TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4295/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4295/2019 r.g. promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriano De Parte_1 C.F._1
Gironimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ausonia Via Orfanotrofio n.19…...Attrice
contro nato in [...] il [...] ……………………….…………...….Convenuto Controparte_1
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello ed Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia Via Marziale n.13 …………….…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2
deducendo di aver, il giorno 11 luglio 2018 verso le ore 16,30, parcheggiato la Controparte_1
propria autovettura Peugeot 206, tg. DE793WY, in Formia (LT), ai margini della strada, direzione mare, tra via Passaturo e Via Foce, in zona urbana, dove erano parcheggiate numerose vetture, nei pagina 1 di 6 pressi di un terreno incolto con canneto e sterpaglie, in comproprietà dei convenuti, in C.F. al Foglio
17, particella 244. La ha riferito che dal suddetto terreno si propagava un incendio le cui Pt_1
fiamme raggiungevano il margine della strada ove era parcheggiata la propria autovettura che andava in fiamme e sul posto intervenivano la Polizia di Stato, Vigili del Fuoco di Gaeta, Polizia Municipale di
Formia che redigevano rapporto. In particolare, la Polizia Municipale di Formia elevava in danno di verbale di accertamento n. 36 per violazione dell'ordinanza sindacale n. 32709 del Controparte_1
1 gennaio 2016, con sanzione di € 200,00. A seguito dell'incendio, l'autovettura Peugeot, del valore di
€ 4.000,00, fu rottamata perché inservibile e l'attrice noleggiò, per necessità lavorative, un'autovettura sostenendo una spesa di € 125,00. La ha affermato, altresì, che all'interno dell'auto incendiata Pt_1
si trovava una macchina fotografica professionale del valore di € 2.700,00 che era stata acquistata dalla medesima dell'ex marito e ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare Persona_1
l'esclusiva responsabile dei convenuti e in ordine alla Controparte_1 Controparte_2
produzione dell'evento dannoso, indicato in premessa e per l'effetto condannarli, in qualità di
proprietari e custodi del terreno, dove si è sviluppato l'incendio, a causa di sterpaglie e canneto, i cui
proprietari erano tenuti alla manutenzione e custodia del bene, con pulizia periodica del terreno, al
risarcimento dei danni subiti alla vettura, per € 4.000,00, compreso di rottamazione e carroattrezzi
intestata a , macchina fotografica professionale con obiettivo € 2.700,00, Parte_1
spese di noleggio € 125,00 spese di mediazione € 50,00, per la somma complessiva di € 6.875,00, o
alla maggiore o minore che il Giudice adito riterrà, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì al
saldo”.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notificazione Controparte_2
eseguita nei confronti di perché deceduto in data 8 agosto 2019, ovvero prima della Controparte_1
richiesta di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 11 novembre 2019, e la conseguente nullità
insanabile del giudizio. Nel merito, ella ha invocato il caso fortuito deducendo di aver denunciato l'incendio ai Carabinieri di Formia in data 27 luglio 2018 perché riferibile a comportamento di ignoti e pagina 2 di 6 ha, altresì, rappresentato che la aveva contribuito al verificarsi del danno per aver parcheggiato Pt_1
l'auto nonostante la presenza di segnaletica di divieto di sosta con obbligo di rimozione coattiva;
la ha, poi, sostenuto di aver sempre provveduto a tenere pulito l'appezzamento di terreno CP_1
unitamente al fratello . Ella, inoltre, ha contestato la presenza della macchina Controparte_1
fotografica all'interno dell'autovettura e il quantum della pretesa e ha concluso chiedendo:
“Preliminarmente ed in rito, dichiararsi l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione al sig.
, siccome già deceduto al dì della notifica, e dichiararsi estinto il presente giudizio, Controparte_1
col favore delle spese. In via subordinata, rigettarsi la domanda come proposta, sussistendo carenza di
legittimazione passiva della convenuta siccome non a lei imputabile l'evento per cui è causa, come in
premessa esplicitato e, pertanto, non provato in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum. In via ancor
più subordinata, ed ove ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta, dichiararsi la
corresponsabilità dell'attrice, la quale, con il suo comportamento illecito, ha contribuito
all'aggravamento dei danni. Vittoria ovvero compensazione delle competenze e spese del presente
giudizio”.
All'udienza virtuale del 4 marzo 2021, il Giudice ha ritenuto non sussistente alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi di quale comproprietario Controparte_1
dell'immobile oggetto di causa, e, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha istruito la causa con prova documentale e per testi.
All'udienza virtuale del 11 giugno 2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente, deve esser rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per inesistenza della notifica nei confronti di : questo Giudice richiama l'ordinanza del 4 marzo 2021. Il Controparte_1
giudizio deve, pertanto, ritenersi validamente instaurato nei confronti della sola coobbligata CP_2
perché litisconsorte facoltativa: l'inesistenza della notifica nei confronti di una delle parti già
[...]
defunta, come nel caso di specie, non può coinvolgere le sorti dell'intero giudizio. pagina 3 di 6 Nel merito, per questo Giudice la domanda attorea deve esser accolta parzialmente nel quantum.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass. ordinanza n.18518/2024).Ciò posto, nella circostanza, è stato elevato in danno di , quale comproprietario del terreno e coobbligato in solido, verbale di Controparte_1
accertamento n. 36 di violazione dell'ordinanza sindacale n.32709 perché “non provvedeva a diserbare
e tenere pulito il proprio appezzamento di terreno, così come prescritto dalla predetta ordinanza”,
situazione dei luoghi riscontrata anche nei rilievi fotografici effettuati dalle Autorità intervenute. Tali
evidenze documentali hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
Brigadiere di Polizia Locale intervenuto sul posto. Con riguardo alla posizione della convenuta la prova del caso fortuito non può ritenersi raggiunta sul solo presupposto della Controparte_2
denuncia contro ignoti del 27 luglio 2018 perché trattasi di dichiarazione unilaterale, proveniente dalla medesima parte che nulla ha dimostrato sul relativo esito. Inoltre, la circostanza che la convenuta abbia sempre provveduto alla pulizia dell'appezzamento di terreno è smentita dalle attività delle Autorità
intervenute, che hanno accertato la presenza delle sterpaglie e del canneto che, nel periodo estivo in cui si è verificato l'evento, costituiscono, per l'appunto, pericolo di incendio.
Il parcheggio in divieto di sosta e in zona rimozione da parte della non esclude il caso fortuito: Pt_1
non è emerso che il divieto in questione fosse rivolto ad avvertire gli utenti della strada sulla possibile situazione di pericolo per l'incolumità pubblica derivante dal rischio incendio. Nel caso di specie, la non ha avuto alcuna possibilità di valutare il pericolo di incendio: la causa del danno non Pt_1
poteva esserle nota, neppure usando l'ordinaria diligenza, perché non c'era alcuna circostanza che potesse indurla a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi;
all'origine di tutta la vicenda c'è
l'omissione della , consistita nella mancata ottemperanza all'ordine del di tagliare il CP_1 CP_3
canneto e di diserbarlo, comportamento che può configurare anche una colpa. pagina 4 di 6 Circa i danni subiti dall'autovettura, l'attrice ha quantificato la somma di € 4.000,00 quale valore compreso di rottamazione, senza fornire una valutazione di stima e ogni altro riferimento (anno di immatricolazione, il modello e versione del veicolo stesso, allestimenti particolari, numero di proprietari, i km percorsi, lo stato d'uso generale), necessario ai fini della determinazione del valore commerciale dell'auto al momento dell'evento. Deve, comunque, rilevarsi che il danno è stato oggettivamente accertato: l'autovettura è stata rottamata in data 19 luglio 2018, a seguito all'evento lamentato del 11 luglio 2018 e in occasione del quale è stato constatato dalle Autorità intervenute che la
Peugeot tg DE793WY è andata a fuoco a causa delle fiamme, che dal terreno si sono propagate fino al margine della strada. Ciò posto, questo Giudice intende procedere a una liquidazione equitativa dei danni riportati dall'autovettura, inutilizzabile per i motivi anzidetti, nella misura di € 2.000,00
compresa la rottamazione, oltre il danno emergente documentato dall'attrice, pari ad € 125,00 per la spesa di noleggio di un'altra auto , da liquidarsi in complessivi € 2.125,00.
Nulla può riconoscersi a titolo di risarcimento per la macchina fotografica non essendo stata fornita prova alcuna circa la effettiva presenza all'interno dell'autovettura: l'unico teste escusso su tale circostanza, ha dichiarato di conoscere circostanza non perché appresa Persona_1
direttamente, ma perché riferitagli dalla attrice;
inoltre, nulla è stato accertato dalle Autorità intervenute sul posto nella immediatezza dei fatti.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, con riferimento al valore definitivamente accertato di € 2.125,00, oltre la somma di € 50,00 quale spesa per il procedimento di mediazione a titolo di esborso ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: possono applicarsi i parametri minimi per l'esiguità della somma accertata e il rigetto di parte delle domande.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DISPONE pagina 5 di 6 l'estromissione dal giudizio di Parte_2
[...]
parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
NN
al risarcimento dei danni in favore di nella misura di Controparte_2 Parte_1
€ 2.125,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 1592,00 di cui € 1.278,00 per compenso ed € 314,00 per
[...]
esborsi di giudizio e mediazione, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cassino, 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4295/2019 r.g. promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriano De Parte_1 C.F._1
Gironimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ausonia Via Orfanotrofio n.19…...Attrice
contro nato in [...] il [...] ……………………….…………...….Convenuto Controparte_1
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello ed Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia Via Marziale n.13 …………….…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2
deducendo di aver, il giorno 11 luglio 2018 verso le ore 16,30, parcheggiato la Controparte_1
propria autovettura Peugeot 206, tg. DE793WY, in Formia (LT), ai margini della strada, direzione mare, tra via Passaturo e Via Foce, in zona urbana, dove erano parcheggiate numerose vetture, nei pagina 1 di 6 pressi di un terreno incolto con canneto e sterpaglie, in comproprietà dei convenuti, in C.F. al Foglio
17, particella 244. La ha riferito che dal suddetto terreno si propagava un incendio le cui Pt_1
fiamme raggiungevano il margine della strada ove era parcheggiata la propria autovettura che andava in fiamme e sul posto intervenivano la Polizia di Stato, Vigili del Fuoco di Gaeta, Polizia Municipale di
Formia che redigevano rapporto. In particolare, la Polizia Municipale di Formia elevava in danno di verbale di accertamento n. 36 per violazione dell'ordinanza sindacale n. 32709 del Controparte_1
1 gennaio 2016, con sanzione di € 200,00. A seguito dell'incendio, l'autovettura Peugeot, del valore di
€ 4.000,00, fu rottamata perché inservibile e l'attrice noleggiò, per necessità lavorative, un'autovettura sostenendo una spesa di € 125,00. La ha affermato, altresì, che all'interno dell'auto incendiata Pt_1
si trovava una macchina fotografica professionale del valore di € 2.700,00 che era stata acquistata dalla medesima dell'ex marito e ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare Persona_1
l'esclusiva responsabile dei convenuti e in ordine alla Controparte_1 Controparte_2
produzione dell'evento dannoso, indicato in premessa e per l'effetto condannarli, in qualità di
proprietari e custodi del terreno, dove si è sviluppato l'incendio, a causa di sterpaglie e canneto, i cui
proprietari erano tenuti alla manutenzione e custodia del bene, con pulizia periodica del terreno, al
risarcimento dei danni subiti alla vettura, per € 4.000,00, compreso di rottamazione e carroattrezzi
intestata a , macchina fotografica professionale con obiettivo € 2.700,00, Parte_1
spese di noleggio € 125,00 spese di mediazione € 50,00, per la somma complessiva di € 6.875,00, o
alla maggiore o minore che il Giudice adito riterrà, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì al
saldo”.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notificazione Controparte_2
eseguita nei confronti di perché deceduto in data 8 agosto 2019, ovvero prima della Controparte_1
richiesta di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 11 novembre 2019, e la conseguente nullità
insanabile del giudizio. Nel merito, ella ha invocato il caso fortuito deducendo di aver denunciato l'incendio ai Carabinieri di Formia in data 27 luglio 2018 perché riferibile a comportamento di ignoti e pagina 2 di 6 ha, altresì, rappresentato che la aveva contribuito al verificarsi del danno per aver parcheggiato Pt_1
l'auto nonostante la presenza di segnaletica di divieto di sosta con obbligo di rimozione coattiva;
la ha, poi, sostenuto di aver sempre provveduto a tenere pulito l'appezzamento di terreno CP_1
unitamente al fratello . Ella, inoltre, ha contestato la presenza della macchina Controparte_1
fotografica all'interno dell'autovettura e il quantum della pretesa e ha concluso chiedendo:
“Preliminarmente ed in rito, dichiararsi l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione al sig.
, siccome già deceduto al dì della notifica, e dichiararsi estinto il presente giudizio, Controparte_1
col favore delle spese. In via subordinata, rigettarsi la domanda come proposta, sussistendo carenza di
legittimazione passiva della convenuta siccome non a lei imputabile l'evento per cui è causa, come in
premessa esplicitato e, pertanto, non provato in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum. In via ancor
più subordinata, ed ove ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta, dichiararsi la
corresponsabilità dell'attrice, la quale, con il suo comportamento illecito, ha contribuito
all'aggravamento dei danni. Vittoria ovvero compensazione delle competenze e spese del presente
giudizio”.
All'udienza virtuale del 4 marzo 2021, il Giudice ha ritenuto non sussistente alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi di quale comproprietario Controparte_1
dell'immobile oggetto di causa, e, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha istruito la causa con prova documentale e per testi.
All'udienza virtuale del 11 giugno 2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente, deve esser rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per inesistenza della notifica nei confronti di : questo Giudice richiama l'ordinanza del 4 marzo 2021. Il Controparte_1
giudizio deve, pertanto, ritenersi validamente instaurato nei confronti della sola coobbligata CP_2
perché litisconsorte facoltativa: l'inesistenza della notifica nei confronti di una delle parti già
[...]
defunta, come nel caso di specie, non può coinvolgere le sorti dell'intero giudizio. pagina 3 di 6 Nel merito, per questo Giudice la domanda attorea deve esser accolta parzialmente nel quantum.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass. ordinanza n.18518/2024).Ciò posto, nella circostanza, è stato elevato in danno di , quale comproprietario del terreno e coobbligato in solido, verbale di Controparte_1
accertamento n. 36 di violazione dell'ordinanza sindacale n.32709 perché “non provvedeva a diserbare
e tenere pulito il proprio appezzamento di terreno, così come prescritto dalla predetta ordinanza”,
situazione dei luoghi riscontrata anche nei rilievi fotografici effettuati dalle Autorità intervenute. Tali
evidenze documentali hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
Brigadiere di Polizia Locale intervenuto sul posto. Con riguardo alla posizione della convenuta la prova del caso fortuito non può ritenersi raggiunta sul solo presupposto della Controparte_2
denuncia contro ignoti del 27 luglio 2018 perché trattasi di dichiarazione unilaterale, proveniente dalla medesima parte che nulla ha dimostrato sul relativo esito. Inoltre, la circostanza che la convenuta abbia sempre provveduto alla pulizia dell'appezzamento di terreno è smentita dalle attività delle Autorità
intervenute, che hanno accertato la presenza delle sterpaglie e del canneto che, nel periodo estivo in cui si è verificato l'evento, costituiscono, per l'appunto, pericolo di incendio.
Il parcheggio in divieto di sosta e in zona rimozione da parte della non esclude il caso fortuito: Pt_1
non è emerso che il divieto in questione fosse rivolto ad avvertire gli utenti della strada sulla possibile situazione di pericolo per l'incolumità pubblica derivante dal rischio incendio. Nel caso di specie, la non ha avuto alcuna possibilità di valutare il pericolo di incendio: la causa del danno non Pt_1
poteva esserle nota, neppure usando l'ordinaria diligenza, perché non c'era alcuna circostanza che potesse indurla a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi;
all'origine di tutta la vicenda c'è
l'omissione della , consistita nella mancata ottemperanza all'ordine del di tagliare il CP_1 CP_3
canneto e di diserbarlo, comportamento che può configurare anche una colpa. pagina 4 di 6 Circa i danni subiti dall'autovettura, l'attrice ha quantificato la somma di € 4.000,00 quale valore compreso di rottamazione, senza fornire una valutazione di stima e ogni altro riferimento (anno di immatricolazione, il modello e versione del veicolo stesso, allestimenti particolari, numero di proprietari, i km percorsi, lo stato d'uso generale), necessario ai fini della determinazione del valore commerciale dell'auto al momento dell'evento. Deve, comunque, rilevarsi che il danno è stato oggettivamente accertato: l'autovettura è stata rottamata in data 19 luglio 2018, a seguito all'evento lamentato del 11 luglio 2018 e in occasione del quale è stato constatato dalle Autorità intervenute che la
Peugeot tg DE793WY è andata a fuoco a causa delle fiamme, che dal terreno si sono propagate fino al margine della strada. Ciò posto, questo Giudice intende procedere a una liquidazione equitativa dei danni riportati dall'autovettura, inutilizzabile per i motivi anzidetti, nella misura di € 2.000,00
compresa la rottamazione, oltre il danno emergente documentato dall'attrice, pari ad € 125,00 per la spesa di noleggio di un'altra auto , da liquidarsi in complessivi € 2.125,00.
Nulla può riconoscersi a titolo di risarcimento per la macchina fotografica non essendo stata fornita prova alcuna circa la effettiva presenza all'interno dell'autovettura: l'unico teste escusso su tale circostanza, ha dichiarato di conoscere circostanza non perché appresa Persona_1
direttamente, ma perché riferitagli dalla attrice;
inoltre, nulla è stato accertato dalle Autorità intervenute sul posto nella immediatezza dei fatti.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, con riferimento al valore definitivamente accertato di € 2.125,00, oltre la somma di € 50,00 quale spesa per il procedimento di mediazione a titolo di esborso ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: possono applicarsi i parametri minimi per l'esiguità della somma accertata e il rigetto di parte delle domande.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DISPONE pagina 5 di 6 l'estromissione dal giudizio di Parte_2
[...]
parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
NN
al risarcimento dei danni in favore di nella misura di Controparte_2 Parte_1
€ 2.125,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 1592,00 di cui € 1.278,00 per compenso ed € 314,00 per
[...]
esborsi di giudizio e mediazione, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cassino, 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6