalla domanda amministrativa del 8.7.2019.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa), con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 15%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2019 e, pagina 3 di 4 per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
AR IU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. AR IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2108/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Lamarmora 8, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuelle II n.28, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Donatella Figus, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di una meniscopatia CP_1 degenerativa bilaterale vertebrale, caratterizzata da parestesie agli arti inferiori, fitte dolorose con mialgie irradiate agli arti inferiori con difficoltà deambulatoria ed a mantenere a lungo la posizione eretta, per la quale in data 8.7.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via pagina 1 di 4 amministrativa.
L'attore avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale aveva dato riscontro negativo.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver svolto dal 1973 al 2017 attività agricola come scorzatore di sughero, con le seguenti mansioni:
- estrarre il sughero con l'uso di strumenti manuali (accetta);
- raccogliere a mano il prodotto estratto (plance);
- caricare il prodotto su mezzi meccanici per il successivo trasporto.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che a dire del ricorrente lo avrebbero costretto a quotidiana movimentazione manuale dei carichi, oltre che al mantenimento di posture incongrue, con conseguente sovraccarico dell'apparato osteoarticolare, il medesimo ha lamentato l'insorgenza della suddetta patologia, ritenuta di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, precisando, in particolare, che la malattia denunciata non sarebbe tabellata e che l'esposizione al rischio sarebbe avvenuto in modo occasionale e per insufficienti periodi di tempo.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame dei testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi ex colleghi di lavoro e , Testimone_1 Tes_2 ha consentito di appurare che l'attore, circa dagli anni 90 (per almeno 10/15 anni) ha svolto attività di scorzatore di sughero, cui era affidato il compito di estrarre il sughero con l'ausilio di un'accetta (del peso di circa 2/3 kg), raccoglierlo (I fasci legati con una fune venivano caricati sulle spalle) e trasportarlo fino ai camion o trattori destinati al trasporto, su cui il prodotto estratto veniva caricato.
Tale attività veniva svolta dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 e dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 16, per la stagione del sughero che dura circa tre/cinque mesi l'anno.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione in data
8.7.2019 della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da una tecnopatia a carico CP_1 delle ginocchia e, a suo giudizio, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera non occasionale, comportante movimenti ripetuti delle ginocchia, oltre al mantenimento di posture incongrue ed al pagina 2 di 4 sovraccarico biomeccanico delle stesse, ha avuto un ruolo di concausa “… valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi” nell'insorgenza della suddetta malattia.
In ragione di ciò, il perito ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 6% (codice di patologia di riferimento 283). CP_1
Alle malattie professionali il consulente ha associato un danno biologico complessivo valutato nella misura del 15%, tenute in considerazione le preesistenze già riconosciute (10% per patologia erniaria lombare).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in capitale, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 15% (per la valutazione unitaria comprensiva delle patologie preesistenti e della nuova menomazione degli arti inferiori), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2019.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 15%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge (120 ° giorno) dalla domanda amministrativa del 8.7.2019.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa), con distrazione in favore del difensore antistatario. CP_1
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 15%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2019 e, pagina 3 di 4 per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
AR IU
pagina 4 di 4