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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EL SA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...], il [...] ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Signorelli, ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._1 studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
(C.F: con sede legale in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
LU NI, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Latina, Viale dello Statuto n. 37;
OPPOSTA
NONCHE'
nata a [...], il [...], ivi residente in [...], (C.F.: CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Signorelli, ed elettivamente domiciliata nel C.F._2 suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare pagina1 di 4 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
116/2022, incardinata da nei suoi confronti (e della comproprietaria Controparte_1 CP_2
in virtù di altro titolo) in forza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2215/19 (resa a definizione del giudizio R.G. 765/15), con il quale l'odierna opponente è stata condannata a pagare l'importo di €
13.430,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di non rientrando il diritto di credito azionato nel Controparte_1
ramo di azienda conferito da Banca Popolare del Lazio CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, ricostruita la vicenda e richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare del giudice dell'esecuzione, ha eccepito la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e concluso per il rigetto della stessa.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'altra esecutata , la causa, istruita CP_2
documentalmente, è pervenuta all'udienza del 01.10.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Va preliminarmente osservato che, con il provvedimento emesso in data 12.8.2024, era stata stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte della CP_2
procedura, perchè anch'essa debitrice (in forza di altro titolo) e comproprietaria dell'immobile pignorato anche in suo danno: deve, tuttavia, osservarsi come le difese dalla stessa svolte nel proprio atto di costituzione, contenenti le censure sollevate nel proprio atto di opposizione (la cui fase di merito risultava già introdotta e oggetto di altro giudizio recante RG 1705/24), non possono ritenersi ammissibili.
Ed invero, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. e non può che avere ad oggetto la medesima domanda contenuta nel ricorso introduttivo formulato innanzi al giudice dell'esecuzione; per l'introduzione di tale fase sono oltretutto previsti degli stringenti termini, decorsi i quali l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Nel caso di specie, le due debitrici hanno formulato due distinti ricorsi in opposizione, decisi con distinti provvedimenti del giudice dell'esecuzione, all'esito dei quali sono stati – per loro scelta processuale – avviati due distinti giudizio di merito: non appare pertanto prospettabile una riunione dei due giudizi per effetto della riproposizione, nel presente (rispetto al quale vi è totale diversità sia pagina2 di 4 di petitum che di causa petendi), delle domande attinenti il merito di altra opposizione, già regolarmente incardinato, trattandosi con ogni evidenza di domande che in questa sede sarebbero tardive, essendo la costituzione di avvenuta ben oltre il termine di giorni 60 fissato dal Parte_2
giudice dell'esecuzione nel provvedimento che ha definito la fase cautelare.
Ciò premesso, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato allo scrutinio delle ragioni di opposizione sollevate dal , le quali, avendo ad oggetto la contestazione del diritto Parte_1
dell'opposta a procedere esecutivamente e, dunque, l'an debeatur, vanno ricondotte all'ambito applicativo dell'art. 615 cpc.
Con un unico motivo di opposizione, la debitrice contesta la legittimazione attiva della cessionaria sull'assunto che il credito azionato, attinente esclusivamente alla Controparte_1
condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza azionata, sia insorto a fronte dell'accertamento in sede giudiziale dell'assenza di rapporti di rispetto ai contratti di conto corrente n. Parte_1
230521067 e 230521068 accesi dal padre (titolare di Edil SA.FA.) presso la filiale di Sezze Persona_1
Scalo della (filiale rientrante nel ramo d'azienda conferito alla Controparte_4
creditrice pignorante;
l'estraneità dell'opponente rispetto a tali rapporti di conto Controparte_1
corrente non consentirebbe, pertanto, di ritenere detto credito incluso nel ramo d'azienda ceduto, in quanto nemmeno incluso nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma II c.c. allegata all'atto di conferimento a rogito del Notaio Rep. 38458 Racc. 23212. Per_2
Va premesso che la creditrice procedente ha agito esecutivamente dichiaranto di Controparte_1
essere subentrata, in forza di atto di conferimento di ramo di azienda del 17.12.2020 a rogito del
Notaio Rep 38458 Racc 23212, a decorrere dal 1 gennaio 2021, nella titolarità delle Per_2
posizioni giuridiche di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. concernenti il complesso di beni e servizi, attività e passività e tutto quanto connesso all'attività di n. 51 filiali della Controparte_4
tra cui la filiale di Sezze, presso la quale come si è detto era stato intrattenuto il rapporto di
[...]
conto corrente di . Persona_1
Orbene, sulla base dell'art. 3 del predetto atto di conferimento di ramo, “la società conferitaria, limitatamente al ramo d'azienda conferito, subentra in qualsiasi diritto, uso, facoltà, contratto, accordo, convenzione, azione, ragione, licenza, concessione, autorizzazione, obbligo ed in ogni altro titolo o ragione, in essere o in corso, anche connesso a situazioni di fatto comunque riguardanti il ramo d'azienda conferito”: risulta, pertanto, evidente che il credito azionato dalla Controparte_1
derivante dalla condanna di al pagamento delle spese legali emessa nell'ambito di un Parte_1
giudizio avente ad oggetto la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente intestati a
, non possa non essere considerato “connesso ad una situazione di fatto comunque Persona_1
riguardante il ramo d'azienda conferito”; la circostanza, infatti, che la fosse totalmente estranea Pt_1
pagina3 di 4 ai suddetti rapporti, tanto che la sentenza in questione ne ha accertato la carenza di legittimazione attiva, non vale ad escludere tale rapporto di connessione, necessariamente sussistente tra l'oggetto della domanda giudiziale e la condanna alle spese processuali contenuta nel provvedimento che definisce il giudizio.
Ne consegue che l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda;
vanno viceversa compensate le spese tra
[...]
e . CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1
che liquida in favore di parte opposta in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e . CP_2
Così deciso in Latina, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EL SA
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EL SA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1706 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nata a [...], il [...] ivi residente in [...], (C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Signorelli, ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._1 studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
(C.F: con sede legale in Roma, Viale del Caravaggio n. 39, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
LU NI, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Latina, Viale dello Statuto n. 37;
OPPOSTA
NONCHE'
nata a [...], il [...], ivi residente in [...], (C.F.: CP_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Signorelli, ed elettivamente domiciliata nel C.F._2 suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare pagina1 di 4 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
116/2022, incardinata da nei suoi confronti (e della comproprietaria Controparte_1 CP_2
in virtù di altro titolo) in forza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2215/19 (resa a definizione del giudizio R.G. 765/15), con il quale l'odierna opponente è stata condannata a pagare l'importo di €
13.430,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di non rientrando il diritto di credito azionato nel Controparte_1
ramo di azienda conferito da Banca Popolare del Lazio CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale, ricostruita la vicenda e richiamate le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare del giudice dell'esecuzione, ha eccepito la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e concluso per il rigetto della stessa.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'altra esecutata , la causa, istruita CP_2
documentalmente, è pervenuta all'udienza del 01.10.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Va preliminarmente osservato che, con il provvedimento emesso in data 12.8.2024, era stata stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte della CP_2
procedura, perchè anch'essa debitrice (in forza di altro titolo) e comproprietaria dell'immobile pignorato anche in suo danno: deve, tuttavia, osservarsi come le difese dalla stessa svolte nel proprio atto di costituzione, contenenti le censure sollevate nel proprio atto di opposizione (la cui fase di merito risultava già introdotta e oggetto di altro giudizio recante RG 1705/24), non possono ritenersi ammissibili.
Ed invero, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. e non può che avere ad oggetto la medesima domanda contenuta nel ricorso introduttivo formulato innanzi al giudice dell'esecuzione; per l'introduzione di tale fase sono oltretutto previsti degli stringenti termini, decorsi i quali l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Nel caso di specie, le due debitrici hanno formulato due distinti ricorsi in opposizione, decisi con distinti provvedimenti del giudice dell'esecuzione, all'esito dei quali sono stati – per loro scelta processuale – avviati due distinti giudizio di merito: non appare pertanto prospettabile una riunione dei due giudizi per effetto della riproposizione, nel presente (rispetto al quale vi è totale diversità sia pagina2 di 4 di petitum che di causa petendi), delle domande attinenti il merito di altra opposizione, già regolarmente incardinato, trattandosi con ogni evidenza di domande che in questa sede sarebbero tardive, essendo la costituzione di avvenuta ben oltre il termine di giorni 60 fissato dal Parte_2
giudice dell'esecuzione nel provvedimento che ha definito la fase cautelare.
Ciò premesso, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato allo scrutinio delle ragioni di opposizione sollevate dal , le quali, avendo ad oggetto la contestazione del diritto Parte_1
dell'opposta a procedere esecutivamente e, dunque, l'an debeatur, vanno ricondotte all'ambito applicativo dell'art. 615 cpc.
Con un unico motivo di opposizione, la debitrice contesta la legittimazione attiva della cessionaria sull'assunto che il credito azionato, attinente esclusivamente alla Controparte_1
condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza azionata, sia insorto a fronte dell'accertamento in sede giudiziale dell'assenza di rapporti di rispetto ai contratti di conto corrente n. Parte_1
230521067 e 230521068 accesi dal padre (titolare di Edil SA.FA.) presso la filiale di Sezze Persona_1
Scalo della (filiale rientrante nel ramo d'azienda conferito alla Controparte_4
creditrice pignorante;
l'estraneità dell'opponente rispetto a tali rapporti di conto Controparte_1
corrente non consentirebbe, pertanto, di ritenere detto credito incluso nel ramo d'azienda ceduto, in quanto nemmeno incluso nella perizia di stima ex art. 2343 ter comma II c.c. allegata all'atto di conferimento a rogito del Notaio Rep. 38458 Racc. 23212. Per_2
Va premesso che la creditrice procedente ha agito esecutivamente dichiaranto di Controparte_1
essere subentrata, in forza di atto di conferimento di ramo di azienda del 17.12.2020 a rogito del
Notaio Rep 38458 Racc 23212, a decorrere dal 1 gennaio 2021, nella titolarità delle Per_2
posizioni giuridiche di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. concernenti il complesso di beni e servizi, attività e passività e tutto quanto connesso all'attività di n. 51 filiali della Controparte_4
tra cui la filiale di Sezze, presso la quale come si è detto era stato intrattenuto il rapporto di
[...]
conto corrente di . Persona_1
Orbene, sulla base dell'art. 3 del predetto atto di conferimento di ramo, “la società conferitaria, limitatamente al ramo d'azienda conferito, subentra in qualsiasi diritto, uso, facoltà, contratto, accordo, convenzione, azione, ragione, licenza, concessione, autorizzazione, obbligo ed in ogni altro titolo o ragione, in essere o in corso, anche connesso a situazioni di fatto comunque riguardanti il ramo d'azienda conferito”: risulta, pertanto, evidente che il credito azionato dalla Controparte_1
derivante dalla condanna di al pagamento delle spese legali emessa nell'ambito di un Parte_1
giudizio avente ad oggetto la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente intestati a
, non possa non essere considerato “connesso ad una situazione di fatto comunque Persona_1
riguardante il ramo d'azienda conferito”; la circostanza, infatti, che la fosse totalmente estranea Pt_1
pagina3 di 4 ai suddetti rapporti, tanto che la sentenza in questione ne ha accertato la carenza di legittimazione attiva, non vale ad escludere tale rapporto di connessione, necessariamente sussistente tra l'oggetto della domanda giudiziale e la condanna alle spese processuali contenuta nel provvedimento che definisce il giudizio.
Ne consegue che l'opposizione non risulta meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda;
vanno viceversa compensate le spese tra
[...]
e . CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1
che liquida in favore di parte opposta in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e . CP_2
Così deciso in Latina, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EL SA
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