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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3761/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'ALESSANDRO Parte_1
FRANCESCA giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10.07.2024 il ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato della Controparte_2
corrente in Giffoni Valle Piana (Sa) in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di operaio specializzato addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Rappresentava che con delibera n. 83 del 18.11.2014, l'ente datoriale deliberava di richiedere per i lavoratori idraulico forestali l'applicazione dell'integrazione salariale di cui alla
L. 457/1972 per mancanza di fondi per l'intero mese di dicembre e li sospendeva dal lavoro senza tuttavia munirsi della necessaria approvazione
CP_ dell' quale ente preposto. Assumeva di non aver percepito il relativo CP_ trattamento salariale da parte dell' né qualsiasi altra somma dalla a titolo di retribuzione dell'intero mese di dicembre 2014. Controparte_2
Per tali motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere accogliere le seguenti conclusioni:”
- accertare il dritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione relativa al periodo che va dal 1 al 31 dicembre 2014 e per l'effetto condannare la Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede
[...] P.IVA_1
in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Fortunato Valentini - 84095 - a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 1.390 ovvero il risarcimento del danno per l'equivalente della retribuzione illegittimamente non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in subordine la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla via
Fortunato Valentini - 84095 - a rifondere le spese della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di farne anticipo”.
La non si costituiva. Pertanto, occorre Controparte_2
dichiararne la contumacia.
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter sostitutive dell'udienza del 05.03.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte attrice agisce in via risarcitoria per ottenere una indennità corrispondente alla mensilità non percepita per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa stante la mancata approvazione dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice secondo cui i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali (cfr Cass. 15207 del 2010; n. 25240 del 2014 ; Sez.
L - , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018 ).
Ebbene, nel caso di specie risulta per tabulas che la abbia Controparte_2
disposto per il mese di dicembre 2014 la sospensione unilaterale del rapporto
CP_ lavorativo del ricorrente avanzando richiesta all' di applicazione dell'integrazione salariale ex L. n 457/1972 a causa della mancanza di fondi. CP_ Non risulta che l abbia provveduto alla corresponsione dell'integrazione salariale al ricorrente, né vi è prova del pagamento degli emolumenti da parte della stessa , attesa anche la sua mancata costituzione. Controparte_2
Consegue dunque la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g, ossia proprio ciò che si è verificato nel caso di specie in relazione alla dedotta mensilità.
In relazione al quantum debeatur, occorre rilevare che secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute.
Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo, non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (cfr Cass., 16 settembre
2009, n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass.,
16 luglio 2002, n. 10307). Nella vicenda che ci occupa, la è, pertanto, tenuta al Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente, del risarcimento del danno pari alla retribuzione non corrisposta per il mese di dicembre 2014.
Parte attrice ha depositato le buste paga del mese di novembre 2014 e gennaio
2015 da cui si evince la costanza del rapporto di lavoro nel mese di dicembre
2014 e nelle quali è indicata la retribuzione netta spettante pari ad € 1.389,99, esclusa ogni voce correlata a specifiche prestazioni lavorative. Sulla base di tali importi ha correttamente quantificato il dovuto a titolo di risarcimento del danno nel suddetto importo.
Si evidenzia che il diritto del ricorrente al risarcimento del danno prescinde dalla valutazione dei profili di responsabilità imputabili alla in Controparte_2 ordine alla sospensione del rapporto lavorativo;
non è dubitabile che l'Ente avesse fatto legittimo affidamento in ordine alla possibilità di sospensione del rapporto di lavoro sul riconoscimento della cassa integrazione guadagni, ma tale considerazione non la esonera dalle obbligazioni assunte nei confronti dei dipendenti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice.
Concludendo, riconosciuto il diritto di parte attrice al pagamento di un importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro a causa della mancata ammissione alla CISOA, correlativamente e per il corrispondente importo la Controparte_2
è obbligata ad erogare le somme dovute che, nel caso specifico,
[...] ammontano ad € 1.390,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.390,00,
[...]
oltre accessori di legge;
2. condanna la al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 658,70 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario
Salerno, 05.03.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino