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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
CONCETTA (C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – a Parte_2
1 in data 30.3.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di con CP_2 CP_2
atto n. 5, P. I, Serie – anno 2007, unione dalla quale sono nati i figli ( Persona_1 CP_2
12.4.2007) e (Gela, 14.10.2011). Persona_2
Allegava che con decreto del 7.10.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi.
Esponeva che dal momento della separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con la moglie
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “a) pronunciare, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto in 30.3.2007 tra il IG. e la CP_2 Parte_1
IG.ra , e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_2 di al n. 5, Parte I Serie / dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile CP_2
competente di procedere alla annotazione della emittenda sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, dei figli e PE
; c) in ordine al diritto di visita ed al contributo economico per il mantenimento dei figli, Per_2
confermare le statuizioni di cui all'Omologa, e cioè: potrà vedere i figli quando Parte_1
vorrà previo accordo con la IG.ra , in caso di disaccordo potrà vederli il lunedì, mercoledì CP_1
e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, nonché per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da stabilire entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché per sette giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale consecutivi, in modo che il giorno di Natale e di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni;
Obbligo di mantenimento della prole a carico di nella misura di 300,00 euro al Parte_1
mese (150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo al riacquisto della libertà personale, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole a carico di ciascun genitore con decorrenza per il dal mese successivo al riacquisto della libertà personal, spese Pt_1 straordinarie individuate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
Con la condanna alle spese.”.
Con memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente rappresentava di avere serie difficoltà nel collocarsi all'interno del mercato del lavoro – e di trovare, di conseguenza, un impiego adeguatamente remunerato – in quanto gravato da una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di dimora.
2 Con comparsa di risposta del 31.12.2024 si costituiva in giudizio Parte_2
aderendo integralmente alla domanda proposta dal ricorrente pur precisando che – rispetto alla separazione – lo non è più in stato di detenzione, motivo per il quale insisteva affinché Pt_1
l'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole gravante sul padre trovi compiuto adempimento.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione dell'11.2.2025 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti precisavano le proprie conclusioni chiedendo – congiuntamente – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni della separazione personale.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio civile
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data
26.9.2022), definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Gela il 7.10.2022 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti.
3. Domanda di conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli PE
( 12.4.2007) e (Gela, 14.10.2011)
[...] CP_2 Persona_2
In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda di affidamento avanzata con riguardo alla figlia della coppia , nata a [...] [...], avendo lo stessa – nel corso del Persona_1 CP_2
giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni della figlia maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori
, invece, accoglimento le domande con le quali le parti hanno chiesto di confermarsi le Pt_3
condizioni di affidamento del figlio minorenne , nato a [...] il [...], e di Persona_2
mantenimento della prole omologate dal Tribunale in sede di separazione personale.
In ordine alla domanda di affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia occorre rilevare che in ordine al regime di affidamento dei figli nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di
3 affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che dalle allegazioni delle parti non sono emerse – né sono state riferite in sede di udienza di comparizione – circostanze tali da deviare dall'ordinaria modalità di affidamento previsto dall'ordinamento e disposto con il decreto di omologa del 7.10.2022.
Tale quadro fattuale consente – anche tenuto conto delle conclusioni spiegate dalle parti e da quanto proposto nel piano genitoriale depositato in atti – di poter confermare, dunque, l'affidamento condiviso del figlio già previsto in sede di separazione – con domicilio prevalente Persona_2
presso la madre – cristallizzando, così, l'assetto già sperimentato in seguito alla disgregazione del nucleo familiare poiché, come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, n. 18817 del
23/9/2015).
Quanto al diritto di visita del genitore non domiciliatario, le condizioni della separazione (“ Pt_1
potrà vedere i figli quando vorrà previo accordo con la IG.ra , in caso di
[...] CP_1
disaccordo potrà vederli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, nonché per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da stabilire entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché per sette giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale consecutivi, in modo che il giorno di Natale e di
Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni” appaiono rispettose del principio di bigenitorialità e conformi al superiore interesse del minore consentendogli di coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale e affettiva.
Occorre, infine, rilevare che il carattere consolidato del suindicato assetto familiare e il tenore delle allegazioni e delle richieste di ambedue le parti hanno reso superfluo procedere all'ascolto del minore, i sensi dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.
Anche rispetto alle condizioni economiche relative ai figli della coppia, nulla osta alla conferma di quanto già disposto in sede di separazione tenuto conto – anche alla luce delle possibilità economiche rappresentate dal ricorrente, il quale ha documentato che, in ragione delle ridotte ore di lavoro che lo stesso svolge per l'impresa che l'ha assunto, gode di redditi assai limitati e di avere difficoltà a trovare altro impiego in quanto gravato da misura di prevenzione – che l'ammontare
4 dell'assegno per il mantenimento indiretto dei figli posto a carico del ricorrente appare congruo alla finalità del contributo a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica nonché idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tali considerazioni possono estendersi anche al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, , poiché – considerato che la stessa ha compiuto la maggiore età da poco più Persona_1
di un mese ed è attualmente impegnata nel percorso di formazione scolastica – può senz'altro presumersi che la stessa non abbia raggiunto una condizione di indipendenza economica.
Occorre, difatti, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento dei figli da porre a carico di nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per come Parte_1
stabilito in sede di sentenza di separazione e ciò fatti salvi gli effetti dell'eventuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI già maturati.
Tale contribuzione, invero già stabilita nella misura minima, non è suscettibile di ulteriore riduzione in quanto sebbene il ricorrente abbia prospettato di trovarsi in difficoltà economica, dalla produzione documentale dello stesso emerge che lo stesso gode di sicura capacità Pt_1
lavorativa che gli consente – in prospettiva – di poter raggiungere più adeguati livelli reddituali e
5 ciò anche tenuto conto che il diritto dei figli al mantenimento non può essere oltremodo compresso neppure in caso di temporanee contrazioni delle capacità economiche dei genitori, i quali sono sempre chiamati ad attivarsi per assicurare alla prole un dignitoso tenore di vita.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata il sostanziale carattere congiunto delle conclusioni spiegate dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a in data 30.3.2007 da CP_2
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
22.3.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di con atto n. 5, P. I, CP_2
Serie – anno 2007;
2) AFFIDA ad ambedue i genitori il minore , nato a [...] il [...] Persona_2
stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) CONFERMA l'articolazione del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione per come indicato in parte motiva;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) – o la maggiore somma già
[...]
maturata per effetto della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ( 12.4.2007) e Persona_1 CP_2 Persona_2
(Gela, 14.10.2011), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
6 Così deciso a Gela, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 26/5/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
CONCETTA (C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – a Parte_2
1 in data 30.3.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di con CP_2 CP_2
atto n. 5, P. I, Serie – anno 2007, unione dalla quale sono nati i figli ( Persona_1 CP_2
12.4.2007) e (Gela, 14.10.2011). Persona_2
Allegava che con decreto del 7.10.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione personale divisate dai coniugi.
Esponeva che dal momento della separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con la moglie
Concludeva, infine, articolando le seguenti richieste: “a) pronunciare, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto in 30.3.2007 tra il IG. e la CP_2 Parte_1
IG.ra , e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_2 di al n. 5, Parte I Serie / dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello stato civile CP_2
competente di procedere alla annotazione della emittenda sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, dei figli e PE
; c) in ordine al diritto di visita ed al contributo economico per il mantenimento dei figli, Per_2
confermare le statuizioni di cui all'Omologa, e cioè: potrà vedere i figli quando Parte_1
vorrà previo accordo con la IG.ra , in caso di disaccordo potrà vederli il lunedì, mercoledì CP_1
e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, nonché per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da stabilire entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché per sette giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale consecutivi, in modo che il giorno di Natale e di Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni;
Obbligo di mantenimento della prole a carico di nella misura di 300,00 euro al Parte_1
mese (150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo al riacquisto della libertà personale, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole a carico di ciascun genitore con decorrenza per il dal mese successivo al riacquisto della libertà personal, spese Pt_1 straordinarie individuate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
Con la condanna alle spese.”.
Con memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente rappresentava di avere serie difficoltà nel collocarsi all'interno del mercato del lavoro – e di trovare, di conseguenza, un impiego adeguatamente remunerato – in quanto gravato da una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di dimora.
2 Con comparsa di risposta del 31.12.2024 si costituiva in giudizio Parte_2
aderendo integralmente alla domanda proposta dal ricorrente pur precisando che – rispetto alla separazione – lo non è più in stato di detenzione, motivo per il quale insisteva affinché Pt_1
l'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole gravante sul padre trovi compiuto adempimento.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione dell'11.2.2025 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti precisavano le proprie conclusioni chiedendo – congiuntamente – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni della separazione personale.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio civile
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (udienza celebrata in data
26.9.2022), definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Gela il 7.10.2022 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti.
3. Domanda di conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli PE
( 12.4.2007) e (Gela, 14.10.2011)
[...] CP_2 Persona_2
In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda di affidamento avanzata con riguardo alla figlia della coppia , nata a [...] [...], avendo lo stessa – nel corso del Persona_1 CP_2
giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni della figlia maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori
, invece, accoglimento le domande con le quali le parti hanno chiesto di confermarsi le Pt_3
condizioni di affidamento del figlio minorenne , nato a [...] il [...], e di Persona_2
mantenimento della prole omologate dal Tribunale in sede di separazione personale.
In ordine alla domanda di affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia occorre rilevare che in ordine al regime di affidamento dei figli nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di
3 affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che dalle allegazioni delle parti non sono emerse – né sono state riferite in sede di udienza di comparizione – circostanze tali da deviare dall'ordinaria modalità di affidamento previsto dall'ordinamento e disposto con il decreto di omologa del 7.10.2022.
Tale quadro fattuale consente – anche tenuto conto delle conclusioni spiegate dalle parti e da quanto proposto nel piano genitoriale depositato in atti – di poter confermare, dunque, l'affidamento condiviso del figlio già previsto in sede di separazione – con domicilio prevalente Persona_2
presso la madre – cristallizzando, così, l'assetto già sperimentato in seguito alla disgregazione del nucleo familiare poiché, come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, n. 18817 del
23/9/2015).
Quanto al diritto di visita del genitore non domiciliatario, le condizioni della separazione (“ Pt_1
potrà vedere i figli quando vorrà previo accordo con la IG.ra , in caso di
[...] CP_1
disaccordo potrà vederli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della prole, nonché per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da stabilire entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché per sette giorni nel periodo natalizio e per tre giorni nel periodo pasquale consecutivi, in modo che il giorno di Natale e di
Pasqua sia compreso nel periodo ad anni alterni” appaiono rispettose del principio di bigenitorialità e conformi al superiore interesse del minore consentendogli di coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale e affettiva.
Occorre, infine, rilevare che il carattere consolidato del suindicato assetto familiare e il tenore delle allegazioni e delle richieste di ambedue le parti hanno reso superfluo procedere all'ascolto del minore, i sensi dell'art. 473 bis. 4 c.p.c.
Anche rispetto alle condizioni economiche relative ai figli della coppia, nulla osta alla conferma di quanto già disposto in sede di separazione tenuto conto – anche alla luce delle possibilità economiche rappresentate dal ricorrente, il quale ha documentato che, in ragione delle ridotte ore di lavoro che lo stesso svolge per l'impresa che l'ha assunto, gode di redditi assai limitati e di avere difficoltà a trovare altro impiego in quanto gravato da misura di prevenzione – che l'ammontare
4 dell'assegno per il mantenimento indiretto dei figli posto a carico del ricorrente appare congruo alla finalità del contributo a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica nonché idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tali considerazioni possono estendersi anche al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, , poiché – considerato che la stessa ha compiuto la maggiore età da poco più Persona_1
di un mese ed è attualmente impegnata nel percorso di formazione scolastica – può senz'altro presumersi che la stessa non abbia raggiunto una condizione di indipendenza economica.
Occorre, difatti, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento dei figli da porre a carico di nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per come Parte_1
stabilito in sede di sentenza di separazione e ciò fatti salvi gli effetti dell'eventuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI già maturati.
Tale contribuzione, invero già stabilita nella misura minima, non è suscettibile di ulteriore riduzione in quanto sebbene il ricorrente abbia prospettato di trovarsi in difficoltà economica, dalla produzione documentale dello stesso emerge che lo stesso gode di sicura capacità Pt_1
lavorativa che gli consente – in prospettiva – di poter raggiungere più adeguati livelli reddituali e
5 ciò anche tenuto conto che il diritto dei figli al mantenimento non può essere oltremodo compresso neppure in caso di temporanee contrazioni delle capacità economiche dei genitori, i quali sono sempre chiamati ad attivarsi per assicurare alla prole un dignitoso tenore di vita.
Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata il sostanziale carattere congiunto delle conclusioni spiegate dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a in data 30.3.2007 da CP_2
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
22.3.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di con atto n. 5, P. I, CP_2
Serie – anno 2007;
2) AFFIDA ad ambedue i genitori il minore , nato a [...] il [...] Persona_2
stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) CONFERMA l'articolazione del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione per come indicato in parte motiva;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) – o la maggiore somma già
[...]
maturata per effetto della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ( 12.4.2007) e Persona_1 CP_2 Persona_2
(Gela, 14.10.2011), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
6 Così deciso a Gela, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 26/5/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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