Ordinanza cautelare 31 gennaio 2024
Decreto presidenziale 18 settembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2024, proposto da Cava Sviluppo Communication S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini n. 113;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Radio Studio Centrale Soc. Coop. e Smile Animazione S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del DM prot-MIMIT_AOO.COM Registro Ufficiale.I.0220843.1 del 14/11/2023, con cui il Ministero resistente ha approvato la graduatoria definitiva radio commerciali anno 2023, escludendo la ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito, e con riserva di proporre motivi aggiunti, ed in particolare della nota MIMIT di riscontro al reclamo formulato ex art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento, ricevuta tramite PEC in data 8/11/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, esercente l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale, ha partecipato al bando di cui al D.P.R. n. 146/2017 per la concessione dei contributi inerenti l’annualità 2023, presentando rituale domanda.
In data 17 luglio 2023, il Ministero ha inviato una prima nota evidenziando diverse criticità relative al rapporto contrattuale e alla situazione previdenziale di alcuni dipendenti.
All’esito dell’interlocuzione avviata, il Ministero ha concluso nel senso che:
- il certificato di regolarità contributiva relativo alla gestione ex INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), in quanto risalente al febbraio 2022, non sarebbe stato valido per la domanda relativa all’annualità 2023 (non coprendo il periodo febbraio-giugno 2022);
- i permessi non retribuiti accordati ai dipendenti sarebbero qualificabili come aspettativa facoltativa e, dunque, non conteggiabili ai fini del rispetto del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti occupati nei due esercizi precedenti.
Conseguentemente, la domanda della ricorrente è stata dichiarata inammissibile.
2. Con l’unico motivo di ricorso, concernente “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma a), d) ed e) del DPR n.146/2017); Violazione e mancata applicazione dell’art. 4 comma 2 DPR n.146/2017). Eccesso di potere e violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97, Cost.; Violazione degli artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10, L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, incongruità, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, erronea motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, slealtà, sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione ex art. 97 Cost”, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPGI, al pari del DURC, avrebbe una validità di 120 giorni, come chiarito dalla circolare n. 6/2017 avente ad oggetto le domande ex art. 4, d.P.R. n. 146/17.
Pertanto, il certificato emesso a febbraio 2022 avrebbe dovuto considerarsi valido, ai fini della domanda di concessione del contributo, fino a giugno 2022.
In secondo luogo, dalle ore effettivamente lavorate dei dipendenti non potrebbero detrarsi quelle relative ai permessi non retribuiti, posto che l’art. 4 del citato d.P.R. prevede tale possibilità soltanto per delle causali ben individuate e non suscettibili di estensione (cassa integrazione, contratti di solidarietà e aspettativa facoltativa).
3. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Integrato il contraddittorio per pubblici proclami, all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare, ove è stato osservato che “ la circolare interpretativa INPGI n. 6 del 31 ottobre 2017, per sua natura, appare inidonea a conferire all’attestazione rilasciata dall’ente previdenziale valore certificativo della regolarità contributiva per periodi successivi al momento della sua emissione ” (ord. n. 411/24). Ciò in quanto, come ritenuto dall’amministrazione, una certificazione non può attestare la regolarità contributiva per il futuro, in particolare per il periodo tra febbraio 2022 e giugno 2022, indipendentemente dal periodo di validità.
6. Per tale ragione, il ricorso non merita accoglimento.
Non è necessario scrutinare anche la censura relativa alle assenze non retribuite dei dipendenti, essendo stata l’esclusione disposta con provvedimento plurimotivato. Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” ( ex multis , Cons. St., sez. III, n. 8924/25).
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
VA EL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | TA RI |
IL SEGRETARIO