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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: AR IE Presidente CE ES Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4275/2024, vertente
(ROMA, 28/10/1978) e (ROMA, 25/08/1970), entrambi con il Parte_1 Parte_2
BRIZIO CASTELLANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Ragioni di a d I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ orz in data 7.1.2025 è stata pubblicata sentenza non definitiva di separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. La casa coniugale è assegnata alla moglie, di proprietà della di lei madre. Il marito se ne è già allontanato, con i propri effetti e beni personali.
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile di Roma Capitale. Con spese di giudizio interamente compensate tra le Parti”
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, fermo restando che il riferimento alla assegnazione della casa familiare deve intendersi nel senso che la medesima rimarrà nella disponibilità della moglie.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4275/2024 R.G.A.C., così decide:
scioglimento del m o in Roma in data 25/02/2022 tra Pt_1
(ROMA, 28/10/1978) e (ROMA, 25/08/1970) trascritto nel Regi
[...] Parte_2 imonio del Comune 1, Parte I, Serie 13, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 23/09/2025
La giudice est. La Presidente
CE ES AR IE
così composto: AR IE Presidente CE ES Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4275/2024, vertente
(ROMA, 28/10/1978) e (ROMA, 25/08/1970), entrambi con il Parte_1 Parte_2
BRIZIO CASTELLANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Ragioni di a d I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ orz in data 7.1.2025 è stata pubblicata sentenza non definitiva di separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. La casa coniugale è assegnata alla moglie, di proprietà della di lei madre. Il marito se ne è già allontanato, con i propri effetti e beni personali.
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile di Roma Capitale. Con spese di giudizio interamente compensate tra le Parti”
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, fermo restando che il riferimento alla assegnazione della casa familiare deve intendersi nel senso che la medesima rimarrà nella disponibilità della moglie.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4275/2024 R.G.A.C., così decide:
scioglimento del m o in Roma in data 25/02/2022 tra Pt_1
(ROMA, 28/10/1978) e (ROMA, 25/08/1970) trascritto nel Regi
[...] Parte_2 imonio del Comune 1, Parte I, Serie 13, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 23/09/2025
La giudice est. La Presidente
CE ES AR IE