Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4650/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , rispettivamente rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi e domiciliati dall'avv. NOVELLO MARINA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 02.03.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori Parte_1
e in data 14.04.2012, e ordinarsi la trascrizione del provvedimento nei Parte_2
Registri dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE), Registro degli atti di matrimonio,
Parte I, atto n. 12, anno 2012.
2. Nell'ottica di definire e risolvere in modo stabile la crisi coniugale, le parti in ordine alla casa di abitazione familiare e relativa pertinenza, in comproprietà tra gli stessi in pari quota, concordano quanto segue nei punti A) e B):
A) il signor si obbliga a cedere alla IG la propria Parte_2 Parte_1 quota di piena proprietà pari ad ½ dell'abitazione coniugale sita in Chioggia (VE) alla via
Artemisia n. 16, appartamento ad uso di civile abitazione svolgentesi tra i piani secondo e terzo del maggior fabbricato da cui dipende, composto da ingresso cucina pranzo,
17, mappale 700, sub 32 (trentadue) via Artemisia, p.S1, Zc 4, Cat. C/6, Cl. 5, mq 18 RCE
41,32. Compresa la proporzionale quota di comproprietà come meglio descritta nell'atto di compravendita.
B) A fronte della cessione da parte del signor della quota di proprietà della casa Pt_2 familiare e relativa pertinenza, la IG si obbliga a corrispondere allo stesso la Pt_1 somma di € 30.000,00 (Euro trentamila//00) in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare e nel contempo ad estinguere il mutuo.
I coniugi si impegnano a formalizzare l'attribuzione patrimoniale a mezzo di atto pubblico notarile da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e comunque entro e non oltre 30 gg dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
A tal fine, nel periodo predetto, a semplice richiesta scritta della IG , il signor Pt_1
si obbliga a presentarsi nella data indicata presso lo studio Notarile individuato, per Pt_2 stipulare gli atti relativi al trasferimento della quota parte della casa familiare e del pertinente garage meglio specificati sopra. Ogni spesa ed onere relativo al trasferimento immobiliare rimane ad esclusivo carico della IG . Parte_1
3. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre nella casa di via Artemisia
16, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario minimo: nel fine settimana di spettanza del padre dal dopo scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale che si indica a titolo esemplificativo nel giorno di mercoledì, sempre dal doposcuola fino alle ore 21.00; nel fine settimana di spettanza della madre, due pomeriggi a settimana che si indicano a mero titolo esemplificativo nei giorni di mercoledì e venerdì con orari che vanno dal dopo scuola sino alle ore 21.00; ferma la facoltà del padre di vedere la minore ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e previo accordo con la madre. Durante i giorni di permanenza presso il padre, lo stesso provvederà
a tutti i pasti della minore. La minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale cominciando dal Natale 2024 con la madre oltre a sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, la Pasqua 2025 con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno dopo l'invero e così alternando di anno in anno. La minore inoltre trascorrerà durante il periodo estivo 15 giorni anche non continuativi con il padre, previo accordo sulle date con la madre da stabilirsi entro il 30 maggio.
4. Il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile Persona_3 di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI a decorrere dall'anno successivo alla data del deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno unico familiare diviso al 50% tra i coniugi come per legge.
5. Nulla a titolo di assegno al mantenimento essendo i coniugi autosufficienti.
6. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio anche per la figlia minore.
7. I coniugi chiedono congiuntamente sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Per il P.M. intervenuto
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 18.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto in data 14.4.2012 matrimonio con rito civile, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte I, anno 2012; che dalla loro unione era nata in data [...] la figlia minore che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Per_2 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusosi con sentenza n.
2005/2023, pubblicata il 10.11.2023, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 2.3.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del
13.12.2024, lette le note depositate il 25.2.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 2005/2023 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
in particolare quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.04.2012 con rito religioso/concordatario da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro atti di matrimonio (alla parte I, n. 12, dell'anno 2012) del Comune di Chioggia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Nell'ottica di definire e risolvere in modo stabile la crisi coniugale, le parti in ordine alla casa di abitazione familiare e relativa pertinenza, in comproprietà tra gli stessi in pari quota, concordano quanto segue nei punti A) e B):
A) il signor si obbliga a cedere alla IG la propria Parte_2 Parte_1 quota di piena proprietà pari ad ½ dell'abitazione coniugale sita in Chioggia (VE) alla via
Artemisia n. 16, appartamento ad uso di civile abitazione svolgentesi tra i piani secondo e terzo del maggior fabbricato da cui dipende, composto da ingresso cucina pranzo, disimpegno, una camera da letto, bagno e ripostiglio con relativo poggiolo a livello al piano secondo e da soffitta al piano terzo, il tutto per complessivi tre vani e mezzo catastali, confinante con scoperto a due lati con vano scala comune e con restante proprietà della società venditrice o suoi aventi causa, censito nel N.C.E.U. al foglio 17 mapp. 700, sub. 61, via Artemisia, p. 2-3, Zc. 4, Cat. A/3, Cl. 3, vani 3,5, RCE 198,84; e da locale garage al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 18 (diciotto), confinante con corsia di manovra comune, con proprietà e con restante proprietà Persona_1 CP_1 della società venditrice o suoi aventi causa e con terrapieno, censito nel N.C.E.U. al foglio
17, mappale 700, sub 32 (trentadue) via Artemisia, p.S1, Zc 4, Cat. C/6, Cl. 5, mq 18 RCE
41,32. Compresa la proporzionale quota di comproprietà come meglio descritta nell'atto di compravendita.
B) A fronte della cessione da parte del signor della quota di proprietà della casa Pt_2 familiare e relativa pertinenza, la IG si obbliga a corrispondere allo stesso la Pt_1 somma di € 30.000,00 (Euro trentamila//00) in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare e nel contempo ad estinguere il mutuo.
I coniugi si impegnano a formalizzare l'attribuzione patrimoniale a mezzo di atto pubblico notarile da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e comunque entro e non oltre 30 gg dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
A tal fine, nel periodo predetto, a semplice richiesta scritta della IG , il signor Pt_1
si obbliga a presentarsi nella data indicata presso lo studio Notarile individuato, per Pt_2 stipulare gli atti relativi al trasferimento della quota parte della casa familiare e del pertinente garage meglio specificati sopra. Ogni spesa ed onere relativo al trasferimento immobiliare rimane ad esclusivo carico della IG . Parte_1
2. Si dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre nella casa di via Artemisia
16, con possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario minimo: nel fine settimana di spettanza del padre dal dopo scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale che si indica a titolo esemplificativo nel giorno di mercoledì, sempre dal doposcuola fino alle ore 21.00; nel fine settimana di spettanza della madre, due pomeriggi a settimana che si indicano a mero titolo esemplificativo nei giorni di mercoledì e venerdì con orari che vanno dal dopo scuola sino alle ore 21.00; ferma la facoltà del padre di vedere la minore ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e previo accordo con la madre. Durante i giorni di permanenza presso il padre, lo stesso provvederà
a tutti i pasti della minore. La minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale cominciando dal Natale 2024 con la madre oltre a sette giorni con un genitore e sette giorni con l'altro, la Pasqua 2025 con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno dopo l'invero e così alternando di anno in anno. La minore inoltre trascorrerà durante il periodo estivo 15 giorni anche non continuativi con il padre, previo accordo sulle date con la madre da stabilirsi entro il 30 maggio.
3. Il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile Persona_3 di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI a decorrere dall'anno successivo alla data del deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia. Assegno unico familiare diviso al 50% tra i coniugi come per legge.
4. Nulla a titolo di assegno al mantenimento essendo i coniugi autosufficienti.
5. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio anche per la figlia minore. - Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 13 marzo 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero