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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16710 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48489/2023, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CARLA' STEFANO e DE PASCALIS MAURO
E
CP_1
con il patrocinio degli Avv.ti CARLA' STEFANO e DE PASCALIS MAURO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 20.07.22 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio (così riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito civile) dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sigg.ri CP_1
e in data 26.11.2016, trascritto al n. 00689, Parte I, serie 04, anno
[...] Parte_1
2016 degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Roma;
2) i ricorrenti, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento, avendo preventivamente risolto ogni rapporto patrimoniale ed economico in essere. 3) I ricorrenti dichiarano di aver percepito negli ultimi tre anni
i seguenti redditi: 2020 circa €. 42.000,00 netti - ANNO 2021 circa €. Parte_2
40.000,00 netti - ANNO 2022 circa €. 35.000,00 netti - ANNO 2020 circa Parte_1
€. 28.000,00 netti - ANNO 2021 circa €.30.000,00 netti - ANNO 2022 circa €. 28.000,00 netti 4) I ricorrenti dichiarano di rinunciare espressamente all'udienza di comparizione personale dinanzi al
Presidente del Tribunale e di volerla sostituirla con il deposito di note scritte, non avendo intenzione di riconciliarsi.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla osta allo scioglimento del matrimonio, in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 26.11.2016, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2016, n. 00689 , serie
04, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 25/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48489/2023, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CARLA' STEFANO e DE PASCALIS MAURO
E
CP_1
con il patrocinio degli Avv.ti CARLA' STEFANO e DE PASCALIS MAURO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.24, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 20.07.22 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio (così riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito civile) dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai sigg.ri CP_1
e in data 26.11.2016, trascritto al n. 00689, Parte I, serie 04, anno
[...] Parte_1
2016 degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Roma;
2) i ricorrenti, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento, avendo preventivamente risolto ogni rapporto patrimoniale ed economico in essere. 3) I ricorrenti dichiarano di aver percepito negli ultimi tre anni
i seguenti redditi: 2020 circa €. 42.000,00 netti - ANNO 2021 circa €. Parte_2
40.000,00 netti - ANNO 2022 circa €. 35.000,00 netti - ANNO 2020 circa Parte_1
€. 28.000,00 netti - ANNO 2021 circa €.30.000,00 netti - ANNO 2022 circa €. 28.000,00 netti 4) I ricorrenti dichiarano di rinunciare espressamente all'udienza di comparizione personale dinanzi al
Presidente del Tribunale e di volerla sostituirla con il deposito di note scritte, non avendo intenzione di riconciliarsi.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla osta allo scioglimento del matrimonio, in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 26.11.2016, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2016, n. 00689 , serie
04, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 25/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi