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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 3916/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
05/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3916/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. M. C. Mirarchi e l'avv. G. Lamonica;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. R. Pisanu;
CP_1
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. P. Ceci
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001663236/000, notificata il 30.11.2021, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento della seguente cartella di pagamento ed avviso di addebito:
- cartella di pagamento n. 09420150010222887000, presuntivamente notificata in data
20.07.2015 per conto dell , con Parte_2
pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo relative nell'anno 2013, 2014 e
2015, per regolazioni premio, rate premio e relative sanzioni civili, per un importo complessivo di € 671,78 compresi diritti di notifica;
- avviso di addebito n. 39420150001127781000, presuntivamente notificata in data
23.10.2015 per conto dell , con pretesa di Parte_3
pagamento delle somme iscritte a ruolo per contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive relative all'anno 2014, per un importo complessivo di € 2.421,49 compresi diritti di notifica.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica della cartella ed avviso e/o comunque di atti interruttivi.
L , nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta Controparte_2
notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente la cartella n.
09420150010222887 000 è stata notificata in data 20.07.2015 e l'avviso di addebito n. 39420150001127781 000 è stato notificato a mezzo pec in data 23.10.2015,
pertanto, lo scadere del successivo termine di prescrizione sarebbe stato il 20.07.2020
e 23.10.2020, e ciò in virtù della normativa speciale relativa al COVID 19. Concludeva
per il rigetto del ricorso. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto, deducendo che non era maturata la prescrizione e comunque nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . Pt_2
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella risulta regolarmente notificata via pec con ricevuta di avvenuta consegna, mentre per l'AVA
benché l produca un “dettaglio pec” tale documento non prova l'avvenuta CP_1
consegna dell'atto.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Sicchè, in mancanza della prova della notifica dell'AVA n. 39420150001127781 000, il credito in esso fatto valere -relativo all'anno 2014- alla notifica dell'avviso di intimazione risulta già ampiamente prescritto nell'anno 2019. Quanto alla cartella, in ordine all'eccepita prescrizione, occorre rilevare come il (DL n.
18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020,
ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile
2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge
n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Mette conto richiamare, circa la questione di (in-)applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del
computo del termine di prescrizione deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per
fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020,
rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di
sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua
decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato
nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in
cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129
giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021).
Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia
di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa
riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è
iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata
in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V,
21/09/2022, n. 1247). In applicazione a quanto la cartella n. 09420150010222887 risulta correttamente notificata in data 20.07.2015 a cui deve aggiungersi al quinquennio successivo i 311
gg per sospensione COVID. Dunque, l'intimazione di pagamento per cui è causa,
notificata il 30.11.2021, è intervenuta successivamente alla maturazione del termine prescrizionale.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella ed all'avviso impugnati per i quali va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non ha dato idonea prova della CP_1
notifica dell'avviso di addebito (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219001663236/000, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150010222887 000 ed all'avviso di addebito n. 39420150001127781000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti -come in motivazione- asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di CP_1
lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e
CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
05/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3916/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. M. C. Mirarchi e l'avv. G. Lamonica;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. R. Pisanu;
CP_1
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. P. Ceci
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001663236/000, notificata il 30.11.2021, con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento della seguente cartella di pagamento ed avviso di addebito:
- cartella di pagamento n. 09420150010222887000, presuntivamente notificata in data
20.07.2015 per conto dell , con Parte_2
pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo relative nell'anno 2013, 2014 e
2015, per regolazioni premio, rate premio e relative sanzioni civili, per un importo complessivo di € 671,78 compresi diritti di notifica;
- avviso di addebito n. 39420150001127781000, presuntivamente notificata in data
23.10.2015 per conto dell , con pretesa di Parte_3
pagamento delle somme iscritte a ruolo per contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive relative all'anno 2014, per un importo complessivo di € 2.421,49 compresi diritti di notifica.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica della cartella ed avviso e/o comunque di atti interruttivi.
L , nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta Controparte_2
notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente la cartella n.
09420150010222887 000 è stata notificata in data 20.07.2015 e l'avviso di addebito n. 39420150001127781 000 è stato notificato a mezzo pec in data 23.10.2015,
pertanto, lo scadere del successivo termine di prescrizione sarebbe stato il 20.07.2020
e 23.10.2020, e ciò in virtù della normativa speciale relativa al COVID 19. Concludeva
per il rigetto del ricorso. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto, deducendo che non era maturata la prescrizione e comunque nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . Pt_2
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella risulta regolarmente notificata via pec con ricevuta di avvenuta consegna, mentre per l'AVA
benché l produca un “dettaglio pec” tale documento non prova l'avvenuta CP_1
consegna dell'atto.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Sicchè, in mancanza della prova della notifica dell'AVA n. 39420150001127781 000, il credito in esso fatto valere -relativo all'anno 2014- alla notifica dell'avviso di intimazione risulta già ampiamente prescritto nell'anno 2019. Quanto alla cartella, in ordine all'eccepita prescrizione, occorre rilevare come il (DL n.
18/2020) ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto-legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020,
ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021) ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile
2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge
n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Mette conto richiamare, circa la questione di (in-)applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Peraltro, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del
computo del termine di prescrizione deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per
fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19. Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020,
rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di
sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua
decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato
nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in
cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129
giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11,comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 -circ. 126 del 10 agosto 2021).
Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di RGL n.1095/2022 pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia
di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa
riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è
iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata
in vigore del D.L.. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021” (cfr. sentenza del Tribunale Torino sez. V,
21/09/2022, n. 1247). In applicazione a quanto la cartella n. 09420150010222887 risulta correttamente notificata in data 20.07.2015 a cui deve aggiungersi al quinquennio successivo i 311
gg per sospensione COVID. Dunque, l'intimazione di pagamento per cui è causa,
notificata il 30.11.2021, è intervenuta successivamente alla maturazione del termine prescrizionale.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella ed all'avviso impugnati per i quali va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non ha dato idonea prova della CP_1
notifica dell'avviso di addebito (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219001663236/000, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150010222887 000 ed all'avviso di addebito n. 39420150001127781000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti -come in motivazione- asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di CP_1
lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e
CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo