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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8848 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia NO, all'udienza del 1.12.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15116.2025
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Alberico Selvaggi (cf ) elett.te dom.ta presso lo C.F._2 stesso difensore in Napoli, alla Via F. Caracciolo,10
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.25 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendente dell' in epigrafe dal 1/7/1997, con rapporto di Parte_2 lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di coll. Prof. Sanitario Infermiere categoria D5, presso l'Ospedale San Paolo;
- Di svolgere la propria prestazione lavorativa con un orario frontale settimanale di 36 ore, con turnazione regolare;
Pt_3
pagina1 di 10 - Di aver percepito, in ragione di tale turno e delle attività svolte, oltre alla retribuzione ordinaria, l'indennità di turno, l'indennità di servizio notturno l'indennità di servizio festivo nonché l'indennità di pronta disponibilità;
- Lamentava tuttavia che tali indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie per il periodo 2020-2024
In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Quantificava, pertanto, le somme assunte come dovute nell'importo complessivo € 1.475.54, oltre interessi.
Concludeva: “in via preliminare accertare e dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, disapplicare gli artt.li 44, commi 3 e 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 -1997, art.li
86, commi 3, 6, 12, 13, e 33, comma 1, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018
e gli art.li 106, commi 2, 3, 4 e 107, comma 2, e 49, comma 1, del CCNL del Comparto
Sanità Pubblica 2019 – 2021 per contrarietà all'art. art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui non statuiscono il pagamento delle indennità in essi previste durante le prime quattro settimane di ferie del lavoratore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 32 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta alla stessa durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità legate allo status personale e professionale, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le seguenti somme Euro 1.475.54 ovvero alla somma minore e/o maggiore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2020 al 2024 nei primi 32 giorni di ferie annuali retribuite e, per l'effetto, condannare , in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Euro 1.475.54 ovvero alla somma minore e/o maggiore che riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2020 al 2024 nei primi 32 giorni di ferie annuali retribuite … Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin da ora antistatario.”.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva parte resistente.
pagina2 di 10 All'udienza 1.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente.
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle pagina3 di 10 ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e Persona_2 che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato Per_3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
LI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio
2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze pagina4 di 10 dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame dell'indennità di turno, di turno festivo, di turno notturno e di pronta disponibilità.
Tanto premesso, le suddette indennità risultano pacificamente erogate alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato dalle buste paga prodotte in giudizio.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, dal 2020 al mese di gennaio 2023, le suddette indennità erano così contrassegnate: indennità di turno (“ind. turno – art.86, comma 3, 24h”), il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 4,49; ai sensi dell'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016, “3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”. indennità di turno festivo (“ind. Turno festivo”), il cui importo unitario, giornaliero, era pari a Euro 17,82; ai sensi dell'art. 86, comma 13, del
CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2016, “13. Per il servizio di turno prestato lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a €
pagina5 di 10 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”; indennità di turno notturno (“ind. notturna”), il cui importo
“unitario”, in questo caso orario è pari ad Euro 2,74 lorde per ogni ora lavorata tra le 22.00
e le 6.00; ai sensi dell'art. 86, comma 12, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 –
2016, “Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”; indennità di pronta disponibilità, la cui determinazione degli importi avviene ai sensi dell'art.28, commi 7 e 8, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 “7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%”.
Dal mese di febbraio 2023 a tutt'oggi, in applicazione del nuovo CCNL del Comparto
Sanità Pubblica 2019 – 2021, le suddette indennità giornaliere: indennità di turno (“ind.
Turno – art. 106, comma 2”), il cui importo “unitario”, giornaliero, è pari a Euro 2,07; ai sensi dell'art. 106, comma 2, intitolato: “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo” del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”; indennità di turno notturno (“ind. notturna”), il cui importo
è pari ad Euro 4,00 per ogni ora lavorata tra le 22.00 e le 6.00; ai sensi dell'art.106, comma 3, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22
e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa”; indennità di turno festivo (“ind. festiva comparto”), il cui importo
“unitario” orario è pari a Euro 2,55; ai sensi dell'art. 106, comma 4, del CCNL Comparto
Sanità Pubblica 2019 – 2021, “Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde”; indennità di pronta disponibilità, il cui importo orario è di Euro 1,80 lorde;
ai sensi dell'art. 44, comma 7 del CCNL Comparto Sanità 2019
– 2021 “La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore;
essa dà diritto ad una pagina6 di 10 indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa”.
Pertanto, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e che le sopra elencate disposizioni contrattuali risultino contrarie a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. Ad avviso di questo giudice,
l'odierna fattispecie è riconducibile all'interno dei confini tracciati per la nozione euro unitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– LI), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo pagina7 di 10 “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10– LI) con le mansioni svolte;
connessione che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'amministrazione convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - gli artt.li 44, commi 3 e 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 -1997, art.li 86, commi 3, 6,
12, 13, e 33, comma 1, del Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018 e gli art.li 106, commi
2, 3, 4 e 107, comma 2, e 49, comma 1, del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2019 –
2021 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di pagina8 di 10 retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno, di turno festivo, di turno notturno e di pronta disponibilità per il periodo 2020 - 2024.
La parte resistente va condannata al pagamento della somma € 1.475.54, a titolo di indennità di turno, di turno festivo, di turno notturno e di pronta disponibilità viabilità, come da conteggi correttamente riformulati dalla ricorrente non contestati da parte resistente, oltre alla maggiorazione per intessi legali, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. NO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno, di turno festivo, di turno notturno e di pronta disponibilità per il periodo 2020 -2024 e, per l'effetto condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, per i titoli anzidetti, l'importo di
€1.475.54 , oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
1800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione.
Napoli, 1.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia NO
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