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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2888/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2888/2023 r.g., promossa da:
(C.F./P.I.: ), in persona del Sindaco pro tempore, per Parte_1 P.IVA_1
la carica domiciliato, come per legge, presso la sede dell'Ente, in Via Francesco
Mormina Penna n. 2, e per il giudizio di appello rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa
Licciardello, giusta procura in atti
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 8 , nato a [...] [...] (C.F.: ), dom. e Parte_2 Pt_1 CodiceFiscale_1
res. in Via Caneva n. 6, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Via Pt_1
Bixio n. 64, presso lo studio dell'Avv. Rosario Avveduto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'originale del ricorso introduttivo
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
194 / 23, resa in data 08.06.23 dal Giudice di Pace di Modica, con cui era stata accolta l'azione di accertamento negativo proposta dal Sig. al Parte_2
fine di non sentirsi dichiarare tenuto al versamento della somma di €. 451,07, pretesa con la diffida di pagamento e contestuale messa in mora adottata dal citato per la riscossione del credito relativo a fatture emesse per canone Pt_1
idrico, chiedendo revocarsi la pronuncia in questione per le motivazioni ivi meglio illustrate.
Si costituiva , il quale chiedeva “Preliminarmente, ai sensi e per gli Parte_2
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 8 effetti dell'art. 339, comma 3 , c.p.c., ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 194 / 23, resa in data 08.06.23 Parte_1
dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Giuseppina Italia (…) per tutte le ragioni articolate nella superiore narrativa;
2. - Preliminarmente, altresì, disattendere la richiesta di sospensione dell 'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendo nel caso il periculum in mora ed il fumus boni iuris per l 'adozione della richiesta misura;
3. - Conseguentemente, nel merito, disporre il rigetto del proposto gravame per tutte le ragioni dedotte nella superiore narrativa ritenendo inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello proposto e/o con qualsiasi altra motivazione rigettare l'appello proposto in quanto la pretesa articolata dal
[...]
non può ritenersi provata, confermando con qualsiasi statuizione la Parte_1
sentenza appellata. 4. - Condannare, in conseguenza del rigetto, l'appellante al risarcimento dei danni per l 'illegittimo ricorso alla giurisdizione e per la temerarietà dell'azione spiegata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., procedendo alla quantificazione anche in via equitativa del chiesto ristoro, all'uopo considerando la particolare natura della odierna appellata ed il pregiudizio discendente alla stessa in conseguenza dell'illiceità del ricorso alla giurisdizione;
5. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Ciò premesso, l'appello proposto dal deve essere dichiarato Parte_1
inammissibile.
Invero, trattandosi di causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
451,07, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 8 materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è dunque rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.,
e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 9432/2012; Cass. Sez. 6-3, ord. n.
3290/2018).
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 8 Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
Nella specie l'appellante si è limitato ad impugnare la sentenza di primo grado, sostenendo la mancata prescrizione del diritto di credito per i consumi idrici relativi agli anni 2018 e 2019, trovando applicazione, a detta dello stesso, la prescrizione quinquennale, e non già quella biennale, con conseguente legittimità degli atti di diffida e messa in mora riguardanti l'omesso pagamento di tali canoni.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, considerato che dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di €
451,07, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso concreto, non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, atteso che è onere del medesimo indicare il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga con esso in contrasto (C.
3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 8 "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Non avendo dunque il indicato, con riguardo all'unico motivo di Parte_1
appello proposto, il principio regolatore della materia asseritamente violato,
l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 307/2023, del Parte_3
21.09.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
Non si ravvisano, di contro, i presupposti di legge per la condanna dell'Ente appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., in difetto di prova certa di mala fede o colpa grave in capo allo stesso.
P.Q.M.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 8 Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2888/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 194/2023 dell'08.06.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002, per euro 64,50.
Ragusa, 30.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 8 Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 8