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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 404 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 404 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , in proprio ed in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di e (C.F. Persona_1 Parte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Gennaro Esibizione e C.F._4
Daria Esibizione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in
Foligno (PG), Via Mentana, 42
APPELLANTI Contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in CP_1
Piazza Italia, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rep. N. 1781/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
15.06.2023, pubblicata il lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r.
pagina 1 di 13 g. 4325/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, del danno da lesione del consenso informato e del danno da perdita del rapporto parentale dai medesimi avanzata avverso la convenuta in ragione del Controparte_1 decesso del Sig. occorso in data 20.11.2017 a causa di Persona_1 shock emorragico, in conseguenza di lesione della vena iliaca comune destra.
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dei sanitari preposti presso l per aver negligentemente Controparte_1 cagionato al paziente, Sig. una lacerazione della vena Persona_1 iliaca comune destra durante intervento di rimozione di bypass periferico infetto, erroneamente qualificata come complicanza prevedibile ma non evitabile;
dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente ritenuto che i chirurghi vascolari preposti all'intervento abbiano adottato tutte le cautele utili a scongiurare la verificazione della complicanza e che, una volta insorta, l'abbiano correttamente trattata;
dell'erronea qualificazione dell'intervento chirurgico come di speciale difficoltà, con esclusione della responsabilità dei sanitari ex art. 2236 c.c.; dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla
C.T.U. medico-legale svolte dai Consulenti tecnici di parte e delle note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 29.03.2022, dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale, con particolare riguardo all'inidoneità dell'assistenza anestesiologica prestata a scongiurare il decesso del paziente nonché della mancata concessione di un termine per note scritte conclusive;
dell'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni affinché il
Giudice di prime cure ne disponesse la compensazione. Gli appellanti hanno, altresì, proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata nonché istanza di rinnovazione ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale.
pagina 2 di 13 In data 15.09.2023 si è costituita l'appellata, Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 20.09.2023 la Corte ha confermato il decreto di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata emesso in data 31.07.2023 e con ordinanza del 04.06.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa, parziale, compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio fra le parti.
Il primo, secondo e quarto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla C.T.U. e delle note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 29.03.2022, dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale e della mancata concessione di un termine per note scritte conclusive con rinvio dell'udienza - devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dai Consulenti tecnici nominati, dott. medico specialista in Medicina Legale e Persona_2 delle Assicurazioni, e dott. medico specialista in Persona_3
Chirurgia Vascolare - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulente tecnici di parte attrice, prof. medico specialista in Medicina Persona_4
Legale e delle Assicurazioni, e prof. medico specialista Persona_5 in - come pedissequamente reiterate nelle note e delle Controparte_2 pagina 3 di 13 note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del
29.03.2022 e nell'atto di appello. Ne consegue il rigetto dell'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale. Né il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere un termine per note scritte conclusive, come richiesto da parte attrice all'udienza di discussione. Il rito sommario prescelto dai ricorrenti non prevedeva, infatti, tale obbligo procedurale né vi è stata alcuna lesione del diritto al contraddittorio dei ricorrenti, i quali hanno ampiamente argomentato le proprie osservazioni critiche alla C.T.U. medico- legale mediante i propri Consulenti tecnici di parte nonché all'udienza di discussione del 29.03.2022 e, in ogni caso, nel presente appello.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità dei chirurghi vascolari ovvero degli anestesisti rianimatori preposti presso l per l'insorgenza ed il Controparte_1 trattamento di lacerazione iatrogena della vena iliaca comune destra durante intervento di rimozione di bypass periferico infetto nonché per l'assistenza anestesiologica prestata al paziente a fronte della conseguente cospicua perdita ematica esitata nel collasso cardiocircolatorio e nel decesso del paziente, in quanto costituenti complicanze prevedibili, ma non evitabili, idonee ad assurgere a causa non imputabile di inadempimento della prestazione sanitaria.
4.1 L'appellante asserisce, nello specifico, che i CC.TT.UU. avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dei chirurghi vascolari che in data
20.11.2017 operarono il Sig. per aver cagionato la lesione CP_3 iatrogena alla vena iliaca comune destra che condusse a shock emorragico ed a decesso il paziente e ritenuto tale complicanza prevedibile ma non evitabile, sostanzialmente reiterando le osservazioni critiche alla C.T.U. svolte dai Consulenti tecnici di parte attrice e già ampiamente confutate dai Consulenti nominati nel primo grado di giudizio. Nel dettaglio,
l'appellante nega che risulti provata la sussistenza di aderenze cicatriziali ovvero di una notevole fragilità e friabilità dei tessuti vasali sede di flogosi, fattori che, nella ricostruzione dei CC.TT.UU. determinarono la lacerazione della vena iliaca comune destra nonostante l'adozione di tutte le cautele imposte dall'ars medica durante l'espletamento di intervento chirurgico di rimozione di bypass periferico infetto e ricostruzione duodenale. In particolare, l'appellante asserisce che la presenza di microbolle aeree appena millimetriche comprovata dall'AngioTC eseguita in preparazione all'intervento chirurgico rivelerebbe pagina 4 di 13 l'insussistenza di aderenze cicatriziali tali da impedire la rimozione chirurgica della protesi infetta senza provocare una lesione della vena iliaca comune destra e che la notevole fragilità dei tessuti vasali accertata dai CC.TT.UU. non sarebbe in alcun modo comprovata.
Nondimeno, i Consulenti nominati hanno, a tale riguardo, esaustivamente spiegato che, a seguito dell'intervento di “Resezione-interposizione protesica mediante Bypass biforcato Aorto-Iliaco Dx- Ipogastrico Sn.+ Jump
Protesico-iliaco esterno Sn.”, correttamente eseguito, cui il Sig. Pt_2 era stato sottoposto nel giugno del 2017, la protesi vascolare era penetrata, quale complicanza non prevenibile – neppure oggetto di contestazione di parte attrice - nel duodeno determinando una comunicazione diretta tra il lume aortico, a livello dell'anastomosi aorto protesica, ed il duodeno, con propagazione dell'infezione a tutta la protesi;
che, conseguentemente, non vi era altra soluzione che un intervento chirurgico correttivo di rimozione della protesi e di riparazione intestinale
(intervento di “Conversione chirurgica. Affondamento duodenale. Bypass
Azillo-Bifemorale”), poiché nel difetto di intervento, il paziente sarebbe andato incontro a morte certa;
che, nondimeno, secondo la letteratura internazionale, un intervento contraddistinto da infezione protesica complicata da Fistola Aorto-Enterica come quello eseguito nel caso di specie è ordinariamente contraddistinto da una mortalità compresa fra il
30% ed il 50%, in quanto “la quasi totalità dei reinterventi in cui sia stata impiantata una protesi, anche in assenza di infezione, presentano aderenze più o meno tenaci a livello sia del decorso della protesi che dei siti anastomotici e dei vasi riceventi, che vengono preparati adeguatamente per permetterne il clampaggio (chiusura temporanea dei vasi, senza il quale si avrebbe un'emorragia)” e “tale fenomeno viene ulteriormente esaltato da un processo infettivo che provoca una reazione infiammatoria, causa di ulteriori fenomeno aderenziali”; che, anche nel caso di specie,
l'intervento di rimozione della protesi e riparazione intestinale era gravato da alto rischio di morbilità e mortalità, in ragione delle aderenze cicatriziali e della fragilità dei tessuti vasali oggetto di infezione, entrambi comprovati dalla presenza di microbolle aeree nell'AngioTC eseguita in preparazione all'intervento chirurgico, le quali “risultano appunto di piccole dimensioni dato che i tessuti che le circondano risultano rigidi e non dilatabili, come nei processi aderenziali”; che i chirurghi vascolari che operarono il Sig. adottarono tutte le Pt_2 pagina 5 di 13 cautele utili ad evitare lesioni iatrogene e, nello specifico,
“L'intervento si svolse in due fasi, con la costruzione di un Bypass
Axillo-Bifemorale. Nella seconda fase viene effettuato l'espianto della protesi Aorto-Bifemorale. Tale fase viene iniziata con la “desutura” dell'anastomosi della Branca Protesica Dx. e per cercare di ridurre eventuali lesioni vasali arteriose o venose, mentre sulla branca protesica fu posto un clamp vascolare tradizionale, a livello della biforcazione iliaca, fu posto invece un catetere a palloncino di come clamp CP_4 interno, appunto per evitare - nel suo posizionamento a cavallo del vaso - quanto più possibile, di ledere le strutture circostanti”; che, dunque,
“Risultano evidenti le cautele poste dai vascolari per evitare CP_5 lesioni iatrogene. Ma come sopraddetto sia per le aderenze cicatriziali, sia per la fragilità dei tessuti vasali preda dell'infezione (le microbolle aeree presenti nell'AngioTC anche in tale sede, ne testimoniano il fatto), nel corso delle manovre chirurgiche si verificò una lesione della vena iliaca comune, dalla quale generò un'emorragia”; che “Il comportamento dei medici è risultato consono alle buone pratiche clinico assistenziali derivate dalla Letteratura internazionale”, e, segnatamente, alle Linee
Guida della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare
(SICVE), nel capitolo inerente al trattamento delle Infezioni Protesiche ed in particolare delle Fistole Aorto-Enteriche, nonché alle Linee Guida di pratica clinica sul trattamento delle infezioni delle Protesi Vascolari ed
Endovascolari (European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical
Practice Guidelines on the Management of Vascular Graft and Endograft
Infections) pubblicate nell'anno 2020, le quali, “seppur posteriori alla data dell'intervento, non si discostano da quanto attuato dai sanitari dell (Viene comunque riaffermato che tale evenienza è una CP_6 situazione complessa, cioè che presenza sostanziali difficoltà e gravata da un alto grado di morbi/mortalità)”; che, pertanto, nonostante l'adozione delle dovute precauzioni chirurgiche, si verificò una lesione della vena iliaca comune destra, che, seppur altamente prevedibile in ragione delle aderenze cicatriziali e della fragilità dei tessuti vasali infetti, non era diversamente prevenibile, avuto riguardo all'insussistenza di trattamenti terapeutici alternativi all'intervento chirurgico ed alla diligenza della condotta dei chirurghi vascolari;
che, l'estrema fragilità e friabilità della parete della vena iliaca comune destra in ragione dell'infezione che la coinvolgeva risulta ulteriormente comprovata dall'inidoneità dei pagina 6 di 13 multipli punti di sutura rinforzati con Pledgetes (piccoli rettangoli in
Teflon da interporre tra la parete vasale e i fili di sutura per cercare di evitare ulteriori lacerazioni) a raggiungere l'emostasi, “se non dopo aver posizionato un ulteriore endoclamping, dal basso, in arteria iliaca, per ridurre il sanguinamento e quindi apporre ulteriori punti di sutura sempre utilizzando dei Pledgetes”. La lesione della vena iliaca comune destra costituisce, dunque, circostanza prevedibile ma non prevenibile, non imputabile a negligente condotta dei chirurghi vascolari che eseguirono intervento di rimozione di protesi infetta complicato da fistola aorto- enterica e di ricostruzione duodenale. L'appellante asserisce, inoltre, che, poiché la complicanza doveva ritenersi ampiamente prevedibile, il paziente avrebbe dovuto essere indirizzato verso un centro maggiormente specialistico. Nondimeno, i medesimi Consulenti tecnici di parte attrice hanno riconosciuto che l'equipe chirurgica che in data 20.11.2017 operò il
Sig. era altamente qualificata e specializzata per interventi come Pt_2 quello del caso di specie, “eseguito in una struttura di livello tecnico assolutamente adeguato”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente ritenuto che i chirurghi vascolari che operarono il Sig. CP_3 osservarono tutte le cautele necessarie ad evitare lesioni vascolari iatrogene durante l'intervento di rimozione della protesi vascolare infetta e che la lesione della vena iliaca comune destra costituisca, dunque, complicanza altamente prevedibile ma non prevenibile, in ragione delle gravi aderenze cicatriziali e della notevole fragilità dei tessuti vasali, tale da integrare causa non imputabile di inadempimento della prestazione sanitaria.
4.2 L'appellante asserisce, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai
CC.TT.UU., che i chirurghi vascolari avrebbero omesso di trattare tempestivamente la lesione della vena iliaca comune destra mediante immediata apposizione di endoclamping, reiterando l'applicazione di inutili punti di sutura, con ciò determinando la progressione dell'emorragia derivata dalla lesione vascolare. Ebbene, con riguardo alla condotta dei chirurghi vascolari i CC.TT.UU. hanno già esaustivamente spiegato che “una lesione della vena iliaca comune genera un'emorragia che è molto più insidiosa rispetto a quella di una lesione arteriosa. Infatti, mentre in quest'ultimo caso (lesione arteriosa) il sangue che fuoriesce dalla lacerazione del vaso è pulsante e facilmente identificabile, nella lesione venosa in sangue fuoriesce a “marea montante”, come un allagamento e la pagina 7 di 13 lacerazione più difficilmente repertabile. Per questo, oltre all'aspirazione del sangue - che, normalmente può essere effettuata tramite un sistema di recupero che, dopo adeguata filtrazione può essere reinfuso, mentre non vi è la stessa possibilità in un terreno infetto e quindi con la perdita del sangue aspirato, che se abbondante, deve essere reintegrato con trasfusioni di Sangue (Globuli Rossi concentrati e Plasma) – si comprime la vena al di sopra e al di sotto della zona sede dell'emorragia e si procede alla sutura della breccia di lacerazione con, talora difficoltoso, ma usuale buon successo”. Con riguardo al caso di specie, i Consulenti nominati hanno osservato che “nel caso in oggetto, dopo “Compressione prossimale e distale delle vene iliache e della vena cava” la parete della vena iliaca comune Dx., per l'infezione che la coinvolgeva, risultava di una fragilità e friabilità estrema, tanto che nonostante multipli punti di sutura rinforzati con Pledgets (piccoli rettangoli in Teflon da interporre tra la parete vasale e i fili di sutura per cercare di evitare ulteriori lacerazioni), non veniva raggiunta l'emostasi (“si verifica progressione della lacerazione venosa”), se non dopo avere posizionato un ulteriore endoclamping, dal basso, in arteria iliaca, per ridurre il sanguinamento e quindi apporre ulteriori punti di sutura sempre utilizzando dei Pledgets. A tal punto l'emostasi sembrava assicurata, tanto da passare alla rimozione della protesi biforcata, sia dall'aorta sottorenale, con sutura dello stump
(moncone aortico sottorenale residuo a cui era stata anastomizzato il corpo centrale della protesi biforcata), così come della branca protesica Sn., per poi procedere (da parte del Generale) alla resezione della CP_7 porzione duodenale sede della breccia della Fistola Aorto-Enterica e anastomosi T-T (Termino-Terminale) tra i due monconi duodenali”; che, pertanto, nonostante la rilevante difficoltà di gestione della lesione vascolare in ragione della dislocazione venosa della stessa, dell'abbondante fuoriuscita ematica e dell'estrema friabilità e fragilità della vena iliaca comune destra, i chirurghi vascolari hanno correttamente e prontamente gestito la complicanza mediante l'applicazione di punti di sutura multipli rinforzati con Pledgetes, la successiva applicazione di endoclamping dal basso per ridurre il sanguinamento e l'ulteriore apposizione di punti di sutura, tanto da riuscire a rimuovere la protesi, a recidere la porzione duodenale sede della Fistola Aorto-Enterica ed a realizzare anastomosi tra i due monconi duodenali prima che il paziente decedesse a causa di collasso cardiocircolatorio;
che, pertanto, anche in pagina 8 di 13 tal caso la condotta dei chirurghi vascolari è risultata consona alle buone pratiche clinico assistenziali ed alle linee guida in materia. Le doglianze degli appellanti circa la tardiva apposizione di endoclamping, asseritamente unica misura risolutiva del sanguinamento, - neppure oggetto di specifica osservazione critica dei Consulenti tecnici di parte attrice - sono, dunque: per un verso, contraddette dalle risultanze istruttorie, risultando provato che i chirurghi vascolari hanno tempestivamente apposto l'endoclamping, non appena osservata la progressiva lacerazione della vena iliaca comune destra nonostante l'apposizione di punti di sutura rinforzati in ragione della alterata consistenza parietale, e che tale misura terapeutica ha avuto efficacia risolutiva dell'emorragia solo unitamente alla pregressa e successiva apposizione di punti di sutura rinforzati da
Pledgetes, conformemente alle linee guida all'epoca vigenti;
per altro verso, sprovviste di qualsivoglia allegazione e prova circa il differente protocollo terapeutico che i chirurghi vascolari avrebbero dovuto adottare, avuto riguardo alle buone pratiche mediche ed alle linee guida all'epoca vigenti.
4.3 Gli appellanti si dolgono, infine, dell'omesso accertamento della responsabilità degli anestesisti per aver omesso di prestare la dovuta assistenza al paziente, con ciò cagionandone il decesso per collasso cardiocircolatorio. Le doglianze sono infondate. A tale riguardo, i
Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, nel caso del
Sig. la reinfusione del sangue fuoriuscito ed aspirato non era Pt_2 possibile in ragione dell'infezione in atto, per cui occorreva reintegrare il sangue perso con trasfusioni di Sangue (Globuli Rossi concentrati e
Plasma); che gli anestesisti e rianimatori hanno, dunque, correttamente
“tentato nell'immediato di controbilanciare la perdita ematica con trasfusioni di Globuli Rossi concentrati, Plasma Fresco congelato, Derivati ematici, Liquidi e quant'altro poteva necessitare”; che, tuttavia,
“l'ipotensione prolungata, prima di poter assicurare una efficace emostasi, ha condizionato la risposta negativa al trattamento” in quanto “la estrema fragilità e friabilità della parete della vena iliaca comune Dx era tale da non permettere una sutura efficace (come usualmente avviene), se non dopo ripetuti tentativi e manovre aggiuntive, durante le quali vi è stata una cospicua perdita ematica che, seppur controbilanciata dalle trasfusioni e dal trattamento anestesiologico, ha esitato nel collasso cardiocircolatorio
e decesso, favorito, verosimilmente, anche dalle comorbilità che presentava pagina 9 di 13 il Sig. ; che, dunque, non può ravvisarsi alcuna negligenza dei Pt_2 sanitari dell neppure con riguardo alla Controparte_1 tempestività, correttezza ed adeguatezza dell'assistenza anestesiologica e rianimatoria prestata al Sig. CP_3
5. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea qualificazione dell'intervento chirurgico di rimozione protesica infetta come intervento di speciale difficoltà e conseguente limitazione della responsabilità della convenuta alle Controparte_1 sole ipotesi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., è infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti reiterano le osservazioni critiche dei CC.TT. di parte attrice, a mente dei quali “Sulla complessità
e difficoltà dell'intervento, dobbiamo dissentire con il collegio in quanto si trattava di un intervento effettuato, non in emergenza, ma in elezione in quanto la fistola era stata tempestivamente diagnosticata, inoltre
l'equipe chirurgica era qualificata e specializzata per certi tipi di intervento eseguito in una struttura di livello tecnico assolutamente adeguato. V'è inoltre da ricordare che trattasi di medici specialisti e il latente richiamo alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c. è scorretto ed inapplicabile”. Nondimeno, in risposta a tali osservazioni, i Consulenti nominati hanno già chiarito che la valutazione di particolare complessità dell'intervento è giustificata dall'elevato grado di mortalità riportato nella letteratura internazionale, compreso fra il 30 ed il 50%, dalla elevata probabilità di aderenze cicatriziali a livello sia del decorso della protesi, che dei siti anastomotici, che dei vasi riceventi, nonché dalla presenza di un processo infettivo in corso, non eradicabile neppure con una preventiva antibiosi massiccia, circostanze, queste, idonee a rendere la prestazione particolarmente difficoltosa anche per medici specialisti, non emendabili mediante la sola programmazione dell'intervento ovvero mediante la sua esecuzione in struttura specializzata, di talché la mera esecuzione dell'intervento in elezione non può certamente giustificarne una qualificazione come intervento di ordinaria difficoltà.
Peraltro, la doglianze è assorbita dall'accertata insussistenza di qualsivoglia condotta negligente dei sanitari preposti presso l
[...]
, anche a titolo di colpa lieve. Controparte_1
6. Il quinto motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, è infondato e deve essere rigettato. pagina 10 di 13 La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). Nel caso di specie, gli appellanti hanno esplicitamente dedotto la lesione del bene salute per mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento di “Conversione chirurgica.
Affondamento duodenale. Bypass Axillo-Bifemorale”), asserendo che i sanitari preposti presso l avrebbero omesso di Controparte_1 adempiere agli obblighi informativi nei confronti del paziente, avendogli sottoposto un modello generico e che il paziente, laddove correttamente informato dell'estrema fragilità dei tessuti vasali, avrebbe rifiutato l'intervento optando per il trasferimento presso altro centro specialistico. Nondimeno, come già correttamente statuito dal Giudice di prime cure, risulta comprovato che i sanitari preposti presso l
[...] hanno correttamente adempiuto agli obblighi Controparte_1 informativi in favore del paziente sottoponendogli modulo di consenso informato (all.to 10 parte attrice, pagg. 51 e 52), opportunamente sottoscritto dal Sig. in data 18.11.2017, il quale ha Persona_1 dichiarato di essere stato debitamente informato dal dott. mediante Pt_5 colloquio e modulo informativo consegnato al paziente, della patologia sofferta (“Fistola Aorto-Enterica”), dell'intervento chirurgico da eseguire
(“Conversione chirurgica. Affondamento duodenale. Bypass Axillo-
Bifemorale”), delle caratteristiche dell'intervento, delle indicazioni e controindicazioni, dei possibili benefici nonché dei rischi e delle possibili complicanze ad esso correlati, di aver avuto la possibilità di fare domande sulle informazioni ricevute e di avere avuto esaurienti risposte. Né risulta provato che, se correttamente informato dell'estrema fragilità dei tessuti vasali, il Sig. avrebbe, più probabilmente che Pt_2 non, rifiutato l'intervento optando per il trasferimento presso altro centro specialistico: al contrario, la circostanza, riconosciuta anche dai
Consulenti tecnici di parte attrice, che il Sig. sia stato Persona_1 pagina 11 di 13 operato presso un centro altamente specializzato da medici esperti non induce affatto a ritenere che questi avrebbe fatto ricorso ad altro centro parimenti specializzato.
7. Il sesto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. Le peculiarità del caso in esame e l'esigenza di indagare l'eventuale sussistenza di una condotta negligente imputabile ai sanitari che operarono il Sig. unitamente all'esigenza di sottoporre a puntuale Persona_1 vaglio critico giudiziale le contrapposte conclusioni raggiunte dai
Consulenti tecnici di parte, configurano, infatti, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, come già liquidate dal Giudice di prime cure, per la metà.
8. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sulla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio con una minima deminutio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione tra le parti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, rep. n. 1781/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 4325/2019:
1. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo Pt_4 grado di giudizio in favore di come Controparte_1 liquidate dal Giudice di prime cure, da compensarsi per la metà;
pagina 12 di 13 2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 404 / 2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , in proprio ed in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di e (C.F. Persona_1 Parte_4
), con il patrocinio degli avv.ti Gennaro Esibizione e C.F._4
Daria Esibizione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in
Foligno (PG), Via Mentana, 42
APPELLANTI Contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Mario Mattei, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in CP_1
Piazza Italia, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rep. N. 1781/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
15.06.2023, pubblicata il lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r.
pagina 1 di 13 g. 4325/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, del danno da lesione del consenso informato e del danno da perdita del rapporto parentale dai medesimi avanzata avverso la convenuta in ragione del Controparte_1 decesso del Sig. occorso in data 20.11.2017 a causa di Persona_1 shock emorragico, in conseguenza di lesione della vena iliaca comune destra.
2. Gli appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dei sanitari preposti presso l per aver negligentemente Controparte_1 cagionato al paziente, Sig. una lacerazione della vena Persona_1 iliaca comune destra durante intervento di rimozione di bypass periferico infetto, erroneamente qualificata come complicanza prevedibile ma non evitabile;
dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel primo grado di giudizio, i quali avrebbero erroneamente ritenuto che i chirurghi vascolari preposti all'intervento abbiano adottato tutte le cautele utili a scongiurare la verificazione della complicanza e che, una volta insorta, l'abbiano correttamente trattata;
dell'erronea qualificazione dell'intervento chirurgico come di speciale difficoltà, con esclusione della responsabilità dei sanitari ex art. 2236 c.c.; dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla
C.T.U. medico-legale svolte dai Consulenti tecnici di parte e delle note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 29.03.2022, dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale, con particolare riguardo all'inidoneità dell'assistenza anestesiologica prestata a scongiurare il decesso del paziente nonché della mancata concessione di un termine per note scritte conclusive;
dell'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni affinché il
Giudice di prime cure ne disponesse la compensazione. Gli appellanti hanno, altresì, proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata nonché istanza di rinnovazione ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale.
pagina 2 di 13 In data 15.09.2023 si è costituita l'appellata, Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 20.09.2023 la Corte ha confermato il decreto di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata emesso in data 31.07.2023 e con ordinanza del 04.06.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa, parziale, compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio fra le parti.
Il primo, secondo e quarto motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla C.T.U. e delle note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del 29.03.2022, dell'omesso accoglimento della domanda di rinnovo ovvero di integrazione della C.T.U. medico-legale e della mancata concessione di un termine per note scritte conclusive con rinvio dell'udienza - devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse, sono infondati e devono essere rigettati.
Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dai Consulenti tecnici nominati, dott. medico specialista in Medicina Legale e Persona_2 delle Assicurazioni, e dott. medico specialista in Persona_3
Chirurgia Vascolare - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulente tecnici di parte attrice, prof. medico specialista in Medicina Persona_4
Legale e delle Assicurazioni, e prof. medico specialista Persona_5 in - come pedissequamente reiterate nelle note e delle Controparte_2 pagina 3 di 13 note di udienza svolte dalla difesa di parte attrice all'udienza del
29.03.2022 e nell'atto di appello. Ne consegue il rigetto dell'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale. Né il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere un termine per note scritte conclusive, come richiesto da parte attrice all'udienza di discussione. Il rito sommario prescelto dai ricorrenti non prevedeva, infatti, tale obbligo procedurale né vi è stata alcuna lesione del diritto al contraddittorio dei ricorrenti, i quali hanno ampiamente argomentato le proprie osservazioni critiche alla C.T.U. medico- legale mediante i propri Consulenti tecnici di parte nonché all'udienza di discussione del 29.03.2022 e, in ogni caso, nel presente appello.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità dei chirurghi vascolari ovvero degli anestesisti rianimatori preposti presso l per l'insorgenza ed il Controparte_1 trattamento di lacerazione iatrogena della vena iliaca comune destra durante intervento di rimozione di bypass periferico infetto nonché per l'assistenza anestesiologica prestata al paziente a fronte della conseguente cospicua perdita ematica esitata nel collasso cardiocircolatorio e nel decesso del paziente, in quanto costituenti complicanze prevedibili, ma non evitabili, idonee ad assurgere a causa non imputabile di inadempimento della prestazione sanitaria.
4.1 L'appellante asserisce, nello specifico, che i CC.TT.UU. avrebbero erroneamente escluso la responsabilità dei chirurghi vascolari che in data
20.11.2017 operarono il Sig. per aver cagionato la lesione CP_3 iatrogena alla vena iliaca comune destra che condusse a shock emorragico ed a decesso il paziente e ritenuto tale complicanza prevedibile ma non evitabile, sostanzialmente reiterando le osservazioni critiche alla C.T.U. svolte dai Consulenti tecnici di parte attrice e già ampiamente confutate dai Consulenti nominati nel primo grado di giudizio. Nel dettaglio,
l'appellante nega che risulti provata la sussistenza di aderenze cicatriziali ovvero di una notevole fragilità e friabilità dei tessuti vasali sede di flogosi, fattori che, nella ricostruzione dei CC.TT.UU. determinarono la lacerazione della vena iliaca comune destra nonostante l'adozione di tutte le cautele imposte dall'ars medica durante l'espletamento di intervento chirurgico di rimozione di bypass periferico infetto e ricostruzione duodenale. In particolare, l'appellante asserisce che la presenza di microbolle aeree appena millimetriche comprovata dall'AngioTC eseguita in preparazione all'intervento chirurgico rivelerebbe pagina 4 di 13 l'insussistenza di aderenze cicatriziali tali da impedire la rimozione chirurgica della protesi infetta senza provocare una lesione della vena iliaca comune destra e che la notevole fragilità dei tessuti vasali accertata dai CC.TT.UU. non sarebbe in alcun modo comprovata.
Nondimeno, i Consulenti nominati hanno, a tale riguardo, esaustivamente spiegato che, a seguito dell'intervento di “Resezione-interposizione protesica mediante Bypass biforcato Aorto-Iliaco Dx- Ipogastrico Sn.+ Jump
Protesico-iliaco esterno Sn.”, correttamente eseguito, cui il Sig. Pt_2 era stato sottoposto nel giugno del 2017, la protesi vascolare era penetrata, quale complicanza non prevenibile – neppure oggetto di contestazione di parte attrice - nel duodeno determinando una comunicazione diretta tra il lume aortico, a livello dell'anastomosi aorto protesica, ed il duodeno, con propagazione dell'infezione a tutta la protesi;
che, conseguentemente, non vi era altra soluzione che un intervento chirurgico correttivo di rimozione della protesi e di riparazione intestinale
(intervento di “Conversione chirurgica. Affondamento duodenale. Bypass
Azillo-Bifemorale”), poiché nel difetto di intervento, il paziente sarebbe andato incontro a morte certa;
che, nondimeno, secondo la letteratura internazionale, un intervento contraddistinto da infezione protesica complicata da Fistola Aorto-Enterica come quello eseguito nel caso di specie è ordinariamente contraddistinto da una mortalità compresa fra il
30% ed il 50%, in quanto “la quasi totalità dei reinterventi in cui sia stata impiantata una protesi, anche in assenza di infezione, presentano aderenze più o meno tenaci a livello sia del decorso della protesi che dei siti anastomotici e dei vasi riceventi, che vengono preparati adeguatamente per permetterne il clampaggio (chiusura temporanea dei vasi, senza il quale si avrebbe un'emorragia)” e “tale fenomeno viene ulteriormente esaltato da un processo infettivo che provoca una reazione infiammatoria, causa di ulteriori fenomeno aderenziali”; che, anche nel caso di specie,
l'intervento di rimozione della protesi e riparazione intestinale era gravato da alto rischio di morbilità e mortalità, in ragione delle aderenze cicatriziali e della fragilità dei tessuti vasali oggetto di infezione, entrambi comprovati dalla presenza di microbolle aeree nell'AngioTC eseguita in preparazione all'intervento chirurgico, le quali “risultano appunto di piccole dimensioni dato che i tessuti che le circondano risultano rigidi e non dilatabili, come nei processi aderenziali”; che i chirurghi vascolari che operarono il Sig. adottarono tutte le Pt_2 pagina 5 di 13 cautele utili ad evitare lesioni iatrogene e, nello specifico,
“L'intervento si svolse in due fasi, con la costruzione di un Bypass
Axillo-Bifemorale. Nella seconda fase viene effettuato l'espianto della protesi Aorto-Bifemorale. Tale fase viene iniziata con la “desutura” dell'anastomosi della Branca Protesica Dx. e per cercare di ridurre eventuali lesioni vasali arteriose o venose, mentre sulla branca protesica fu posto un clamp vascolare tradizionale, a livello della biforcazione iliaca, fu posto invece un catetere a palloncino di come clamp CP_4 interno, appunto per evitare - nel suo posizionamento a cavallo del vaso - quanto più possibile, di ledere le strutture circostanti”; che, dunque,
“Risultano evidenti le cautele poste dai vascolari per evitare CP_5 lesioni iatrogene. Ma come sopraddetto sia per le aderenze cicatriziali, sia per la fragilità dei tessuti vasali preda dell'infezione (le microbolle aeree presenti nell'AngioTC anche in tale sede, ne testimoniano il fatto), nel corso delle manovre chirurgiche si verificò una lesione della vena iliaca comune, dalla quale generò un'emorragia”; che “Il comportamento dei medici è risultato consono alle buone pratiche clinico assistenziali derivate dalla Letteratura internazionale”, e, segnatamente, alle Linee
Guida della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare
(SICVE), nel capitolo inerente al trattamento delle Infezioni Protesiche ed in particolare delle Fistole Aorto-Enteriche, nonché alle Linee Guida di pratica clinica sul trattamento delle infezioni delle Protesi Vascolari ed
Endovascolari (European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical
Practice Guidelines on the Management of Vascular Graft and Endograft
Infections) pubblicate nell'anno 2020, le quali, “seppur posteriori alla data dell'intervento, non si discostano da quanto attuato dai sanitari dell (Viene comunque riaffermato che tale evenienza è una CP_6 situazione complessa, cioè che presenza sostanziali difficoltà e gravata da un alto grado di morbi/mortalità)”; che, pertanto, nonostante l'adozione delle dovute precauzioni chirurgiche, si verificò una lesione della vena iliaca comune destra, che, seppur altamente prevedibile in ragione delle aderenze cicatriziali e della fragilità dei tessuti vasali infetti, non era diversamente prevenibile, avuto riguardo all'insussistenza di trattamenti terapeutici alternativi all'intervento chirurgico ed alla diligenza della condotta dei chirurghi vascolari;
che, l'estrema fragilità e friabilità della parete della vena iliaca comune destra in ragione dell'infezione che la coinvolgeva risulta ulteriormente comprovata dall'inidoneità dei pagina 6 di 13 multipli punti di sutura rinforzati con Pledgetes (piccoli rettangoli in
Teflon da interporre tra la parete vasale e i fili di sutura per cercare di evitare ulteriori lacerazioni) a raggiungere l'emostasi, “se non dopo aver posizionato un ulteriore endoclamping, dal basso, in arteria iliaca, per ridurre il sanguinamento e quindi apporre ulteriori punti di sutura sempre utilizzando dei Pledgetes”. La lesione della vena iliaca comune destra costituisce, dunque, circostanza prevedibile ma non prevenibile, non imputabile a negligente condotta dei chirurghi vascolari che eseguirono intervento di rimozione di protesi infetta complicato da fistola aorto- enterica e di ricostruzione duodenale. L'appellante asserisce, inoltre, che, poiché la complicanza doveva ritenersi ampiamente prevedibile, il paziente avrebbe dovuto essere indirizzato verso un centro maggiormente specialistico. Nondimeno, i medesimi Consulenti tecnici di parte attrice hanno riconosciuto che l'equipe chirurgica che in data 20.11.2017 operò il
Sig. era altamente qualificata e specializzata per interventi come Pt_2 quello del caso di specie, “eseguito in una struttura di livello tecnico assolutamente adeguato”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente ritenuto che i chirurghi vascolari che operarono il Sig. CP_3 osservarono tutte le cautele necessarie ad evitare lesioni vascolari iatrogene durante l'intervento di rimozione della protesi vascolare infetta e che la lesione della vena iliaca comune destra costituisca, dunque, complicanza altamente prevedibile ma non prevenibile, in ragione delle gravi aderenze cicatriziali e della notevole fragilità dei tessuti vasali, tale da integrare causa non imputabile di inadempimento della prestazione sanitaria.
4.2 L'appellante asserisce, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai
CC.TT.UU., che i chirurghi vascolari avrebbero omesso di trattare tempestivamente la lesione della vena iliaca comune destra mediante immediata apposizione di endoclamping, reiterando l'applicazione di inutili punti di sutura, con ciò determinando la progressione dell'emorragia derivata dalla lesione vascolare. Ebbene, con riguardo alla condotta dei chirurghi vascolari i CC.TT.UU. hanno già esaustivamente spiegato che “una lesione della vena iliaca comune genera un'emorragia che è molto più insidiosa rispetto a quella di una lesione arteriosa. Infatti, mentre in quest'ultimo caso (lesione arteriosa) il sangue che fuoriesce dalla lacerazione del vaso è pulsante e facilmente identificabile, nella lesione venosa in sangue fuoriesce a “marea montante”, come un allagamento e la pagina 7 di 13 lacerazione più difficilmente repertabile. Per questo, oltre all'aspirazione del sangue - che, normalmente può essere effettuata tramite un sistema di recupero che, dopo adeguata filtrazione può essere reinfuso, mentre non vi è la stessa possibilità in un terreno infetto e quindi con la perdita del sangue aspirato, che se abbondante, deve essere reintegrato con trasfusioni di Sangue (Globuli Rossi concentrati e Plasma) – si comprime la vena al di sopra e al di sotto della zona sede dell'emorragia e si procede alla sutura della breccia di lacerazione con, talora difficoltoso, ma usuale buon successo”. Con riguardo al caso di specie, i Consulenti nominati hanno osservato che “nel caso in oggetto, dopo “Compressione prossimale e distale delle vene iliache e della vena cava” la parete della vena iliaca comune Dx., per l'infezione che la coinvolgeva, risultava di una fragilità e friabilità estrema, tanto che nonostante multipli punti di sutura rinforzati con Pledgets (piccoli rettangoli in Teflon da interporre tra la parete vasale e i fili di sutura per cercare di evitare ulteriori lacerazioni), non veniva raggiunta l'emostasi (“si verifica progressione della lacerazione venosa”), se non dopo avere posizionato un ulteriore endoclamping, dal basso, in arteria iliaca, per ridurre il sanguinamento e quindi apporre ulteriori punti di sutura sempre utilizzando dei Pledgets. A tal punto l'emostasi sembrava assicurata, tanto da passare alla rimozione della protesi biforcata, sia dall'aorta sottorenale, con sutura dello stump
(moncone aortico sottorenale residuo a cui era stata anastomizzato il corpo centrale della protesi biforcata), così come della branca protesica Sn., per poi procedere (da parte del Generale) alla resezione della CP_7 porzione duodenale sede della breccia della Fistola Aorto-Enterica e anastomosi T-T (Termino-Terminale) tra i due monconi duodenali”; che, pertanto, nonostante la rilevante difficoltà di gestione della lesione vascolare in ragione della dislocazione venosa della stessa, dell'abbondante fuoriuscita ematica e dell'estrema friabilità e fragilità della vena iliaca comune destra, i chirurghi vascolari hanno correttamente e prontamente gestito la complicanza mediante l'applicazione di punti di sutura multipli rinforzati con Pledgetes, la successiva applicazione di endoclamping dal basso per ridurre il sanguinamento e l'ulteriore apposizione di punti di sutura, tanto da riuscire a rimuovere la protesi, a recidere la porzione duodenale sede della Fistola Aorto-Enterica ed a realizzare anastomosi tra i due monconi duodenali prima che il paziente decedesse a causa di collasso cardiocircolatorio;
che, pertanto, anche in pagina 8 di 13 tal caso la condotta dei chirurghi vascolari è risultata consona alle buone pratiche clinico assistenziali ed alle linee guida in materia. Le doglianze degli appellanti circa la tardiva apposizione di endoclamping, asseritamente unica misura risolutiva del sanguinamento, - neppure oggetto di specifica osservazione critica dei Consulenti tecnici di parte attrice - sono, dunque: per un verso, contraddette dalle risultanze istruttorie, risultando provato che i chirurghi vascolari hanno tempestivamente apposto l'endoclamping, non appena osservata la progressiva lacerazione della vena iliaca comune destra nonostante l'apposizione di punti di sutura rinforzati in ragione della alterata consistenza parietale, e che tale misura terapeutica ha avuto efficacia risolutiva dell'emorragia solo unitamente alla pregressa e successiva apposizione di punti di sutura rinforzati da
Pledgetes, conformemente alle linee guida all'epoca vigenti;
per altro verso, sprovviste di qualsivoglia allegazione e prova circa il differente protocollo terapeutico che i chirurghi vascolari avrebbero dovuto adottare, avuto riguardo alle buone pratiche mediche ed alle linee guida all'epoca vigenti.
4.3 Gli appellanti si dolgono, infine, dell'omesso accertamento della responsabilità degli anestesisti per aver omesso di prestare la dovuta assistenza al paziente, con ciò cagionandone il decesso per collasso cardiocircolatorio. Le doglianze sono infondate. A tale riguardo, i
Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, nel caso del
Sig. la reinfusione del sangue fuoriuscito ed aspirato non era Pt_2 possibile in ragione dell'infezione in atto, per cui occorreva reintegrare il sangue perso con trasfusioni di Sangue (Globuli Rossi concentrati e
Plasma); che gli anestesisti e rianimatori hanno, dunque, correttamente
“tentato nell'immediato di controbilanciare la perdita ematica con trasfusioni di Globuli Rossi concentrati, Plasma Fresco congelato, Derivati ematici, Liquidi e quant'altro poteva necessitare”; che, tuttavia,
“l'ipotensione prolungata, prima di poter assicurare una efficace emostasi, ha condizionato la risposta negativa al trattamento” in quanto “la estrema fragilità e friabilità della parete della vena iliaca comune Dx era tale da non permettere una sutura efficace (come usualmente avviene), se non dopo ripetuti tentativi e manovre aggiuntive, durante le quali vi è stata una cospicua perdita ematica che, seppur controbilanciata dalle trasfusioni e dal trattamento anestesiologico, ha esitato nel collasso cardiocircolatorio
e decesso, favorito, verosimilmente, anche dalle comorbilità che presentava pagina 9 di 13 il Sig. ; che, dunque, non può ravvisarsi alcuna negligenza dei Pt_2 sanitari dell neppure con riguardo alla Controparte_1 tempestività, correttezza ed adeguatezza dell'assistenza anestesiologica e rianimatoria prestata al Sig. CP_3
5. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea qualificazione dell'intervento chirurgico di rimozione protesica infetta come intervento di speciale difficoltà e conseguente limitazione della responsabilità della convenuta alle Controparte_1 sole ipotesi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., è infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti reiterano le osservazioni critiche dei CC.TT. di parte attrice, a mente dei quali “Sulla complessità
e difficoltà dell'intervento, dobbiamo dissentire con il collegio in quanto si trattava di un intervento effettuato, non in emergenza, ma in elezione in quanto la fistola era stata tempestivamente diagnosticata, inoltre
l'equipe chirurgica era qualificata e specializzata per certi tipi di intervento eseguito in una struttura di livello tecnico assolutamente adeguato. V'è inoltre da ricordare che trattasi di medici specialisti e il latente richiamo alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c. è scorretto ed inapplicabile”. Nondimeno, in risposta a tali osservazioni, i Consulenti nominati hanno già chiarito che la valutazione di particolare complessità dell'intervento è giustificata dall'elevato grado di mortalità riportato nella letteratura internazionale, compreso fra il 30 ed il 50%, dalla elevata probabilità di aderenze cicatriziali a livello sia del decorso della protesi, che dei siti anastomotici, che dei vasi riceventi, nonché dalla presenza di un processo infettivo in corso, non eradicabile neppure con una preventiva antibiosi massiccia, circostanze, queste, idonee a rendere la prestazione particolarmente difficoltosa anche per medici specialisti, non emendabili mediante la sola programmazione dell'intervento ovvero mediante la sua esecuzione in struttura specializzata, di talché la mera esecuzione dell'intervento in elezione non può certamente giustificarne una qualificazione come intervento di ordinaria difficoltà.
Peraltro, la doglianze è assorbita dall'accertata insussistenza di qualsivoglia condotta negligente dei sanitari preposti presso l
[...]
, anche a titolo di colpa lieve. Controparte_1
6. Il quinto motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato, è infondato e deve essere rigettato. pagina 10 di 13 La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). Nel caso di specie, gli appellanti hanno esplicitamente dedotto la lesione del bene salute per mancanza di un valido consenso informato in relazione all'intervento di “Conversione chirurgica.
Affondamento duodenale. Bypass Axillo-Bifemorale”), asserendo che i sanitari preposti presso l avrebbero omesso di Controparte_1 adempiere agli obblighi informativi nei confronti del paziente, avendogli sottoposto un modello generico e che il paziente, laddove correttamente informato dell'estrema fragilità dei tessuti vasali, avrebbe rifiutato l'intervento optando per il trasferimento presso altro centro specialistico. Nondimeno, come già correttamente statuito dal Giudice di prime cure, risulta comprovato che i sanitari preposti presso l
[...] hanno correttamente adempiuto agli obblighi Controparte_1 informativi in favore del paziente sottoponendogli modulo di consenso informato (all.to 10 parte attrice, pagg. 51 e 52), opportunamente sottoscritto dal Sig. in data 18.11.2017, il quale ha Persona_1 dichiarato di essere stato debitamente informato dal dott. mediante Pt_5 colloquio e modulo informativo consegnato al paziente, della patologia sofferta (“Fistola Aorto-Enterica”), dell'intervento chirurgico da eseguire
(“Conversione chirurgica. Affondamento duodenale. Bypass Axillo-
Bifemorale”), delle caratteristiche dell'intervento, delle indicazioni e controindicazioni, dei possibili benefici nonché dei rischi e delle possibili complicanze ad esso correlati, di aver avuto la possibilità di fare domande sulle informazioni ricevute e di avere avuto esaurienti risposte. Né risulta provato che, se correttamente informato dell'estrema fragilità dei tessuti vasali, il Sig. avrebbe, più probabilmente che Pt_2 non, rifiutato l'intervento optando per il trasferimento presso altro centro specialistico: al contrario, la circostanza, riconosciuta anche dai
Consulenti tecnici di parte attrice, che il Sig. sia stato Persona_1 pagina 11 di 13 operato presso un centro altamente specializzato da medici esperti non induce affatto a ritenere che questi avrebbe fatto ricorso ad altro centro parimenti specializzato.
7. Il sesto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. Le peculiarità del caso in esame e l'esigenza di indagare l'eventuale sussistenza di una condotta negligente imputabile ai sanitari che operarono il Sig. unitamente all'esigenza di sottoporre a puntuale Persona_1 vaglio critico giudiziale le contrapposte conclusioni raggiunte dai
Consulenti tecnici di parte, configurano, infatti, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, come già liquidate dal Giudice di prime cure, per la metà.
8. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa parziale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sulla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio con una minima deminutio, risultano sussistenti i presupposti per una integrale compensazione tra le parti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, rep. n. 1781/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 15.06.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 4325/2019:
1. Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo Pt_4 grado di giudizio in favore di come Controparte_1 liquidate dal Giudice di prime cure, da compensarsi per la metà;
pagina 12 di 13 2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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