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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/12/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
1415 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1415 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA in data 02/08/2009 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], CP_1
- ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. MANCUSO MARIA STELLA e dall' avv. LOCATELLI LAURA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/07/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI
ROMAGNA in data 02/08/2009 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], CP_1
- ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA al n. 11, parte 2 serie A, anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/06/2024, che integralmente si riportano:
2 1) I figli minori e (nati a Cesena rispettivamente il Per_1 Persona_2
30.9.2010 e 2.12.2013), già affidati ai propri genitori in modalità condivisa, manterranno la formale residenza in Verghereto presso la residenza paterna ove inizierà la scuola secondaria inferiore mentre frequenterà la Per_2 Per_1
scuola secondaria superiore in Cesena. Il padre dichiara che non si opporrà qualora volesse cambiare in qualsiasi momento scuola per iscriversi a Bagno di Per_2
Romagna.
2) L'affidamento dei figli e avrà una suddivisione settimanale dei Per_1 Per_2
tempi di gestione in capo a ciascun genitore come di seguito specificata:
- la madre potrà tenere con sé e a settimane alterne dal lunedì Per_1 Per_2
quando preleverà dall'uscita della Scuola Secondaria Ambrogetti Ely sita Per_2
in Verghereto (FC) e arriverà con il mezzo di trasporto da Cesena al Per_1
martedì della settimana successiva quando lascerà alla Scuola Secondaria Per_2
di Verghereto e alla partenza dei mezzi pubblici, mentre il padre li terrà con Per_1
sé dal martedì all'uscita dalla scuola sino al lunedì della settimana successiva quando lascerà a scuola e alla partenza dei mezzi pubblici. E così Per_2 Per_1
di seguito in maniera alternata.
- Durante le vacanze invernali i figli staranno con i genitori a settimane alterne, in modo da alternare negli anni il giorno di Natale e Capodanno, conseguentemente nell'anno 2024 la madre li terrà dal 23 al 30 dicembre mentre il padre dal 31 al 6 gennaio 2025 mentre l'anno successivo i periodi saranno alternati (il padre li terrà con sé dal 23 al 30 dicembre e la madre dal 31 al 6 gennaio 2026 e così di seguito negli anni avvenire.
- Durante le vacanze di Pasqua i figli staranno con i genitori sempre in modo paritetico in modo da suddividere i giorni di vacanza: tre giorni con la madre e 3 giorni con il padre. In considerazione di tale alternanza, nell'anno 2025 la madre terrà i figli in particolare il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo mentre nel
2026 spetterà al padre tenerli per dette festività e così a seguire.
3 - Durante le vacanze estive i genitori suddivideranno in parti uguali i mesi di giugno, luglio e agosto. Specificamente durante il mese di giugno la madre terrà i figli dal 1° al 15 ed il padre dal 15 al 30 iniziando da questo anno 2024. Il mese di luglio sarà invece alternato settimanalmente tra i genitori, iniziando con la madre (in considerazione delle ultime due settimane in cui i figli stanno con il padre) e così a seguire in alternanza per tutto il mese. Il mese di agosto sarà suddiviso alternando i primi quindici giorni del mese con un genitore e la seconda quindicina con l'altro.
Tale alternanza prevede, in particolare, che ad agosto 2024 i figli staranno con la madre dal 1° al 15 agosto e con il padre dal 16 al 30, mentre nel 2025 la prima quindicina con i figli spetterà al padre e così a seguire di anno in anno.
3) Disporre che i genitori siano tenuti a corrispondere, in egual misura, le spese extra-ordinarie nell'interesse dei figli (ad esempio: campi scuola estivi, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, visite mediche specialistiche etc. una attività sportiva per ciascun figlio con le rispettive dotazioni etc.). Tutte le altre spese straordinarie ricomprese nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di documentazione adeguata e comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione della documentazione di spesa e, comunque, non oltre giorni quindici dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche
4 e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
4) La casa familiare sita in Verghereto (FC) alla via San Michele, 32 rimarrà assegnata al marito il quale ne è pieno proprietario ed ivi continuerà a risiedere, mentre la sig.ra è residente in [...]
98.
5) L'assegno unico che presumibilmente verrà percepito dalla sig.ra attesa la CP_1
predisposizione della domanda a favore di quest'ultima, dovrà essere suddiviso tra i coniugi.
6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non è previsto alcun obbligo di mantenimento tra gli stessi.
7) La parti danno atto sin d'ora di prestare il proprio consenso per il rilascio del passaporto in favore dei figli.
Dichiarare compensate le spese legali.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1415 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA in data 02/08/2009 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], CP_1
- ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. MANCUSO MARIA STELLA e dall' avv. LOCATELLI LAURA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
1 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 07/07/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI
ROMAGNA in data 02/08/2009 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], CP_1
- ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA al n. 11, parte 2 serie A, anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/06/2024, che integralmente si riportano:
2 1) I figli minori e (nati a Cesena rispettivamente il Per_1 Persona_2
30.9.2010 e 2.12.2013), già affidati ai propri genitori in modalità condivisa, manterranno la formale residenza in Verghereto presso la residenza paterna ove inizierà la scuola secondaria inferiore mentre frequenterà la Per_2 Per_1
scuola secondaria superiore in Cesena. Il padre dichiara che non si opporrà qualora volesse cambiare in qualsiasi momento scuola per iscriversi a Bagno di Per_2
Romagna.
2) L'affidamento dei figli e avrà una suddivisione settimanale dei Per_1 Per_2
tempi di gestione in capo a ciascun genitore come di seguito specificata:
- la madre potrà tenere con sé e a settimane alterne dal lunedì Per_1 Per_2
quando preleverà dall'uscita della Scuola Secondaria Ambrogetti Ely sita Per_2
in Verghereto (FC) e arriverà con il mezzo di trasporto da Cesena al Per_1
martedì della settimana successiva quando lascerà alla Scuola Secondaria Per_2
di Verghereto e alla partenza dei mezzi pubblici, mentre il padre li terrà con Per_1
sé dal martedì all'uscita dalla scuola sino al lunedì della settimana successiva quando lascerà a scuola e alla partenza dei mezzi pubblici. E così Per_2 Per_1
di seguito in maniera alternata.
- Durante le vacanze invernali i figli staranno con i genitori a settimane alterne, in modo da alternare negli anni il giorno di Natale e Capodanno, conseguentemente nell'anno 2024 la madre li terrà dal 23 al 30 dicembre mentre il padre dal 31 al 6 gennaio 2025 mentre l'anno successivo i periodi saranno alternati (il padre li terrà con sé dal 23 al 30 dicembre e la madre dal 31 al 6 gennaio 2026 e così di seguito negli anni avvenire.
- Durante le vacanze di Pasqua i figli staranno con i genitori sempre in modo paritetico in modo da suddividere i giorni di vacanza: tre giorni con la madre e 3 giorni con il padre. In considerazione di tale alternanza, nell'anno 2025 la madre terrà i figli in particolare il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo mentre nel
2026 spetterà al padre tenerli per dette festività e così a seguire.
3 - Durante le vacanze estive i genitori suddivideranno in parti uguali i mesi di giugno, luglio e agosto. Specificamente durante il mese di giugno la madre terrà i figli dal 1° al 15 ed il padre dal 15 al 30 iniziando da questo anno 2024. Il mese di luglio sarà invece alternato settimanalmente tra i genitori, iniziando con la madre (in considerazione delle ultime due settimane in cui i figli stanno con il padre) e così a seguire in alternanza per tutto il mese. Il mese di agosto sarà suddiviso alternando i primi quindici giorni del mese con un genitore e la seconda quindicina con l'altro.
Tale alternanza prevede, in particolare, che ad agosto 2024 i figli staranno con la madre dal 1° al 15 agosto e con il padre dal 16 al 30, mentre nel 2025 la prima quindicina con i figli spetterà al padre e così a seguire di anno in anno.
3) Disporre che i genitori siano tenuti a corrispondere, in egual misura, le spese extra-ordinarie nell'interesse dei figli (ad esempio: campi scuola estivi, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, visite mediche specialistiche etc. una attività sportiva per ciascun figlio con le rispettive dotazioni etc.). Tutte le altre spese straordinarie ricomprese nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di documentazione adeguata e comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione della documentazione di spesa e, comunque, non oltre giorni quindici dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche
4 e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
4) La casa familiare sita in Verghereto (FC) alla via San Michele, 32 rimarrà assegnata al marito il quale ne è pieno proprietario ed ivi continuerà a risiedere, mentre la sig.ra è residente in [...]
98.
5) L'assegno unico che presumibilmente verrà percepito dalla sig.ra attesa la CP_1
predisposizione della domanda a favore di quest'ultima, dovrà essere suddiviso tra i coniugi.
6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non è previsto alcun obbligo di mantenimento tra gli stessi.
7) La parti danno atto sin d'ora di prestare il proprio consenso per il rilascio del passaporto in favore dei figli.
Dichiarare compensate le spese legali.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)