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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3124/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 10.862,11 a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio alla data dell'1.9.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo, o al pagamento della diversa somma, accertata in corso di causa tramite C.T.U. contabile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, la sig.ra , attualmente in Parte_1 servizio presso il Liceo di Avellino, esponeva di aver espletato plurimi CP_3 servizi preruolo a tempo determinato, con profilo di assistente amministrativo, area B
(personale A.T.A.), sino all'immissione in ruolo addì 1.9.2014.
Rappresentava di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato
1 riconoscimento della progressione professionale maturata oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Riferiva che, con sentenza del Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, n.
318/2022 del 14.4.2022, notificata il 6.7.2022, le veniva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo dell'anzianità nel periodo preruolo, e conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva interesse a dare corso al giudizio per le differenze retributive spettanti.
Precisava che, come da consulenza contabile di parte, le si dovesse riconoscere una anzianità giuridica ed economica pari ad anni 17, mesi 5 e giorni 29 e differenze retributive, alla data dell'1.9.2021 (epoca di raggiungimento dell'attuale scaglione stipendiale), pari ad € 9.425,75, oltre € 784,09 a titolo di differenza su tredicesima mensilità ed € 652,27 a titolo di differenze su T.F.R., per un totale di € 10.862,11.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione scolastica non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimata, e veniva dichiarata contumace.
In corso di causa, il giudice invitava parte ricorrente a riformulare i conteggi escludendovi i periodi di anzianità estranei all'oggetto del giudizio definito con la prefata sentenza (6 mesi e 24 giorni, maturati negli a.s. 200/2001, 2001/2002 e
2002/2003) ed a tanto parte ricorrente tempestivamente provvedeva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda ha ad oggetto la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. 318/2022 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva statuito il diritto della sig.ra alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo della anzianità Pt_1 maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio preruolo prestato.
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti Controparte_1 della prescrizione quinquennale.
Più precisamente, nella detta sentenza si legge: “1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per
2 l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con Parte_1 riconoscimento nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai fini della CP_1 ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Di conseguenza, la ricorrente introduceva il presente giudizio ai soli fini della quantificazione delle differenze retributive, che proponeva in complessivi € 10.862,11 sulla scorta della consulenza affoliata al ricorso, nella quale veniva reclamata, alla data di immissione in ruolo (1.9.2014), un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici pari ad anni 9, mesi 9, giorni 28.
Tuttavia, come già anticipato, si rilevava che siffatta quantificazione del periodo di anzianità preruolo non fosse pienamente corrispondente rispetto alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio con R.G. 1729/2016, definito con la succitata sentenza n. 318/2022.
Più precisamente, nei conteggi prefati, il periodo preruolo veniva individuato con decorrenza dall'a.s. 2000/2001, mentre, nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, la sig.ra aveva rivendicato l'anzianità a partire dall'a.s. 2003/2004. Pt_1
Dunque, ogni periodo lavorativo antecedente non può ritenersi riconosciuto nella richiamata sentenza, pronunciata nei limiti di quanto domandato, nel rispetto del principio di corrispondenza tra petitum e dictum ex art. 112 c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che detto principio impone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
In giurisprudenza, è stato più volte affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento
3 della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa da quella enunciata a sostegno della domanda (Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n.25178: “Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati. In caso di omessa pronuncia, è necessario che manchi completamente un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. L'omesso esame di un argomento difensivo non comporta necessariamente un vizio, purché la motivazione della decisione sia adeguata e concisa”; Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
Pertanto, se la parte, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia richiesto la condanna al pagamento di una somma specifica o al riconoscimento di un diritto individuando una specifica decorrenza, essa ha effettuato la determinazione del petitum, che deve ritenersi vincolante.
La statuizione di condanna con formula generica, contenuta nella sentenza summenzionata resta, dunque, cronologicamente vincolata a quanto dedotto dalla parte, dovendosi escludere, ad ogni effetto, il riconoscimento del periodo preruolo anteriore a quello investito dall'azione giudiziaria precedentemente proposta.
2. Come detto, il giudicante invitava, pertanto, la ricorrente a riformulare i conteggi con decorrenza del periodo preruolo delimitata a partire dall'a.s. 2003/2004, invito adempiuto dalla parte ricorrente, la quale, attraverso la nuova formulazione del calcolo agli atti, ha quantificato un'anzianità ai fini della progressione stipendiale, alla data di immissione in ruolo (1.9.2014), a mesi 4 e giorni 26, individuando le differenze retributive spettanti nella complessiva somma di € 8.967,21.
Di tale ricalcolo si rileva la correttezza sotto il profilo della ricostruzione cronologica della progressione di carriera, con il riconoscimento, alla data dell'1.9.2021, di anni 16, mesi 11 giorni 5 di anzianità utile ai fini della progressione stipendiale.
Parimenti corretto è lo sviluppo aritmetico del nuovo conteggio elaborato dalla ricorrente, così come l'individuazione delle fasce stipendiali via via ottenute nel tempo, in forza dell'anzianità non riconosciuta dal , nonché la base di calcolo CP_1 adottata e l'esclusione dei crediti retributivi estinti per prescrizione, come statuito nella predetta sentenza.
Di contro, reputa il giudicante che parte ricorrente non abbia titolo per poter invocare il riconoscimento di quote del T.F.R.
Difetta, invero, la prova dell'elemento costitutivo del diritto al trattamento di fine
4 rapporto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
In specie, l'onere di allegazione gravante sulla parte che richiede in pagamento il T.F.R.
o di sue quote differenziali include la deduzione della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, in assenza del quale il diritto di credito in parola non sussiste.
A ciò si aggiunga che, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115
c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav.,
27/04/2022, n. 1245).
L'onere della prova, quindi, incombe interamente sul lavoratore, senza possibilità di applicare il principio di non contestazione, lavoratore che deve dimostrare il diritto alla corresponsione di ogni singola voce di retribuzione richiesta, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”), sistema che non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune.
Non essendo stata fornita la prova della cessazione del rapporto, il diritto al T.F.R. o alle relative quote non è maturato in capo alla sig.ra . Pt_1
Per di più, non può farsi luogo ad una pronuncia di condanna del datore di lavoro a provvedere agli accantonamenti annuali del T.F.R. (in uno alle rivalutazioni ex art. 2120 co. 4 c.c.), poiché siffatti accantonamenti sono virtuali, traducendosi nel mero obbligo di appostare contabilmente gli importi maturati negli anni dal lavoratore, senza obbligo di costituire apposite riserve “fisiche” in depositi locali o bancari.
In ragione di ciò, vanno detratti gli importi chiesti a titolo di T.F.R.
Parimenti vanno detratti gli importi chiesti a titolo di interessi legali, poiché è noto che l'applicazione degli interessi sulla sorta capitale deve essere eseguita al momento del saldo, allo scopo di evitare il rischio di fenomeni anatocistici.
In conclusione, alla ricorrente va riconosciuta, per il titolo causale indicato in ricorso, la complessiva somma di € 7.355,22, che il resistente dovrà essere CP_1 condannato a pagare.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile,
5 sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6
L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del al Controparte_4 CP_5 pagamento, in favore di , della somma lorda di € 7.355,22 per Parte_1 differenze retributive, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del al pagamento della residua parte che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 79,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3124/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 10.862,11 a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio alla data dell'1.9.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo, o al pagamento della diversa somma, accertata in corso di causa tramite C.T.U. contabile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, la sig.ra , attualmente in Parte_1 servizio presso il Liceo di Avellino, esponeva di aver espletato plurimi CP_3 servizi preruolo a tempo determinato, con profilo di assistente amministrativo, area B
(personale A.T.A.), sino all'immissione in ruolo addì 1.9.2014.
Rappresentava di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato
1 riconoscimento della progressione professionale maturata oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Riferiva che, con sentenza del Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, n.
318/2022 del 14.4.2022, notificata il 6.7.2022, le veniva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo dell'anzianità nel periodo preruolo, e conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva interesse a dare corso al giudizio per le differenze retributive spettanti.
Precisava che, come da consulenza contabile di parte, le si dovesse riconoscere una anzianità giuridica ed economica pari ad anni 17, mesi 5 e giorni 29 e differenze retributive, alla data dell'1.9.2021 (epoca di raggiungimento dell'attuale scaglione stipendiale), pari ad € 9.425,75, oltre € 784,09 a titolo di differenza su tredicesima mensilità ed € 652,27 a titolo di differenze su T.F.R., per un totale di € 10.862,11.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione scolastica non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimata, e veniva dichiarata contumace.
In corso di causa, il giudice invitava parte ricorrente a riformulare i conteggi escludendovi i periodi di anzianità estranei all'oggetto del giudizio definito con la prefata sentenza (6 mesi e 24 giorni, maturati negli a.s. 200/2001, 2001/2002 e
2002/2003) ed a tanto parte ricorrente tempestivamente provvedeva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda ha ad oggetto la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. 318/2022 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva statuito il diritto della sig.ra alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo della anzianità Pt_1 maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio preruolo prestato.
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti Controparte_1 della prescrizione quinquennale.
Più precisamente, nella detta sentenza si legge: “1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per
2 l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera con Parte_1 riconoscimento nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai fini della CP_1 ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Di conseguenza, la ricorrente introduceva il presente giudizio ai soli fini della quantificazione delle differenze retributive, che proponeva in complessivi € 10.862,11 sulla scorta della consulenza affoliata al ricorso, nella quale veniva reclamata, alla data di immissione in ruolo (1.9.2014), un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici pari ad anni 9, mesi 9, giorni 28.
Tuttavia, come già anticipato, si rilevava che siffatta quantificazione del periodo di anzianità preruolo non fosse pienamente corrispondente rispetto alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio con R.G. 1729/2016, definito con la succitata sentenza n. 318/2022.
Più precisamente, nei conteggi prefati, il periodo preruolo veniva individuato con decorrenza dall'a.s. 2000/2001, mentre, nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, la sig.ra aveva rivendicato l'anzianità a partire dall'a.s. 2003/2004. Pt_1
Dunque, ogni periodo lavorativo antecedente non può ritenersi riconosciuto nella richiamata sentenza, pronunciata nei limiti di quanto domandato, nel rispetto del principio di corrispondenza tra petitum e dictum ex art. 112 c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che detto principio impone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
In giurisprudenza, è stato più volte affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento
3 della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa da quella enunciata a sostegno della domanda (Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n.25178: “Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati. In caso di omessa pronuncia, è necessario che manchi completamente un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. L'omesso esame di un argomento difensivo non comporta necessariamente un vizio, purché la motivazione della decisione sia adeguata e concisa”; Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475;
Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
Pertanto, se la parte, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia richiesto la condanna al pagamento di una somma specifica o al riconoscimento di un diritto individuando una specifica decorrenza, essa ha effettuato la determinazione del petitum, che deve ritenersi vincolante.
La statuizione di condanna con formula generica, contenuta nella sentenza summenzionata resta, dunque, cronologicamente vincolata a quanto dedotto dalla parte, dovendosi escludere, ad ogni effetto, il riconoscimento del periodo preruolo anteriore a quello investito dall'azione giudiziaria precedentemente proposta.
2. Come detto, il giudicante invitava, pertanto, la ricorrente a riformulare i conteggi con decorrenza del periodo preruolo delimitata a partire dall'a.s. 2003/2004, invito adempiuto dalla parte ricorrente, la quale, attraverso la nuova formulazione del calcolo agli atti, ha quantificato un'anzianità ai fini della progressione stipendiale, alla data di immissione in ruolo (1.9.2014), a mesi 4 e giorni 26, individuando le differenze retributive spettanti nella complessiva somma di € 8.967,21.
Di tale ricalcolo si rileva la correttezza sotto il profilo della ricostruzione cronologica della progressione di carriera, con il riconoscimento, alla data dell'1.9.2021, di anni 16, mesi 11 giorni 5 di anzianità utile ai fini della progressione stipendiale.
Parimenti corretto è lo sviluppo aritmetico del nuovo conteggio elaborato dalla ricorrente, così come l'individuazione delle fasce stipendiali via via ottenute nel tempo, in forza dell'anzianità non riconosciuta dal , nonché la base di calcolo CP_1 adottata e l'esclusione dei crediti retributivi estinti per prescrizione, come statuito nella predetta sentenza.
Di contro, reputa il giudicante che parte ricorrente non abbia titolo per poter invocare il riconoscimento di quote del T.F.R.
Difetta, invero, la prova dell'elemento costitutivo del diritto al trattamento di fine
4 rapporto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
In specie, l'onere di allegazione gravante sulla parte che richiede in pagamento il T.F.R.
o di sue quote differenziali include la deduzione della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, in assenza del quale il diritto di credito in parola non sussiste.
A ciò si aggiunga che, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115
c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav.,
27/04/2022, n. 1245).
L'onere della prova, quindi, incombe interamente sul lavoratore, senza possibilità di applicare il principio di non contestazione, lavoratore che deve dimostrare il diritto alla corresponsione di ogni singola voce di retribuzione richiesta, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”), sistema che non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune.
Non essendo stata fornita la prova della cessazione del rapporto, il diritto al T.F.R. o alle relative quote non è maturato in capo alla sig.ra . Pt_1
Per di più, non può farsi luogo ad una pronuncia di condanna del datore di lavoro a provvedere agli accantonamenti annuali del T.F.R. (in uno alle rivalutazioni ex art. 2120 co. 4 c.c.), poiché siffatti accantonamenti sono virtuali, traducendosi nel mero obbligo di appostare contabilmente gli importi maturati negli anni dal lavoratore, senza obbligo di costituire apposite riserve “fisiche” in depositi locali o bancari.
In ragione di ciò, vanno detratti gli importi chiesti a titolo di T.F.R.
Parimenti vanno detratti gli importi chiesti a titolo di interessi legali, poiché è noto che l'applicazione degli interessi sulla sorta capitale deve essere eseguita al momento del saldo, allo scopo di evitare il rischio di fenomeni anatocistici.
In conclusione, alla ricorrente va riconosciuta, per il titolo causale indicato in ricorso, la complessiva somma di € 7.355,22, che il resistente dovrà essere CP_1 condannato a pagare.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile,
5 sez. lav., 09/03/2020, n. 6639). Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6
L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del al Controparte_4 CP_5 pagamento, in favore di , della somma lorda di € 7.355,22 per Parte_1 differenze retributive, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del al pagamento della residua parte che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 79,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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