Decreto presidenziale 17 dicembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Castaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la A.S.L. - Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- dell’8/8/2025, con cui la ASL Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 ha negato l’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione, ex art. 3 del DM 3/11/1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sociosanitaria Ligure A.S.L. n. 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GE LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- dell’8/8/2025, con cui la ASL Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 ha negato l’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione, ex art. 3 del DM 3/11/1989.
Espone: - che, in data 10/6/2025, presentava alla ASL richiesta di autorizzazione al trasferimento per cure di alta specializzazione all’estero; - che la richiesta aveva ad oggetto l’autorizzazione a recarsi all’estero, nello specifico presso il Centro Svizzero-OMISSIS- -OMISSIS-, dal 6/9/2025 al 11/10/2025, al fine di sottoporre il figlio -OMISSIS- ad un nuovo ciclo di riabilitazione intensiva, tenuto conto che lo stesso è affetto da paralisi cerebrale infantile con la seguente diagnosi “grave -OMISSIS-” ; - che l’istanza era corredata da apposita relazione specialistica del centro elvetico, nella quale venivano indicati i notevoli miglioramenti del paziente avuti in seguito ai trattamenti e/o ai programmi terapeutici neuroriabilitativi eseguiti nel corso di quindici anni; - che, con il provvedimento impugnato, veniva comunicato il parere negativo del Centro Regionale di Riferimento per le cure di Neuroriabilitazione all’estero – Ospedale -OMISSIS- -OMISSIS- --OMISSIS- Clinica di Neuroriabilitazione, espresso a seguito di ricorso gerarchico presentato contro il parere negativo già emesso in data 20/6/2025 Prot. -OMISSIS-.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 – violazione e falsa applicazione art. 6 L. 241/90 – violazione e/o falsa applicazione del DM sanità 3/11/1989 – violazione e/o falsa applicazione della legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3 comma 5 – eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità - sviamento - mancata valutazione della documentazione prodotta agli atti.
L’amministrazione non avrebbe dimostrato, come era suo onere, che il medesimo programma di neuroriabilitazione intensiva in regime di day hospital seguito nella clinica svizzera secondo cicli di sei settimane – che ha portato a un netto miglioramento della sua condizione - avrebbe potuto essere tempestivamente e adeguatamente effettuato in Italia, con i medesimi risultati ottenuti all’estero.
2. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - sviamento di potere sotto il profilo della mancata ed erronea valutazione degli interessi.
La normativa di cui al Decreto Ministero della Sanità 3/11/1989 dovrebbe essere applicata alla luce dell’art. 32 della Costituzione, in modo da garantire la salute del cittadino mediante cure effettivamente adeguate al caso concreto, ove non vi siano in loco protocolli di pari efficacia (secondo canoni di certezza o, quanto meno, di buona probabilità), sia in termini di immediatezza che di risultato.
3. Disparità di trattamento – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - eccesso di potere.
Denuncia eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto, in data 13/8/2025, la ASL 3 comunicava parere favorevole per un ciclo intensivo di fisioterapia presso lo stesso centro di riabilitazione -OMISSIS- ad un altro richiedente che si trova nelle medesime condizioni ed è affetto dalla medesima patologia di -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la ASL 3 - Azienda Sociosanitaria Ligure, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza e nullità della procura speciale e per carenza di interesse (la richiesta di autorizzazione per cure all'estero era formulata per il periodo dal 6/9 all'11/10/2025, già trascorso al momento della proposizione dell'impugnativa), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale è fondata.
Premesso che la procura “speciale” alle liti costituisce, ex art. 40 lett. d) c.p.a., requisito di ammissibilità del ricorso, quella prodotta (“Le confermo, pertanto, ogni più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto” - doc. 17 delle produzioni 14.10.25 di parte ricorrente), oltre ad essere assolutamente generica e sfornita di riferimenti all’atto impugnato e/o all’autorità giudiziaria adita, non reca neppure il requisito – davvero minimale - della data del suo conferimento, neppure ritraibile aliunde (non essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal legale con firma digitale recante la marca temporale).
Né una tale procura potrebbe ritenersi speciale giusta il disposto dell’art. 83 comma 3 c.p.c., che, con riferimento al processo civile, stabilisce che “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Difatti, la disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo (c.p.a.) è completa e non presenta lacune tali da colmarsi mediante l'applicazione, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., del codice di procedura civile, in quanto non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento (così Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza, 2/10/2025, n. 11, che, su queste basi, ha escluso l’applicabilità al giudizio amministrativo della previsione di cui all'art. 182, comma 2, del codice di procedura civile).
Né rileva il disposto dell’art. 8 comma 3 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020 (“3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce” ).
Anche a voler prescindere dal fatto che la procura in questione non è autenticata dal difensore con firma digitale ed è contenuta in un file digitale distinto da quello contenente il ricorso, notificato e depositato separatamente e non unitariamente ad esso (seppure in allegato ad una medesima pec), il punto è che la citata disposizione del d.P.C.S. 22 maggio 2020 è contenuta in una normativa di rango regolamentare che disciplina esclusivamente le regole tecnico-operative per il deposito telematico degli atti, sicché - in mancanza, a monte, di una disposizione processuale amministrativa di tenore analogo a quella di cui al sopra citato 83 comma 3 c.p.c. – essa non consente di ritenere per ciò solo “speciale”, ai fini di cui all’art. 40 c.p.a., un mandato alle liti affatto generico come quello in questione, in quanto non vi è alcuna connessione - né materiale, né digitale - dei due file che consenta di surrogare il requisito della specialità con l’unicità di un medesimo contesto documentale.
Insomma, “nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso” (cfr. Cons. di St., VII, 7.2.2023, n. 1346).
Quanto alla richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, costituisce ius receptum il principio secondo il quale la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso (art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.), che, pertanto, deve sussistere al momento di proposizione dello stesso, con conseguente non configurabilità del potere di rinnovazione che concerne, in generale, la categoria delle nullità sanabili, e non quella distinta delle inammissibilità (così Consiglio di Stato, VII, n. 1346/2023 cit., che richiama id., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. -OMISSIS-; T.A.R. Puglia, Sez. I, 3/8/2020, n. 1071).
Si tratta di una conclusione perfettamente in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (per agire dinnanzi alla quale occorre parimenti la procura speciale), secondo la quale “Il difetto di specificità della procura non può essere superato con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. perché la procura speciale è requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/10/2024, n. 28153).
Il carattere risalente della regola che esige per il ricorso al T.A.R. la procura speciale non consente la concessione dell'invocato errore scusabile, in quanto l’istituto codificato dall'art. 37 cod. proc. amm. - di carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione - presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, che nel caso di specie non ricorrono.
E ciò, senza considerare che, come detto, l’Adunanza Plenaria ha escluso che il difetto della procura speciale possa sanarsi ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2.10.2025, n. -OMISSIS-).
In considerazione della natura della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RB, Presidente
GE LI, Consigliere, Estensore
NA ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE LI | CA RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.