Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3257/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3257/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Manfredonia alla via San Lorenzo n. 39, presso lo studio dell'avv. Francesco
Paglione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
San Giovanni Rotondo al viale Cappuccini n. 23, presso lo studio dell'avv.
Ricciardi Salvatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E
, c.f. , elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata in San Marco in Lamis alla via Madonna Addolorata n.5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Daniele, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 stipulato in data 18.9.1998, in data 30.10.21 ed in data 17.4.2010, tre contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili, con e CP_1
(deceduto con erede ), ha CP_3 Controparte_2 convenuto questi ultimi in giudizio, al fine di sentir risolvere il contratto del
17.4.2010 per essenzialità del termine o per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta, con condanna alla restituzione, in suo favore, della somma di € 138.330,84, o in subordine al fine di sentir rideterminare all'attualità il valore del contratto intercorso tra le parti unitamente alle somme già anticipate, con condanna al versamento, in favore dei convenuti, della sola differenza di prezzo.
e , costituendosi, hanno domandato Controparte_2 CP_1 di rigettare l'avversa domanda siccome infondata.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Va premesso che l'attore ha dato atto della stipula di un preliminare del
18.9.1998, con pattuizione di un termine essenziale/condizione risolutiva, seppure tale contratto non costituisca la causa petendi delle richieste da lui avanzate: l'attore ha, infatti, domandato la risoluzione del preliminare stipulato in data 17.4.2010, che rinnova quanto precedentemente pattuito dalle parti con il preliminare stipulato in data 30.10.21 e che non riguarda affatto il preliminare stipulato in data 18.9.1998, quest'ultimo estraneo, quindi, all'oggetto del presente giudizio.
Inoltre, in via preliminare, va dato atto che, solo con la comparsa conclusionale, l'attore ha domandato la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, introducendo così tardivamente una nuova domanda
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che deve essere dichiarata inammissibile.
D'altronde, anche a volersi ritenere ammissibile la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione dovuta (ritenendola implicita nel riferimento all'eccessiva onerosità contenuto nell'atto di citazione), la stessa sarebbe comunque infondata poiché l'attore ha fatto esclusivo riferimento ad una non meglio precisata crisi del settore edilizio, senza provare l'effettiva eccessiva onerosità del contratto in esame.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale implica la prova dell'essenzialità del termine.
Come noto, l'essenzialità del termine va accertata alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. civ. n.
14426 del 15/07/2016; Cass. civ. n. 32238 del 10/12/2019).
Ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., infatti, nell'interpretare il contratto non ci si può limitare al solo senso letterale delle parole ma si deve indagare l'intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Il contratto stipulato dalle parti in data 30.10.2001 non reca alcun riferimento testuale all'essenzialità del termine. Si legge, infatti, esclusivamente che le parti convengono di stipulare il definitivo entro la data del 30 ottobre 2002.
Inoltre, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula del contratto denota la loro volontà di conservare il vincolo contrattuale anche dopo la scadenza del termine pattuita per la stipula del definitivo, perché, infatti, le parti, in data 27.4.2010, hanno stipulato un nuovo preliminare,
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avente il medesimo oggetto, con ciò manifestando la perduranza del loro interesse all'attuazione del programma negoziale, anche dopo la scadenza del termine pattuito per la stipula del definitivo in seno al primo contratto preliminare.
Anche il secondo preliminare non reca nessun dato testuale dal quale poter evincere il carattere essenziale del termine. Si legge, infatti, solo che le parti hanno convenuto di stipulare il definitivo “entro la data del 31.12.2012”.
Ancora una volta, dopo la scadenza del termine, l'attore ha dimostrato la non essenzialità dello stesso, dal momento che ha agito in giudizio dopo circa sei anni.
La domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale deve essere, quindi, rigettata.
Anche la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta deve essere rigettata.
L'attore, infatti, non ha nemmeno allegato quale impossibilità si sarebbe verificata, deducendo esclusivamente che “nonostante il decorso di quasi un ventennio ad oggi nessuna convenzione è stata ancora stipulata con il
Comune di San Marco in Lamis e né, comunque, è possibile ipotizzare una data futura di stipula sicché il contratto concluso per un verso si rappresenta come impossibile e per altro verso con la sopraggiunta crisi nel settore edilizio lo stesso è divenuto eccessivamente oneroso per l'attore”.
L'attore, quindi, non ha nemmeno dedotto che la stipula della convenzione edilizia sia divenuta impossibile.
Viceversa, i convenuti hanno provato che è in atto il procedimento amministrativo per l'approvazione del Piano Particolareggiato, prodromico alla stipula del definitivo.
In conclusione, non è stata né dedotta né provata alcuna impossibilità sopravvenuta e, pertanto, anche la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta deve essere rigettata.
Infine, è priva di qualsiasi fondamento giuridico la domanda relativa alla rideterminazione “all'attualità del valore del contratto”, dal momento che nessuna norma del codice civile ammette l'attualizzazione delle somme
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contrattuali, che sono invece, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., somme dovute al loro valore nominale.
Le domande proposte vanno, quindi, tutte rigettate e la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta va dichiarata inammissibile siccome formulata tardivamente.
Al rigetto e all'inammissibilità delle domande segue la condanna del dell'attore, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M.
55/2014), secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria siccome integralmente documentale (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n.
14198/2022),
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
b) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
c) condanna l'attore al rimborso, in favore di , delle spese di CP_1 lite pari all'importo di € 11.268,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
d) condanna l'attore al rimborso, in favore di , delle CP_2 Controparte_2 spese di lite pari all'importo di € 11.268,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Proc. n. 3257/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6
Proc. n. 3257/2018 r.g.aa.cc.
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Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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