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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 3372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa FURLAN Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano CRISAFI CP_1
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 2.10.2025
1 Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 28.7.2012 in Verona;
che da tale matrimonio era nato un figlio CP_1
ancora minorenne;
che con decreto del 17.7.2023 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione dei coniugi, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate .
Con comparsa in data 21.10.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
I coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponeva una CTU contabile ed ammetteva in parte le prove testimoniali di parte resistente.
All'esito del deposito della CTU contabile, il ricorrente chiedeva che il Tribunale, con sentenza parziale, dichiarasse lo scioglimento del matrimonio e disponesse la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dai coniugi è meritevole di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 17.7.2023 e la data di deposito del ricorso;
2 -i certificati dimessi in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 28.7.2012 in Verona;
[...]
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 148, parte II, serie C, anno 2012;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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