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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 28 ottobre 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 6332/2019 R.G.E. vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via Consolare Pompea, 419, presso lo studio degli avv.ti Carolina OS e
AL OS che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
C.F. , con sede legale in Milano, Piazza Meda, 4, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via San Sebastiano, 9 presso lo studio dell'avv. Mariano Campo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
OGGETTO: mutuo, usura, ammortamento alla francese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 6332/2019 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Mariano Campo nell'interesse di (parte convenuta); Controparte_1
- Avv. AL OS nell'interesse di (parte attrice); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con atto di citazione depositato in data 5.12.2019, premesso di aver sottoscritto Parte_1 in data 28.4.2008 con la un contratto di mutuo ipotecario n. 2021889, poi Controparte_2 rinegoziato in data 26.2.2014, conveniva in giudizio il (succeduto alla Controparte_1 [...]
, rilevando l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'applicazione del metodo Controparte_2 di ammortamento alla francese e chiedendo la condanna al pagamento delle spese, anche a norma dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2020, si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo Controparte_1
ceduto pro soluto alla il credito vantato nei confronti di e, nel merito, Controparte_3 Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e all'udienza cartolare del
28.10.2025 il Giudice emetteva la seguente sentenza.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca convenuta.
Come noto, al cessionario del credito possono essere sollevate le sole eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzare la pretesa creditoria, ma non possono essere promosse domande restitutorie per asseriti vizi genetici del rapporto, la titolarità del rapporto rimanendo, anche dopo la cessione del credito, in capo alla sola cedente. Nella cessione dei crediti in blocco, infatti, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti oggetto di cessione, e non nei singoli rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti ceduti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto,
(…), poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III Civile, n. 17727/2018).
2 Conseguentemente, le domande oggetto del presente giudizio sono state correttamente proposte non già nei confronti della cessionaria ( , in quanto appunto estranea al rapporto Controparte_3 contrattuale sottostante, bensì nei confronti della cedente ( . CP_1
Nel merito, parimenti infondata è l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma
1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del
Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
TA FI.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, disposta ed espletata nel corso del giudizio, è emerso che il tasso corrispettivo pattuito tra le parti ammontava al 5,85%, mentre il tasso di mora era stato convenuto nella misura corrispondente al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, raggiungendo così il valore del 7,85%.
Il consulente ha altresì accertato che il TEG indicato in contratto e ricalcolato secondo i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili risultava pari al 6,928%. Sommando a tale percentuale la maggiorazione per interessi moratori del 2%, il tasso effettivo complessivo si attestava all'8,928%, dunque in ogni caso inferiore alla soglia d'usura fissata per il periodo di riferimento dalla Banca
d'Italia, pari al 9,060%.
Non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze dell'espletata CTU in quanto la stessa si fonda su accertamenti tecnici coerenti e conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli interessi di mora contrattuali, pertanto, non hanno superato – al tempo della pattuizione – la soglia antiusura prevista per il tipo di operazione in esame, né alla luce dei principi affermati dalla
Corte di cassazione nell'ultimo arresto giurisprudenziale (Cass., S.U. n. 19597/2020), né ponendo a confronto diretto il tasso di mora applicato con il tasso soglia vigente, senza operare alcun incremento o maggiorazione.
3 Alla luce di tali condivisibili risultanze peritali, deve concludersi che i tassi di interesse applicati al contratto di mutuo oggetto di causa non hanno mai superato i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di usura, né al momento della stipulazione né in occasione della successiva rinegoziazione.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione del piano di ammortamento «alla francese», caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse
“composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo, infatti, non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ed invero, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. Civ.,
19.3.2025, n. 7382).
Non vi sono poi presupposti per disporre il richiamo del CTU, al fine di rispondere agli ulteriori quesiti articolati dal CTP di parte attrice, sia perché la relazione del CTU è di per sé esaustiva, sia perché la nuova consulenza si rivelerebbe esplorativa in relazione al quesito formulato da parte attrice
4 (“valutare gli effetti della decadenza del beneficiario dal termine in presenza di un mutuo alla francese”).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, morali e materiali, causati dall'illecito.
In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non solo l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali non ha trovato accoglimento, ma non sussistono neanche sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno. L'attrice, infatti, non ha provato uno specifico pregiudizio che avrebbe subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da devono essere Parte_1 rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6332/2019 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 28.10.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
5
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 28 ottobre 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 6332/2019 R.G.E. vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via Consolare Pompea, 419, presso lo studio degli avv.ti Carolina OS e
AL OS che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
C.F. , con sede legale in Milano, Piazza Meda, 4, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via San Sebastiano, 9 presso lo studio dell'avv. Mariano Campo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-convenuto-
OGGETTO: mutuo, usura, ammortamento alla francese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 6332/2019 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Mariano Campo nell'interesse di (parte convenuta); Controparte_1
- Avv. AL OS nell'interesse di (parte attrice); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con atto di citazione depositato in data 5.12.2019, premesso di aver sottoscritto Parte_1 in data 28.4.2008 con la un contratto di mutuo ipotecario n. 2021889, poi Controparte_2 rinegoziato in data 26.2.2014, conveniva in giudizio il (succeduto alla Controparte_1 [...]
, rilevando l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'applicazione del metodo Controparte_2 di ammortamento alla francese e chiedendo la condanna al pagamento delle spese, anche a norma dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2020, si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo Controparte_1
ceduto pro soluto alla il credito vantato nei confronti di e, nel merito, Controparte_3 Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e all'udienza cartolare del
28.10.2025 il Giudice emetteva la seguente sentenza.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca convenuta.
Come noto, al cessionario del credito possono essere sollevate le sole eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzare la pretesa creditoria, ma non possono essere promosse domande restitutorie per asseriti vizi genetici del rapporto, la titolarità del rapporto rimanendo, anche dopo la cessione del credito, in capo alla sola cedente. Nella cessione dei crediti in blocco, infatti, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti oggetto di cessione, e non nei singoli rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti ceduti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto,
(…), poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. III Civile, n. 17727/2018).
2 Conseguentemente, le domande oggetto del presente giudizio sono state correttamente proposte non già nei confronti della cessionaria ( , in quanto appunto estranea al rapporto Controparte_3 contrattuale sottostante, bensì nei confronti della cedente ( . CP_1
Nel merito, parimenti infondata è l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma
1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del
Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
TA FI.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, disposta ed espletata nel corso del giudizio, è emerso che il tasso corrispettivo pattuito tra le parti ammontava al 5,85%, mentre il tasso di mora era stato convenuto nella misura corrispondente al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, raggiungendo così il valore del 7,85%.
Il consulente ha altresì accertato che il TEG indicato in contratto e ricalcolato secondo i criteri normativi e giurisprudenziali applicabili risultava pari al 6,928%. Sommando a tale percentuale la maggiorazione per interessi moratori del 2%, il tasso effettivo complessivo si attestava all'8,928%, dunque in ogni caso inferiore alla soglia d'usura fissata per il periodo di riferimento dalla Banca
d'Italia, pari al 9,060%.
Non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze dell'espletata CTU in quanto la stessa si fonda su accertamenti tecnici coerenti e conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli interessi di mora contrattuali, pertanto, non hanno superato – al tempo della pattuizione – la soglia antiusura prevista per il tipo di operazione in esame, né alla luce dei principi affermati dalla
Corte di cassazione nell'ultimo arresto giurisprudenziale (Cass., S.U. n. 19597/2020), né ponendo a confronto diretto il tasso di mora applicato con il tasso soglia vigente, senza operare alcun incremento o maggiorazione.
3 Alla luce di tali condivisibili risultanze peritali, deve concludersi che i tassi di interesse applicati al contratto di mutuo oggetto di causa non hanno mai superato i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di usura, né al momento della stipulazione né in occasione della successiva rinegoziazione.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione del piano di ammortamento «alla francese», caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse
“composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo, infatti, non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ed invero, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. Civ.,
19.3.2025, n. 7382).
Non vi sono poi presupposti per disporre il richiamo del CTU, al fine di rispondere agli ulteriori quesiti articolati dal CTP di parte attrice, sia perché la relazione del CTU è di per sé esaustiva, sia perché la nuova consulenza si rivelerebbe esplorativa in relazione al quesito formulato da parte attrice
4 (“valutare gli effetti della decadenza del beneficiario dal termine in presenza di un mutuo alla francese”).
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, morali e materiali, causati dall'illecito.
In tema di risarcimento del danno è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato.
Ebbene, nel caso di specie, non solo l'accertamento della invalidità delle clausole contrattuali non ha trovato accoglimento, ma non sussistono neanche sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno. L'attrice, infatti, non ha provato uno specifico pregiudizio che avrebbe subito, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da devono essere Parte_1 rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6332/2019 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, 28.10.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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