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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1605 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Bardi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Bardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/11/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Giovanni Suergiu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
2) L'immobile già adibito a casa coniugale sito in comune di San Giovanni Suergiu,
Via Brunelleschi, 26, distinta al N.C.E.U. al Foglio 5, Mapp. 993 è di proprietà esclusiva della signora che ivi continuerà a viverci unitamente agli arredi e CP_1
corredi ivi presenti.
3) La coppia non ha alcuna posizione debitoria aperta nei confronti di banche, società finanziarie ovvero altre equipollenti.
4) La coppia non ha altresì alcun bene, mobile ed immobile, in proprietà comune e, pertanto, ogni bene di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi rimarrà nella disponibilità ed in uso al proprietario.
5) Per quanto attiene alle condizioni reddituali dei coniugi, il sig. Parte_1
lavora come dipendente a tempo indeterminato presso la società Deligia Daniele
Pag. 2 di 3 S.r.l.s., corrente in Carbonia (SU), mentre la sig.ra percepisce una CP_1 pensione da parte dell'INPS e sino al mese di febbraio del corrente anno 2025 ha percepito un canone di locazione per un immobile di sua esclusiva proprietà.
Poiché la sig.ra si trova in una temporanea difficoltà di natura economica, CP_1
dovuta alla cessazione dei contratti di locazione di immobili precedentemente locati, il sig. , a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2024 e sino al Pt_1 mese di giugno dell'anno 2025, si è impegnato in via transitoria e temporanea a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di €. 300,00. CP_1
Pertanto, dall'omologanda separazione deriverà un obbligo di mantenimento in capo al sig. limitatamente al periodo sopra meglio indicato. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1605 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Bardi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Bardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/11/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Giovanni Suergiu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
2) L'immobile già adibito a casa coniugale sito in comune di San Giovanni Suergiu,
Via Brunelleschi, 26, distinta al N.C.E.U. al Foglio 5, Mapp. 993 è di proprietà esclusiva della signora che ivi continuerà a viverci unitamente agli arredi e CP_1
corredi ivi presenti.
3) La coppia non ha alcuna posizione debitoria aperta nei confronti di banche, società finanziarie ovvero altre equipollenti.
4) La coppia non ha altresì alcun bene, mobile ed immobile, in proprietà comune e, pertanto, ogni bene di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi rimarrà nella disponibilità ed in uso al proprietario.
5) Per quanto attiene alle condizioni reddituali dei coniugi, il sig. Parte_1
lavora come dipendente a tempo indeterminato presso la società Deligia Daniele
Pag. 2 di 3 S.r.l.s., corrente in Carbonia (SU), mentre la sig.ra percepisce una CP_1 pensione da parte dell'INPS e sino al mese di febbraio del corrente anno 2025 ha percepito un canone di locazione per un immobile di sua esclusiva proprietà.
Poiché la sig.ra si trova in una temporanea difficoltà di natura economica, CP_1
dovuta alla cessazione dei contratti di locazione di immobili precedentemente locati, il sig. , a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2024 e sino al Pt_1 mese di giugno dell'anno 2025, si è impegnato in via transitoria e temporanea a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di €. 300,00. CP_1
Pertanto, dall'omologanda separazione deriverà un obbligo di mantenimento in capo al sig. limitatamente al periodo sopra meglio indicato. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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