Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2813/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Poggibonsi (SI), Via Armando Diaz 49, C.F._2
presso lo Studio Legale dell'Avv. ROBERTA BENINI che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione - pec: Email_1
ATTORI contro
(C.F. ) con sede in Monteroni d'Arbia, Via Toscana n. Controparte_1 P.IVA_1
108, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv
LORENZO BONOMI giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pec:
con elezione di domicilio presso lo studio del Email_2
difensore in Siena, Banchi di Sotto n. 81
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attorea:
In via principale, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, si è resa inadempiente all'obbligazione assunta a seguito dell'emissione dei preventivi datati 23.11.2015 e 15.12.2015, della fattura n.31 del 07.02.2018 e con la scrittura privata sottoscritta pagina 1 di 9
Conseguentemente, preso atto del pagamento complessivo effettuato dal Signor e dalla Signora Pt_1
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 Controparte_1 corrispondere agli attori e la somma necessaria per l'ultimazione dei lavori e il Pt_1 Parte_2 rilascio delle certificazioni relative a quanto pattuito o, in alternativa, alla restituzione della somma derivante dalla quantificazione degli importi relativi ai lavori non eseguiti ed alle certificazioni non prodotte.
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni, subiti e subendi, derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori concordati e il rilascio delle certificazioni relative a quanto pattuito, nella misura di Euro 6.000 (seimila/00) derivati dal mancato adempimento dal mese di ottobre 2019 ad oggi o comunque, in quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva e quanto previsto per legge”.
Per la convenuta: “L'avv. Bonomi per la società convenuta, reitera in questa sede la richiesta volta ad ottenere la comparizione del CTU a chiarimenti, affinché precisi quanto descritto a pag. 24 della perizia circa l'immutazione dello stato dei luoghi in corso di causa. In ogni caso insiste affinché il Giudice voglia disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 374 c.p.
Precisa quindi le conclusioni per parte convenuta nel seguente modo:
1) in via istruttoria: reitera la richiesta di ammissione delle prove richieste e non ammesse;
2) in via preliminare: dichiarare l'esclusione dalla presente causa della sig. per difetto Parte_2 di legittimazione attiva;
3) in via principale nel merito: rigettare integralmente la domanda avversaria in quanto infondata e comunque non provata;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
È presente alla redazione delle presenti note scritte la dott.ssa ai fini della pratica forense”. Tes_1
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e citavano in Parte_1 Parte_2 giudizio la per sentir pronunciare l'accoglimento delle conclusioni in Controparte_1
epigrafe trascritte. Esponevano gli attori di aver sottoscritto in data 1.03.2019 con la società convenuta una scrittura privata volta a regolamentare i reciproci rapporti con riferimento ai lavori inerenti l'immobile di proprietà del sito in Monteroni d'Arbia Via Saffi n. 32 Pt_1
appaltati alla convenuta;
nello specifico gli attori si erano obbligati a corrispondere la somma di € 11.752,38, effettivamente saldata il 14.07.2019, mentre la convenuta si era impegnata ad ultimare i lavori e a di rilasciare le relative certificazioni entro il mese di ottobre del medesimo anno, impegno non mantenuto nonostante le reiterate richieste verbali e scritte dei signori Lamentavano gli attori la condotta gravemente inadempiente della Parte_3
che non aveva consentito loro di godere appieno dell'abitazione e chiedevano Controparte_1
di essere risarciti nei danni subiti, pari all'importo necessario all'ultimazione dei lavori e alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto alle opere effettivamente svolte.
Nel costituirsi in giudizio la rappresentava di essere stata incaricata dal Controparte_1
di eseguire lavori per la realizzazione dell'impianto igienico-sanitario e di Pt_1
riscaldamento all'interno dell'abitazione di Via Saffi;
di essere stata costretta a chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo non avendo l'odierno attore provveduto al saldo della fattura n. 31/2018; che solo a seguito della richiesta di pignoramento del furgone di proprietà del le parti erano addivenute alla stipula della scrittura privata 1.03.2019. Eccepiva, Pt_1
in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione della la quale, pur dichiarandosi Parte_2 fideiussore, era rimasta estranea al rapporto contrattuale in questione;
nel merito assumeva che l'ultimazione dei lavori non avrebbe potuto prescindere dalla messa in essere di attività prodromiche quali opere murarie, autorizzazioni, progetti non di competenza della
[...]
ragion per cui assumeva l'imputabilità della mancata ultimazione dei lavori alla CP_1
mancata cooperazione del creditore. Contestava altresì il danno sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta mediante trattazione scritta, il giudice assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti nonché consulenza tecnica e quindi trattenuta in decisione sulle pagina 3 di 9 conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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1. L'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva di è Parte_2
destituita di fondamento e va disattesa.
Ed invero, gli attori agiscono in giudizio sostenendo l'inadempimento della Controparte_1 all'obbligazione assunta “a seguito dell'emissione dei preventivi datati 23.11.2015 e 15.12.2015, della fattura n. 31 del 07.02.2018 e con la scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2019”.
Quest'ultimo documento, stipulato tra le odierne parti in causa, , Parte_2 Pt_1
e prevede la fissazione non solo dei termini di pagamento rateale
[...] Controparte_1 del corrispettivo ancora residuo - unitamente alle spese del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva intrapresa – nonché del termine per l'ultimazione dei lavori e il rilascio delle certificazioni, bensì l'assunzione di garanzia fideiussoria da parte della per Parte_2
l'ipotesi di mancato rispetto delle obbligazioni assunte dal Ora, è ben vero che il Pt_1
carattere novativo della scrittura in questione è stato escluso expressis verbis - con la conseguenza che in caso di mancato rispetto da parte del debitore dei pagamenti alle scadenze pattuite “la presente scrittura si intenderà risolta di diritto e la procederà al Controparte_1
recupero coattivo del residuo credito vantato senza ulteriori avvisi” - pur tuttavia risulta espressamente concordato il mantenimento della garanzia da parte della nei cui Parte_2
confronti l'odierna convenuta si è riservata il diritto di agire previa intimazione di pagamento. Ne discende, quindi, il riconoscimento della legittimazione attiva dell'attrice, quale parte della scrittura datata 1 marzo 2019, nonché il suo interesse ad agire in qualità di prestatrice della garanzia, obbligazione accessoria al rapporto principale, e pertanto interessata ad ottenere una pronuncia in ordine alla declaratoria di inadempimento della
[...]
CP_1
2. Passando alla disamina del merito la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Alla stregua delle emergenze istruttorie e, segnatamente, delle produzioni documentali e del principio di non contestazione, risulta provato che ha stipulato con la Parte_1 [...] un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto igienico- CP_1
sanitario e di riscaldamento all'interno dell'immobile di proprietà del committente posto in pagina 4 di 9 Monteroni d'Arbia alla Via Saffi n. 132, lavori meglio descritti nei preventivi del 23.11.2015 e del 15.12.2015 (doc. 4 allegato all'atto di citazione); che successivamente, essendo insorti contrasti che hanno indotto la ditta convenuta ad agire in executivis avverso il le Pt_1 odierne parti in causa sono pervenute alla regolamentazione dei reciproci rapporti in via transattiva mediante la scrittura privata del 1.03.2019 con cui, tra l'altro, il ha Pt_1
riconosciuto di essere debitore della per il complessivo importo di € 11.752,38 CP_1 obbligandosi al pagamento integrale entro il 15.06.2021 mentre la si è Controparte_1
impegnata a portare a termine i lavori entro la fine del mese di ottobre del medesimo anno;
pacifico altresì che il corrispettivo di cui sopra è stato interamente saldato dagli attori il
14.07.2021 mentre i lavori non sono mai stai ultimati non essendo state eseguite le seguenti opere: canna fumaria, bagno al piano inferiore, impianto idrico in giardino, maniglia del gas in cucina, allaccio termosifone bagno superiore.
La contesta di essere inadempiente e adduce, a sostegno della legittimità Controparte_1
della propria condotta, la mancata cooperazione del creditore ex art. 1206 c.c. per non aver posto in essere lavori prodromici a quelli ancora da realizzare ovvero non aver richiesto autorizzazioni amministrative di competenza del committente.
Orbene, alla stregua dell'elaborato peritale redatto dalla consulente d'ufficio Geom.
[...]
- che questo giudice ritiene di condividere in quanto chiaro, congruo, ben Per_1
motivato e immune da vizi logico-giuridici - è risultato che la maggior parte delle opere di cui ai preventivi in atti sono state integralmente realizzate (voci nn. 3-5-7-9-10 preventivo datato 23.11.2015 e voce n. 4 preventivo 15.12.2015), alcune, non eseguite, sono comunque state oggetto di compensazione con altri interventi (voci nn.
2-3 preventivo datato 15.12.2015) mentre ulteriori lavorazioni sono state poste in essere solo parzialmente (voci nn. 1-2-4-6-8-
11).
Nello specifico, con riferimento alla voce n. 1 del preventivo 23.11.2015, il bagno situato al ripostiglio risulta incompleto per assenza della tubazione di scarico del bagno doccia e del successivo montaggio di sanitari e rubinetterie. La consulente ha ritenuto il mancato completamento del lavoro non imputabile a carenza di attività propedeutiche quali opere murarie e di piastrellatura ed è pertanto pervenuta alla conclusione secondo cui “La ditta
[...]
avrebbe quindi potuto eseguire tutte le lavorazioni necessarie all'istallazione del piatto CP_1
doccia” (pag. 19 CTU). pagina 5 di 9 La mancata installazione del piatto doccia ha comportato altresì la impossibilità di portare a termine i lavori descritti nelle voci 8 del preventivo 23.11.2015 e n. 1 preventivo 15.12.2015: entrambi gli interventi sono stati ritenuti indipendenti da propedeutici interventi di natura edilizia.
Parimenti incompleti i lavori di cui alle voci nn. 2 e 4 del preventivo 23.11.2015 in riferimento ai quali la Geom. ha accertato la mancanza della maniglia di manovra della valvola di Per_1 selezionamento gas e della relativa placca di copertura nonché il mancato allaccio all'impianto interno delle tubazioni esterne e l'assenza dei rubinetti porta gomma: anche tali lavori “non necessitano di propedeutici interventi edilizi, pertanto la ditta avrebbe Controparte_1
potuto ultimare” (pagg. 20-21 CTU).
Va pertanto dichiarato il parziale inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto e con la scrittura 1.03.2019.
A riguardo, appare priva di efficacia dirimente la missiva inviata a mezzo e-mail alla il 26 ottobre 2021 con cui la si rende disponibile a proseguire i lavori Parte_2 Parte_4 per il giorno 3 novembre 2021 e pertanto in un momento ampiamente successivo alla scadenza fissata con la scrittura 1.03.2019 (fine ottobre 2019).
Con riferimento, invece, alla non corretta installazione della caldaia a metano in quanto carente di canna fumaria, la Geom. ha accertato come “all'epoca la canna fumaria non Per_1
poteva essere installata per assenza di propedeutiche attività edilizie e ausilio di un trabello meccanico”.
La mancata regolarizzazione dell'impianto non può essere pertanto addossata alla
[...]
CP_1
Passando al quantum debeatur, considerato che gli attori hanno pacificamente corrisposto integralmente il corrispettivo concordato ma che alcuni lavori – e, segnatamente, quelli di cui alle singole voci nn. 1-2-4-6-8-11 - sono stati solo parzialmente realizzati, si ritiene che il danno subito possa essere quantificato nelle somme necessarie per il completamento delle opere non ultimate dalla in conformità a quanto indicato dal CTU: voce n. 1 Controparte_1
€.255,00, voce n. 2 €. 59,00, voce n. 4 €. 128,00, voce n. 6 €.390,00 (pari al costo del termo arredo e della manodopera per l'installazione ricompresi nella voce 1 del preventivo 15.12.2015 e pertanto pagati dal , voce n. 8 €.98,00, voce n. 11 €. 228,00, per un importo Pt_1 complessivo di € 1.158,00 sul quale va applicata l'I.V.A. al 10%.
pagina 6 di 9 Non va invece riconosciuto il costo per le certificazioni di conformità degli impianti in quanto non ricompreso nei preventivi e pertanto mai corrisposto in favore della convenuta.
3. L'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dal e dalla va rigettata per Pt_1 Parte_2 carenza assertiva ancor prima che probatoria. Gli attori si limitano infatti a dedurre di aver subito disagi per il mancato utilizzo delle opere mancanti protrattosi negli anni, senza però nemmeno precisare la natura del pregiudizio lamentato.
Ed invero, non si ravvisano danni patrimoniali diversi e ulteriori rispetto all'importo riconosciuto al punto 2. della presente pronuncia, non risultando neppure allegati eventuali ulteriori esborsi effettuati dagli attori ricollegabili all'inadempimento della Controparte_1
(come ad esempio la necessità di reperire un alloggio stante la mancata possibilità di abitare nell'immobile interessato ai lavori) e/o di un mancato guadagno configurabile, ad esempio, nell'ipotesi, mai prospettata, di destinazione dell'immobile de quo alla locazione in favore di soggetti terzi.
Quanto poi alla sussistenza di danni non patrimoniali si osserva quanto segue.
Nel vigente assetto dell'ordinamento, in cui assume posizione preminente l'art. 2 della
Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma comprende altresì il pregiudizio che dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito si riflette sulla vita di relazione del soggetto interessato (Cass. n. 19354/2005).
Il danno non patrimoniale in sé considerato non può però ritenersi esistente, essendo invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l'esistenza di un danno in re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell'agente, cui commisurare il risarcimento (Cass. n.
11269/2018; n. 21865/2013; n. 13614/2011; n. 10527/2011).
Conseguentemente, non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona è tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità
pagina 7 di 9 di talchè il danno suscettibile di ristoro va rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell'individuo.
Nella fattispecie in esame gli attori hanno dichiarato di non aver potuto usufruire delle opere appaltate seppur interamente pagate in quanto incomplete senza però esplicitare le difficoltà in concreto patite, il grado di compromissione del normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione ovvero l'eventuale stato di prostrazione psicologica.
La domanda risarcitoria va pertanto rigettata.
4. Si ribadisce inoltre l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e, segnatamente, il n. 6 contiene una valutazione di competenza del giudicante “a causa del mancato pagamento […] l'ultimazione dei lavori è stata sospesa”, il n. 7 è generico “si dimostrava intenzionata”, l'8 è irrilevante emergendo per tabulas che alla missiva del 26 ottobre 2021 non ha fatto seguito alcuna risposta e che in data 9.11.2021 è stato notificato l'atto di citazione;
superfluo l'interrogatorio formale dell'attrice in quanto volto a provare fatti non espressamente contestati.
5. Priva di pregio, infine, l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica stante la palese insussistenza del delitto di cui all'art. 374 c.p.: la presenza del foro di passaggio della canna fumaria e del comignolo in laterizi, realizzati presumibilmente in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, come rilevato da un confronto con la fotocamera sferica di Google Maps, anche a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva natura ingannatoria della condotta, è risultata irrilevante ai fini degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e pertanto si è rivelata inidonea ad incedere sulle concrete valutazioni e determinazioni del consulente (Cass. n. 51681/2017).
6. Le spese processuali vengono poste a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c. e liquidate in dispositivo applicati i parametri medi dello scaglione individuato sulla base del valore riconosciuto in sentenza ex art. 5 DM 55/2014 e ss. (ex multis Cass. ord. n. 15857/2019;
n. 5381/2006), secondo le tabelle allegate al DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e quelle allegate al DM n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM cit. “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
pagina 8 di 9 Parimenti a carico della vengono poste le spese di CTU, liquidate con Controparte_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, si è resa inadempiente all'obbligazione assunta a seguito dell'emissione dei preventivi datati 23.11.2015 e 15.12.2015, della fattura n.31 del 07.02.2018 e con la scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2019 e, per l'effetto;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare Controparte_1 in favore di la somma di € 1.158,00 oltre I.V.A. al 10% nonchè interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta il resto;
- condanna altresì la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 2.512,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Siena, 03/02/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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