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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'udienza del 20/10/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 36974 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to TORSELLO DALILA , Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to GASPERINI GIANLUIGI , CP_1
resistente
Oggetto: apprendistato.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di avere Parte_1
svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente dal 10.7.2019, formalmente assunto come apprendista ex art.49 Dlgs 276/2003, di fatto in assenza di qualunque formazione, di avere svolto attività di livello 2 CCNL Tessile abbigliamento industria, di essere stato licenziato con decorrenza 9.1.2023, proponeva le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare che la nullità e/o
1 illegittimità ed inefficacia del contratto di apprendistato per violazione dell'art. 49 d.lgs. 276/2003 per carenza assoluta di alcuna formazione e, per l'effetto, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante alla qualifica di operaio di livello II del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato e quindi ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare la on sede legale CP_1
in Roma in Via tuscolana 370 P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. PEC P.IVA_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.377,73 a titolo di Email_1
differenze retributive sulla retribuzione ordinaria come lavoratore subordinato e Tredicesima mensilità, festività, malattie e infortunio, di cui euro 4.163,58 per retribuzione del mese di gennaio
2023 comprensiva di competenze di fine rapporto euro 5.586,76 a titolo di TFR come indicate nell'allegato conteggio da considerarsi parte integrante del presente atto (doc. 6) o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione prodotta, anche tenuto conto dell'art. 36 Cost.
e comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed a saldo legale sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione all'effettivo saldo;
2) Accertare e dichiarare l'omissione contributiva ai danni del ricorrente con riferimento al periodo ottobre 2022 – gennaio 2023 per il mancato pagamento dei contributi come risultante dall'estratto contributivo allegato (doc. 9); Con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come da DM 55/14”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale non contestava l'assunzione del ricorrente, ma deduceva che questi aveva svolto le mansioni riconducibili al livello 2 finale e che era stato formato e istruito da e affiancato da deduceva, per ciò che qui rileva, che CP_2 Controparte_3
era stato in malattia dal 21.3.22 e che non si era più presentato dal 27.9.22 fino al termine Pt_1
contratto del 9.1.23; contestava i conteggi e chiedeva il rigetto della domanda .
All'udienza del 14.10.2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda sub 2) e alla integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS;
in data 12.11.2024, ha depositato nuovi conteggi, redatti anche alla luce delle ammissioni del lavoratore (v. verbale in data 14.10.2024).
Espletata istruttoria orale, depositate note conclusive, la causa viene oggi discusa e decisa con la presente sentenza.
La domanda merita parziale accoglimento.
2 Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, in data 9.7.2019, ha sottoscritto con parte resistente un contratto di apprendistato professionalizzante per il periodo 10.7.2019-9.1.2023, per l'acquisizione delle mansioni di operaio addetto all'imballaggio , livello finale 2 CCNL Tessile abbigliamento industria, con orario 40 ore settimanali;
la formazione era prevista per n.120 ore annue;
il piano formativo è presente solo nella copia allegata dalla parte resistente, ma non vi è prova che tale documento sia stato consegnato al lavoratore.
Il contratto, considerata l'epoca di decorrenza, è assoggettato “ratione temporis” alla disciplina di cui agli artt.41-47 D.gls n.81/2015.
Per quel che qui interessa, le norme in questione prevedono quanto segue:
Art. 41-Definizione-
“1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni”.
Art. 42-Disciplina generale-
“1.Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il
3 diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
….
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
…”.
Parte ricorrente lamenta di non avere beneficiato di alcuna formazione;
l'istruttoria, pur svolta per appurare quanto sostenuto dalla parte resistente - vale a dire che la formazione, invece, vi era stata
-, ha confermato la mancanza assoluta della stessa (v. dichiarazioni dei testi e che Tes_1 CP_3
non sono stati in grado di riferire alcunchè, avendo il primo riferito : “Non posson essere preciso circa il fatto che il ricorrente sia (stato) assistito da un tutor, so che c'erano persone che lo affiancavano - i signori ma altro non posso riferire”, avendo il secondo riferito: “non ho CP_2
sentito quello che si dicevano, ho visto che parlavano tra di loro” ( peraltro, Pt_1 CP_2 CP_3
era stato indicato come dipendente anziano addetto alla gestione del dipendente nella fase del post- imballaggio).
Appare evidente che, in mancanza di allegazioni più precise e di prove circa le modalità ed i contenuti della formazione del lavoratore, l'onere della prova spettante al datore di lavoro non può dirsi adempiuto.
Si tratta infatti di un obbligo contrattuale, assunto dal datore di lavoro con il contratto sottoscritto il 9.7.2019 (il quale reca, come detto, nella copia in possesso del datore di lavoro, un piano formativo ben preciso - v. paragrafo “contenuti formativi”), rimasto completamente inattuato.
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui 4 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. per tutte Cass. , Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Nel caso di specie, la prova dell'adempimento dell'obbligo formativo non è stata fornita, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi sia stato solo formalmente qualificato come apprendistato, mentre invece di fatto si è data attuazione ad un ordinario rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni di II livello (peraltro non contestato).
La S.C. ha di recente precisato che “benchè abbia flessibilizzato il regime della forma - richiesta ora solo ad probationem (art. 42,1 comma “il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova) - il d.lgs. n. 81/2015 non ha intaccato la rilevanza del requisito causale del contratto in discorso come risulta dall'art. 41,comma 1, il quale prevede che “ L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
L'obbligo formativo deve essere osservato con la redazione in forma scritta (a fini probatori) del piano formativo e il datore di lavoro che intende assumere un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente. Il datore di lavoro è poi obbligato a corrispondere all'apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, non solo la controprestazione retributiva, ma anche la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale 1.9.- Il mancato rispetto dell'obbligo formativo comporta, pertanto, una deviazione dalla causa tipica che qualifica la speciale tipologia contrattuale costituita dall'apprendistato da cui consegue la nullità del contratto e la sua conversione nel tipo realmente esistente, dal momento che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane “la forma comune di rapporto di lavoro” anche nell'ordinamento delineato dal d.lgs. n. 81/2015 (art.1)”.
Sicché al lavoratore va riconosciuto “ex tunc” il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento al tipo contrattuale concretamente posto in essere.
Deve aggiungersi che parte resistente ha comunicato al lavoratore la scadenza del contratto per la data prevista, deducendo che, dal 21.3.2023, il lavoratore aveva inviato certificati medici quasi continuativamente e lamentando che, dal 27.9.2022, non si era più presentato sul luogo di lavoro nonostante la contestazione disciplinare dell'assenza.
In atti si rinvengono, in effetti, i certificati medici che coprono, più o meno continuativamente, il periodo 21.3.22-29.6.22 ; il lavoratore, inoltre, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio libero, che
5 dal 27.9.22 non si era più presentato al lavoro, per motivi di salute pur non inviando certificati medici.
Inoltre, deve evidenziarsi come dall'estratto contributivo si evinca che il datore di lavoro ha usufruito della Cassa Integrazione, con riferimento al ricorrente, per il periodo 1.7.22- 23.9.22.
In atti si rinviene altresì la lettera di contestazione disciplinare relativa all'assenza ingiustificata a partire dal 27.9.22, inviata al lavoratore e ricevuta il 6.10.2022.
In mancanza di altri elementi, deve ritenersi dunque che il lavoratore a partire dal 27.9.22 sia rimasto assente senza giustificazione, con la conseguenza che nulla è dovuto da tale data fino alla scadenza contratto del 9.1.2023 non avendo lo stesso reso la sua prestazione per causa a lui imputabile.
Sono stati comunque forniti, su richiesta dell'Ufficio, conteggi alternativi, che tengono conto nel calcolo delle differenze retributive sia dell'indennità di malattia, sia della cassa integrazione, sia dell'assenza ingiustificata.
Si osserva che le contestazioni relative al periodo di cassa integrazione 16.3.20 -31.5.20 non sono fondate in quanto la differenza richiesta è pari a “0,01”.
Purtuttavia, gli stessi vanno comunque rivisti, alla luce delle osservazioni di parte resistente e di quanto discusso in udienza (v. verbale in data odierna), nel senso che va sottratta la somma di
E.994,15 per il mese di settembre 2022, inserita prudenzialmente- per quanto si è appreso- dal consulente di parte ricorrente, che non era stato informato circa il pagamento (avvenuto) della indennità di cassa integrazione per tale mese, erogata dall'Inps e non contestata da parte ricorrente.
Ai fini della quantificazione del dovuto possono dunque utilizzarsi tali conteggi, sia pure depurati di voci non adeguatamente supportate da allegazioni e prove ( festività non godute , ferie , permessi non goduti) e della somma di E. 994,15 indicata per il mese di settembre 2022.
E' dovuta invece la 13ma (E.815,80).
Il totale della somma dovuta è pari ad E.17.091,78, di cui E.5.044,60 a titolo di TFR.
Il livello applicato non è contestato né è contestata la circostanza dello svolgimento della mansione di imballatore, rientrante nel II livello CCNL applicato.
In tali limiti la domanda può essere accolta.
6 Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato full- time con mansioni di livello II CCNL Tessile abbigliamento industria con decorrenza 10.7.2019 e cessazione 9.1.2023 e condanna parte resistente al pagamento della somma di E.17.091,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge , da distrarsi.
Roma 20.10.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
7
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'udienza del 20/10/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 36974 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to TORSELLO DALILA , Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to GASPERINI GIANLUIGI , CP_1
resistente
Oggetto: apprendistato.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di avere Parte_1
svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente dal 10.7.2019, formalmente assunto come apprendista ex art.49 Dlgs 276/2003, di fatto in assenza di qualunque formazione, di avere svolto attività di livello 2 CCNL Tessile abbigliamento industria, di essere stato licenziato con decorrenza 9.1.2023, proponeva le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare che la nullità e/o
1 illegittimità ed inefficacia del contratto di apprendistato per violazione dell'art. 49 d.lgs. 276/2003 per carenza assoluta di alcuna formazione e, per l'effetto, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante alla qualifica di operaio di livello II del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato e quindi ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare la on sede legale CP_1
in Roma in Via tuscolana 370 P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. PEC P.IVA_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 23.377,73 a titolo di Email_1
differenze retributive sulla retribuzione ordinaria come lavoratore subordinato e Tredicesima mensilità, festività, malattie e infortunio, di cui euro 4.163,58 per retribuzione del mese di gennaio
2023 comprensiva di competenze di fine rapporto euro 5.586,76 a titolo di TFR come indicate nell'allegato conteggio da considerarsi parte integrante del presente atto (doc. 6) o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione prodotta, anche tenuto conto dell'art. 36 Cost.
e comunque secondo equità, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed a saldo legale sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione all'effettivo saldo;
2) Accertare e dichiarare l'omissione contributiva ai danni del ricorrente con riferimento al periodo ottobre 2022 – gennaio 2023 per il mancato pagamento dei contributi come risultante dall'estratto contributivo allegato (doc. 9); Con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come da DM 55/14”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale non contestava l'assunzione del ricorrente, ma deduceva che questi aveva svolto le mansioni riconducibili al livello 2 finale e che era stato formato e istruito da e affiancato da deduceva, per ciò che qui rileva, che CP_2 Controparte_3
era stato in malattia dal 21.3.22 e che non si era più presentato dal 27.9.22 fino al termine Pt_1
contratto del 9.1.23; contestava i conteggi e chiedeva il rigetto della domanda .
All'udienza del 14.10.2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda sub 2) e alla integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS;
in data 12.11.2024, ha depositato nuovi conteggi, redatti anche alla luce delle ammissioni del lavoratore (v. verbale in data 14.10.2024).
Espletata istruttoria orale, depositate note conclusive, la causa viene oggi discusa e decisa con la presente sentenza.
La domanda merita parziale accoglimento.
2 Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, in data 9.7.2019, ha sottoscritto con parte resistente un contratto di apprendistato professionalizzante per il periodo 10.7.2019-9.1.2023, per l'acquisizione delle mansioni di operaio addetto all'imballaggio , livello finale 2 CCNL Tessile abbigliamento industria, con orario 40 ore settimanali;
la formazione era prevista per n.120 ore annue;
il piano formativo è presente solo nella copia allegata dalla parte resistente, ma non vi è prova che tale documento sia stato consegnato al lavoratore.
Il contratto, considerata l'epoca di decorrenza, è assoggettato “ratione temporis” alla disciplina di cui agli artt.41-47 D.gls n.81/2015.
Per quel che qui interessa, le norme in questione prevedono quanto segue:
Art. 41-Definizione-
“1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni”.
Art. 42-Disciplina generale-
“1.Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il
3 diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
….
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
…”.
Parte ricorrente lamenta di non avere beneficiato di alcuna formazione;
l'istruttoria, pur svolta per appurare quanto sostenuto dalla parte resistente - vale a dire che la formazione, invece, vi era stata
-, ha confermato la mancanza assoluta della stessa (v. dichiarazioni dei testi e che Tes_1 CP_3
non sono stati in grado di riferire alcunchè, avendo il primo riferito : “Non posson essere preciso circa il fatto che il ricorrente sia (stato) assistito da un tutor, so che c'erano persone che lo affiancavano - i signori ma altro non posso riferire”, avendo il secondo riferito: “non ho CP_2
sentito quello che si dicevano, ho visto che parlavano tra di loro” ( peraltro, Pt_1 CP_2 CP_3
era stato indicato come dipendente anziano addetto alla gestione del dipendente nella fase del post- imballaggio).
Appare evidente che, in mancanza di allegazioni più precise e di prove circa le modalità ed i contenuti della formazione del lavoratore, l'onere della prova spettante al datore di lavoro non può dirsi adempiuto.
Si tratta infatti di un obbligo contrattuale, assunto dal datore di lavoro con il contratto sottoscritto il 9.7.2019 (il quale reca, come detto, nella copia in possesso del datore di lavoro, un piano formativo ben preciso - v. paragrafo “contenuti formativi”), rimasto completamente inattuato.
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui 4 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. per tutte Cass. , Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Nel caso di specie, la prova dell'adempimento dell'obbligo formativo non è stata fornita, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi sia stato solo formalmente qualificato come apprendistato, mentre invece di fatto si è data attuazione ad un ordinario rapporto di lavoro per lo svolgimento di mansioni di II livello (peraltro non contestato).
La S.C. ha di recente precisato che “benchè abbia flessibilizzato il regime della forma - richiesta ora solo ad probationem (art. 42,1 comma “il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova) - il d.lgs. n. 81/2015 non ha intaccato la rilevanza del requisito causale del contratto in discorso come risulta dall'art. 41,comma 1, il quale prevede che “ L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
L'obbligo formativo deve essere osservato con la redazione in forma scritta (a fini probatori) del piano formativo e il datore di lavoro che intende assumere un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente. Il datore di lavoro è poi obbligato a corrispondere all'apprendista, a fronte della prestazione lavorativa, non solo la controprestazione retributiva, ma anche la formazione necessaria ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale 1.9.- Il mancato rispetto dell'obbligo formativo comporta, pertanto, una deviazione dalla causa tipica che qualifica la speciale tipologia contrattuale costituita dall'apprendistato da cui consegue la nullità del contratto e la sua conversione nel tipo realmente esistente, dal momento che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane “la forma comune di rapporto di lavoro” anche nell'ordinamento delineato dal d.lgs. n. 81/2015 (art.1)”.
Sicché al lavoratore va riconosciuto “ex tunc” il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento al tipo contrattuale concretamente posto in essere.
Deve aggiungersi che parte resistente ha comunicato al lavoratore la scadenza del contratto per la data prevista, deducendo che, dal 21.3.2023, il lavoratore aveva inviato certificati medici quasi continuativamente e lamentando che, dal 27.9.2022, non si era più presentato sul luogo di lavoro nonostante la contestazione disciplinare dell'assenza.
In atti si rinvengono, in effetti, i certificati medici che coprono, più o meno continuativamente, il periodo 21.3.22-29.6.22 ; il lavoratore, inoltre, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio libero, che
5 dal 27.9.22 non si era più presentato al lavoro, per motivi di salute pur non inviando certificati medici.
Inoltre, deve evidenziarsi come dall'estratto contributivo si evinca che il datore di lavoro ha usufruito della Cassa Integrazione, con riferimento al ricorrente, per il periodo 1.7.22- 23.9.22.
In atti si rinviene altresì la lettera di contestazione disciplinare relativa all'assenza ingiustificata a partire dal 27.9.22, inviata al lavoratore e ricevuta il 6.10.2022.
In mancanza di altri elementi, deve ritenersi dunque che il lavoratore a partire dal 27.9.22 sia rimasto assente senza giustificazione, con la conseguenza che nulla è dovuto da tale data fino alla scadenza contratto del 9.1.2023 non avendo lo stesso reso la sua prestazione per causa a lui imputabile.
Sono stati comunque forniti, su richiesta dell'Ufficio, conteggi alternativi, che tengono conto nel calcolo delle differenze retributive sia dell'indennità di malattia, sia della cassa integrazione, sia dell'assenza ingiustificata.
Si osserva che le contestazioni relative al periodo di cassa integrazione 16.3.20 -31.5.20 non sono fondate in quanto la differenza richiesta è pari a “0,01”.
Purtuttavia, gli stessi vanno comunque rivisti, alla luce delle osservazioni di parte resistente e di quanto discusso in udienza (v. verbale in data odierna), nel senso che va sottratta la somma di
E.994,15 per il mese di settembre 2022, inserita prudenzialmente- per quanto si è appreso- dal consulente di parte ricorrente, che non era stato informato circa il pagamento (avvenuto) della indennità di cassa integrazione per tale mese, erogata dall'Inps e non contestata da parte ricorrente.
Ai fini della quantificazione del dovuto possono dunque utilizzarsi tali conteggi, sia pure depurati di voci non adeguatamente supportate da allegazioni e prove ( festività non godute , ferie , permessi non goduti) e della somma di E. 994,15 indicata per il mese di settembre 2022.
E' dovuta invece la 13ma (E.815,80).
Il totale della somma dovuta è pari ad E.17.091,78, di cui E.5.044,60 a titolo di TFR.
Il livello applicato non è contestato né è contestata la circostanza dello svolgimento della mansione di imballatore, rientrante nel II livello CCNL applicato.
In tali limiti la domanda può essere accolta.
6 Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato full- time con mansioni di livello II CCNL Tessile abbigliamento industria con decorrenza 10.7.2019 e cessazione 9.1.2023 e condanna parte resistente al pagamento della somma di E.17.091,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in E.3.500,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge , da distrarsi.
Roma 20.10.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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