Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1977, n. 35
Versione
11 marzo 1977
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".

Entrata in vigore il 11 marzo 1977