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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa FE EL PA, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
( e x a r t . 2 8 1 s e x i e s c . p . c . )
nella causa iscritta al n. R.G. 2256 dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Salvatore Daidone ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Trapani, nella via G. Titolo n. 30
Attrice
Contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Controparte_1
RT, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Formica n. 23
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premettendo di aver acquistato, Parte_1 il 24.5.1988, in regime di comunione legale con il defunto coniuge, un Controparte_2 bene immobile sito in Trapani, località Locogrande, iscritto al Catasto urbano del Comune di Trapani al foglio 125, part. 732, sub 3 e sub 4, oggi censito presso il Comune di
Misiliscemi al foglio 62, particella 430 e 732 sub 6 – ha agito in giudizio avverso il proprio figlio rappresentato al Tribunale che: Controparte_1
- il detto immobile è stato da sempre destinato a casa familiare;
- che dopo la morte del marito (avvenuta il 24.3.2011), la stessa ha accolto il convenuto presso tale abitazione, fornendogli ospitalità dopo la fine di una relazione sentimentale;
- che, frattanto incrinatisi i rapporti tra le parti, nonostante i reiterati inviti, il figlio si è rifiutato di lasciare l'abitazione, omettendo peraltro di contribuire in CP_1 alcun modo alle spese;
- che l'alta conflittualità dei rapporti tra le parti è stata tale da determinare la scelta dell'attrice di denunziare il figlio per maltrattamenti, nonché poi la scelta di allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare stante il timore di aggressioni fisiche e psicologiche da parte del convenuto.
In punto di diritto, parte attrice ha affermato il proprio diritto di abitazione ed uso esclusivo dell'immobile e del terreno pertinenziale ex art. 540, comma 2, c.c., e che il diritto di comproprietà del figlio, anch'egli erede del defunto non potrebbe Controparte_2 essere esercitato in assenza di un proprio consenso.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “Dichiari che l'abitazione e il terreno Parte_1 pertinenziale siti già nel Comune di Trapani, oggi Comune di Misiliscemi, via S. Clemente n° 48 in località Locogrande, iscritti rispettivamente al catasto urbano al fgl 62 particella 732 sub 6 e al catasto terreni al fgl 62 part. 430 del Comune di Misiliscemi costituiscono casa adibita a residenza familiare, casa coniugale, e terreno pertinenziale della predetta casa coniugale;
Dichiarare che alla morte del marito il figlio non abitava la casa coniugale e/o residenza familiare Dichiarare che ai sensi dell'art. 540, 2° CP_1 comma, c.c. che alla parte attrice, con la morte del marito , è riservato il diritto di Controparte_2 abitazione su detta casa adibita a residenza familiare e l'uso esclusivo dei mobili che la corredano nonché
l'uso esclusivo del terreno pertinenziale all'abitazione ; Dichiarare che il diritto di abitazione ( esclusivo ) e di uso dei mobili e del terreno pertinenziale è posto in via esclusiva in favore del coniuge odierna parte attrice
; Per gli effetti Dichiarare che il Signor in assenza del consenso della madre, non ha Controparte_1 alcun titolo e legittimazione per abitare/occupare detta abitazione e usare e occupare detto terreno pertinenziale contro la volontà negativa della madre .Condannare il Signor nato a [...]
Pantelleria il 17.5.1978, a lasciare immediatamente libera da cose e persone la predetta abitazione familiare/casa coniugale e il terreno pertinenziale ad essa abitazione in favore del godimento esclusivo della madre titolare del diritto di abitazione della casa coniugale e/o adibita a residenza familiare”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.2.2024, ha eccepito la Controparte_1 nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., per mancato rispetto del termine libero a comparire di 120 giorni tra il giorno della notifica della citazione e il giorno d'udienza indicata e per indicazione di un termine di costituzione inferiore rispetto a quello previsto dalla legge.
Rilevata la nullità della citazione con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.3.2024, il
Tribunale ha differito la prima udienza di comparizione.
Costituendosi in giudizio con comparsa dell'1.7.2024, ha avversato le Controparte_1 deduzioni poste a fondamento della domanda di parte attrice, di cui ha chiesto l'integrale
2 rigetto. In particolare, non contestando che l'immobile in questione costituisse la casa familiare al tempo della morte del padre, ha precisato di esser stato invitato dalla madre a risiedere presso il detto immobile, stante lo stato di indigenza e di debolezza psicologica in cui versava dopo la cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio. Ha contestato di aver avuto contegni maltrattanti e vessatori nei confronti dell'atrice, producendo a supporto la sentenza di assoluzione dal reato di maltrattamenti ex art.572 c.p., ed affermando di godere dell'immobile in questione in quanto comproprietario per la quota di
1/15, pervenutagli per successione paterna.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “respingere tutte le domande formulate da Controparte_1 parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto”.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281- sexies cpc, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusive, e viene ora in decisione.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti e verificato il rispetto della condizione di procedibilità dell'azione (cfr. verbale negativo di mediazione allegato all'atto di citazione), osserva il Tribunale che nella fattispecie per cui è causa assume valore centrale la norma di cui all' art. 540 co. 2 c.c., in base al quale: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Va, sul punto, rilevato che i diritti contemplati dalla suddetta norma - posti a tutela dell'interesse, non solo economico, ma anche morale del coniuge superstite a permanere nell'abitazione familiare - si costituiscono automaticamente ed ipso iure al momento dell'apertura della successione.
Come oramai da tempo sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, vi è, peraltro, assoluta indipendenza tra la qualifica di erede e l'acquisto del diritto di abitazione e d'uso mobili, costituendo oggetto di un prelegato ex lege (cfr. sul punto Cass. S.U.
4847/2013; Cass. 8400/2019).
Va, infine, precisato che il diritto di abitazione che la legge riserva al coniuge superstite può aver ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale (cfr. da ultimo Cass. 7128/2023).
3 Orbene, sul punto, parte convenuta non contesta la spettanza dei diritti riservati al coniuge ex art. 540 co. 2 c.c. in favore dell'attrice, né tantomeno contesta – ma al contrario, conferma - che l'immobile oggetto di causa sia stato destinato, sino al tempo della morte del a residenza familiare. Controparte_2
È dunque pacifica la sussistenza dei presupposti per l'acquisto dei diritti del coniuge sull'immobile in capo alla , non essendo peraltro controverso che il detto bene fosse Pt_1 in comproprietà della stessa e del de cuius.
Come chiarito di recente da Cass. n. 12042/2020, l'automaticità dell'acquisto dei diritti del coniuge superstite fa sì che, sin dall'apertura della successione legittima, sia compresa nella comunione ereditaria la sola nuda proprietà dell'alloggio. È stato, infatti, in motivazione, chiaramente affermato che “I coeredi, nudi proprietari, non hanno diritti dipendenti dal mancato godimento dell'immobile, che compete al coniuge”.
Il diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ex art. 540 c.c., prevale, in definitiva, sui diritti spettanti agli altri eredi, che non possono avanzare domanda di godimento, sia pure parziario, della casa familiare, sicché a nulla rileva il dato che il convenuto sia comproprietario pro quota del detto immobile in forza della successione paterna. Va, dunque, riconosciuta la legittimità della pretesa avanzata in questa sede dalla , in Pt_1 quanto espressione dell'esercizio dello ius excludendi alios dalla casa adibita a residenza familiare.
Deve, infine, sottolinearsi che alcun rilievo può attribuirsi al fatto che la si sia Pt_1 allontanata per un periodo (neppure correttamente collocato nel tempo) dall'immobile in questione, posto che tale contegno, lungi dall'esprimere la volontà di rinunziare al diritto di abitazione sulla casa e di uso dei mobili, appare solo la conseguenza di situazioni contingenti connesse alle pacifiche e documentate criticità e conflittualità nei rapporti con l'odierno convenuto, al quale la stessa ha, inizialmente, fornito ospitalità. Ed infatti, dagli atti del procedimento penale celebrato a carico del convenuto e dalla stessa lettura della sentenza di assoluzione si rende evidente il ricorrere di situazioni di elevata conflittualità che hanno impedito la prosecuzione della coabitazione tra le odierne parti in causa, pur permanendo integra la volontà della di esercitare il proprio diritto di abitazione sulla Pt_1 casa.
In definitiva, accertato che l'abitazione e il terreno pertinenziale siti nel Comune di
Misiliscemi, via S. Clemente n° 48 in località Locogrande, iscritti rispettivamente al catasto urbano al fgl 62 particella 732 sub 6 e al catasto terreni al fgl 62 part. 430 del Comune di
Misiliscemi costituiscono oggetto del diritto di abitazione dell'attrice ex art. 540, comma 2,
4 c.c., va condannato al rilascio immediato del suddetto immobile libero Controparte_1 da cose e persone.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario, in conformità al principio secondo cui “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (cfr. Cass.
25653/2020)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 rilasciare immediatamente in favore di l'immobile sito nel Comune Parte_1 di Misiliscemi, via S. Clemente n° 48 (iscritto catasto al fgl 62 particella 732 sub 6
e part. 430) libero da cose e persone;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 14.10.2025
Il Giudice
FE EL PA
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