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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2024, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli nella persona della dr. Maria Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14803 del 202, aventi ad oggetto: graduatoria, vertente
TRA
rapp.to e dif. dall'Avv Domenico Naso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., rap,ta e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe premesso di essere dipendente del
, agiva nei confronti della resistente chiedendo a questo Giudice di : Controparte_1 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Ordinanza del n. 60 del Controparte_1
10.07.2020 avente ad oggetto le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ove ha stabilito all'art. 15, comma 6, che: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina..” nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 26.03.2001 al 25.01.2002; 2. Per l'effetto: all'Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia attribuendo al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal
26.03.2001 al 25.01.2002;
1
3. Ordinare inoltre alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati per la classe di concorso “A028”. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In punto di fatto rilevava di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria A028
(Matematica e scienze) e di avere a prestato il servizio militare di leva nel periodo compreso dal 26.03.2001 al 25.01.2002.
Dichiarava di avere presentato il 18 maggio del 2022 la domanda telematica di inclusione nella graduatoria provinciale di seconda fascia (Provincia di Napoli), per la classe di concorso A028
“Matematica e scienze” e lamentava che il non gli avesse attribuito il punteggio in virtù CP_1 del OM n. 60 del 10.07.2020. In diritto, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 la violazione dell'art. 52 della Costituzione. Si costituiva la resistente che contestava in fatto ed in diritto quanto affermato. All'esito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa. In punto di fatto sono incontestate le circostanze poste a base del ricorso.
In punto di diritto art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare
- e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Come di recente precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 8586 del 2024 “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Ne consegue quindi secondo quanto sostenuto dai Giudici di legittimità e fatto proprio da chi scrive: “che lungo tale linea interpretativa in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art.
2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
2 Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni va disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 15 OM n. 60 del 10.07.2020 che dispone diversamente e va ordinato al di CP_1 riconoscere il punteggio richiesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
. 1) Ordina al resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al CP_1 ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia attribuendo al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti,
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 liquidata in € 2.500,00 oltre IVA CPA, spese forfettarie e CU con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Napoli 8 maggio 2024 IL GL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli nella persona della dr. Maria Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14803 del 202, aventi ad oggetto: graduatoria, vertente
TRA
rapp.to e dif. dall'Avv Domenico Naso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., rap,ta e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 31 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe premesso di essere dipendente del
, agiva nei confronti della resistente chiedendo a questo Giudice di : Controparte_1 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Ordinanza del n. 60 del Controparte_1
10.07.2020 avente ad oggetto le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ove ha stabilito all'art. 15, comma 6, che: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina..” nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 26.03.2001 al 25.01.2002; 2. Per l'effetto: all'Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia attribuendo al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal
26.03.2001 al 25.01.2002;
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3. Ordinare inoltre alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati per la classe di concorso “A028”. Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In punto di fatto rilevava di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria A028
(Matematica e scienze) e di avere a prestato il servizio militare di leva nel periodo compreso dal 26.03.2001 al 25.01.2002.
Dichiarava di avere presentato il 18 maggio del 2022 la domanda telematica di inclusione nella graduatoria provinciale di seconda fascia (Provincia di Napoli), per la classe di concorso A028
“Matematica e scienze” e lamentava che il non gli avesse attribuito il punteggio in virtù CP_1 del OM n. 60 del 10.07.2020. In diritto, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958 la violazione dell'art. 52 della Costituzione. Si costituiva la resistente che contestava in fatto ed in diritto quanto affermato. All'esito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa. In punto di fatto sono incontestate le circostanze poste a base del ricorso.
In punto di diritto art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare
- e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Come di recente precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 8586 del 2024 “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Ne consegue quindi secondo quanto sostenuto dai Giudici di legittimità e fatto proprio da chi scrive: “che lungo tale linea interpretativa in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art.
2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
2 Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni va disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 15 OM n. 60 del 10.07.2020 che dispone diversamente e va ordinato al di CP_1 riconoscere il punteggio richiesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
. 1) Ordina al resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al CP_1 ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia attribuendo al ricorrente, per la classe di concorso “A028”, il punteggio di 12 punti,
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 liquidata in € 2.500,00 oltre IVA CPA, spese forfettarie e CU con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Napoli 8 maggio 2024 IL GL
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