Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1202 /2024 promossa da:
(c.f. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale sulle figlie minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. , C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a C.F._4
Forlì, Via Volturno, 7.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINI CP_1 C.F._5
EMANUELE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6
studio legale sito a Cesena, Corso Cavour n. 115
APPELLATA
In punto a : Appello sentenza Giudice di Pace n. 386/2024.
- in via principale: in accoglimento dell'appello, annullare e/o revocare la sentenza impugnata e conseguentemente annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, perché infondato in diritto ed immotivato in fatto, per le ragioni esposte in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, anche con riguardo ai precedenti gradi di giudizio.
In via estremamente gradata, in caso di condanna delle odierne opponenti, si chiede che ogni e qualsivoglia spesa di lite inerente al presente procedimento dovesse essere posta a carico delle stesse, lo sia nei limiti dell'eredità accettata con beneficio di inventario”.
CONCLUSIONI APPELLATA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, in veste di Giudice
d'Appello, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta:
IN VIA PRELIMINARE, in ragione dell'eccezione di inammissibilità,
- DISPORRE, giusto il combinato disposto degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., alla luce di quanto esposto in narrativa, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.;
NEL MERITO
- RESPINGERE, per le ragioni indicate in narrativa, l'appello proposto avverso la sentenza n. 386/2024 del Giudice di Pace di Forlì;
IN VIA SUBORDINATA, in caso di revoca del D.I.,
- in ogni caso condannare la SI.ra la SI.ra e la Parte_1 Persona_1
SI.ra , quali eredi con beneficio di inventario del SI. al Parte_2 Persona_2
pagamento della somma di Euro 2.833,33 ciascuna (e dunque complessivamente Euro
8.500,00), ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale, ovvero dalla data di deposito del decreto ingiuntivo, avvenuta il 8/6/2023.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge e facendo espressa istanza affinché, qualora si ritenessero non adeguatamente fondate le motivazioni addotte dalla controparte a sostegno delle ragioni di appello, e
2 dunque che l'erede abbia agito con colpa grave nel coltivare il presente Parte_1
procedimento, ai sensi dell'art. 491 c.c., la condanna alle spese di lite venga, ex art. 91
c.p.c., disposta in solido a carico dell'opponente personalmente, al di Parte_1
fuori del beneficio di inventario o comunque a carico delle opponenti in solido tra loro”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con sentenza n. 386/2024 del 18/04/2024, il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato l'opposizione proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulle figlie minori e , avverso il decreto Persona_1 Parte_2
ingiuntivo n. 741/2023 ottenuto nei loro confronti da per il pagamento della CP_1
somma di € 8.500, relativa alla restituzione di indebiti prelievi effettuati sul conto bancario di quest'ultima ad opera del defunto la cui eredità era stata Persona_2
accettata con beneficio d'inventario, compensando le spese di lite in considerazione della complessità delle questioni e delle non univoche interpretazioni giurisprudenziali.
A fondamento del rigetto dell'opposizione, il Giudice di prime cure ha evidenziato che dalla documentazione prodotta era emerso che - figlio della e marito Persona_2 CP_1
della - essendosi venuto a trovare in condizioni economiche difficili, aveva Pt_1
disposto un ordine di pagamento mensile della somma di € 250,00 dal conto corrente della madre in favore suo e della moglie, con la causale “rientro fido”, con versamenti di complessivi € 8.500,00. Tuttavia – ha evidenziato il primo giudice – che la delega concessa dalla al figlio aveva riguardato solo l'operatività sul proprio conto corrente CP_1
e non anche il potere di effettuare qualsiasi atto dispositivo. Aveva inoltre evidenziato il
Giudice di Pace che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente non era fondata, in quanto, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del l'invio della dichiarazione di credito in data 12/11/2019, da parte della Per_2 CP_1
aveva validamente interrotto il corso della prescrizione. Con riferimento alla pretesa illegittimità dell'ingiunzione in quanto emessa a carico degli eredi beneficiati, il Giudice di primo grado ha rilevato che, seppur con il beneficio d'inventario, le opponenti avevano accettato l'eredità del con conseguente legittimazione del creditore ad agire nei Per_2
confronti degli eredi per precostituirsi un titolo, essendo questi responsabili delle
3 obbligazioni del de cuius seppur nei limiti del patrimonio ereditario. Nel caso in esame le opponenti erano subentrate nella posizione del de cuius e nel conseguente obbligo restitutorio delle somme indebitamente prelevate, ancorché nei limiti del patrimonio ereditato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello anche quale esercente la potestà Parte_1
sulle figlie minori, chiedendone l'integrale riforma e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, lamentandone l'erroneità. In particolare, l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria posto che l'operazione contestata al risaliva al 05/04/2016 e non era Per_2
intervenuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'ingiunzione, dovendo nel caso in esame applicarsi il termine quinquennale stante la responsabilità di tipo extracontrattuale e non essendo la dichiarazione di credito del 12/11/2019 atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. Ha inoltre evidenziato l'appellante che l'operazione di trasferimento del denaro era stata oggetto di espressa delega ed autorizzazione da parte della quale CP_1
elargizione nei confronti del figlio in difficoltà con la conseguenza che non poteva ora chiederne la restituzione agli eredi, non avendo peraltro mai contestato al figlio tali operazioni fino a quando era in vita. Ha, infine, rilevato l'appellante che l'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario e risultavano presenti debiti di gran lunga superiori all'attivo, senza che fosse ancora iniziata la liquidazione dell'eredità con conseguente impossibilità di aggressione del patrimonio.
si è ritualmente costituito opponendosi alla riforma della sentenza e chiedendone CP_1
la conferma con rigetto dell'appello, di cui ha anzitutto eccepito l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi. Nel merito, l'appellata ne ha contestato la fondatezza, riferendo che dopo la morte del figlio e l'accettazione con beneficio d'inventario, unitamente all'altro figlio aveva inviato alla la propria dichiarazione di credito CP_2 Pt_1
affinché fosse inserita tra i debiti ereditari, valendo tale missiva come atto interruttivo della prescrizione, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, essendo la stessa rivolta anche alla Considerato che a distanza di cinque anni dall'apertura della successione, Pt_1
alcuna attività di liquidazione dell'attivo era stata avviata e neppure alla richiesta di rendiconto dell'amministrazione svolta era stata data una risposta soddisfacimento, ha riferito l'appellata di aver fatto ricorso, stante l'insuccesso del procedimento di mediazione, alla
4 procedura monitoria al fine di precostituirsi un titolo. Con riferimento al credito vantato, la ha evidenziato che la delega concessa al figlio ad operare nel proprio conto bancario, CP_1
depositato la sua firma presso l'istituto di credito, non aveva reso il conto cointestato né legittimato il a compiere operazioni non concordate ed autorizzate dall'intestataria del Per_2
conto, il quale aveva effettuato tali prelievi, con ordine permanente di accredito mensile nel conto cointestato anche con la moglie abusando della fiducia e della Parte_1
procura rilasciatagli. Da ultimo, pur non proponendo appello incidentale per la decisione di compensare le spese da parte del giudice di pace, la ha chiesto la condanna alle spese di CP_1
lite del presente giudizio, al di fuori del beneficio d'inventario, anche tenuto conto delle plurime infondate e defatigatorie iniziative proposte dalla Pt_1
Verificata alla prima udienza del 18/12/2024 la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata immediatamente rimessa per la decisione all'udienza del 16/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e con ordinanza in pari data, verificato il rituale deposito delle memorie, è stata trattenuta in decisione.
L'appello proposto è infondato e deve essere rigettato.
La pretesa creditoria fatta valere dalla in sede monitoria deriva dalla restituzione di CP_1
somme prelevate dal figlio, ora defunto, , per un importo complessivo di € Persona_2
8.500,00 dal conto corrente bancario n. 204/607/138402-80 intestato alla ed CP_1
aperto presso Banca Sviluppo, tramite ordine permanente fino a revoca impartito alla banca in data 10/03/2016 dallo stesso in forza della delega ad operare per conto e Per_2
nell'interesse della madre, da eseguire con bonifici mensili di € 250,00 con la causale
“rientro fido”, con accredito nel conto bancario cointestato anche con la moglie Pt_1
Tale circostanza non è contestata e risulta documentata dalla documentazione bancaria.
Contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, non vi è alcuna prova che la fosse consapevole di tale operazione e l'avesse autorizzata (l'ordine è stato impartito CP_1
dal né, tanto meno, che si trattasse di liberalità in favore del figlio. Circostanza Per_2
questa smentita dalla stessa causale dell'ordine impartito dal dallo stesso indicata Per_2
come “rientro fido”, evincibile anche nei singoli estratti conto. Non vi è tuttavia alcuna prova che il avesse effettuato un prestito in favore della madre ed anzi l'elevata Per_2
esposizione debitoria di quest'ultimo, ammessa dalla stessa esclude in radice la Pt_1
5 possibilità di un tale evenienza. Pt_3
Non vi sono pertanto dubbi sul diritto della alla restituzione delle somme prelevate CP_1
dal proprio conto bancario da parte del figlio, mai autorizzate e dunque effettuate in maniera indebita, avvalendosi della delega di firma ad operare sul conto bancario rilasciata dalla e depositata presso la banca. CP_1
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la delega ad operare sul conto bancario intestato ad altro soggetto, non conferisce il potere di effettuare disposizioni non previamente autorizzate e concordate con il titolare del conto. Ancorché la presenza della delega liberi la banca da responsabilità in ordine alle operazioni effettuate, ciò non giustifica, nei rapporti interni, che il delegato possa compiere in piena autonomia atti dispositivi non autorizzati dal delegante.
È dunque fondata la pretesa restitutoria della fatta valere, stante l'intervenuto CP_1
decesso di , nei confronti degli eredi di quest'ultimo. Persona_2
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Va, anzitutto, evidenziato che l'ordine permanente impartito dal alla banca risale al Per_2
marzo 2016 ma i singoli prelievi si sono protratti, con bonifici mensili, fino al gennaio
2019, di tal ché, quando la ha depositato nel giugno 2023 il ricorso monitorio non CP_1
era maturata alcuna prescrizione rispetto all'azione di restituzione. Inoltre, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di pace, la dichiarazione di credito del novembre
2019 vale senza dubbio come atto interruttivo della prescrizione, posto che con tale lettera indirizzata, non solo al Tribunale presso cui era in corso la procedura di accettazione beneficiata dell'eredità di ma anche personalmente alla Persona_2
in proprio e per le figlie minori, dalla stessa ricevuta il 13/11/2019, la Pt_1 CP_1
ha espressamente richiesto di inserire nel redigendo inventario i crediti dalla stessa vantati nei confronti del de cuius, tra i quali quello riferito al prestito infruttifero per complessivi
€ 8.500, avvenuto con disposizione permanente impartita dal sul conto della Per_2
madre in favore dello stesso e della moglie con bonifici di € 250 mensili Per_2 Pt_1
effettuati per 34 mensilità dall'aprile 2016 al gennaio 2019.
La richiesta di inserire tale credito nell'inventario, diretta anche personalmente all'erede beneficiata, esprime una chiara ed inequivoca volontà di far valere il proprio credito nei confronti dell'eredità beneficiata e vale come idoneo atto interruttivo della prescrizione.
6 Da ultimo, alcuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in merito alla valutazione degli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
La in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori, ha Pt_1
accettato l'eredità del marito con beneficio d'inventario, diventandone a Persona_2
tutti gli effetti erede e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius, salva la responsabilità per i debiti intra vires hereditatis.
L'accettazione beneficiata non impedisce ai creditori di agire per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'erede il quale, tuttavia, potrà far valere la limitazione di responsabilità derivante dall'accettazione beneficiata.
Né possono assumere alcuna rilevanza nel giudizio di cognizione di accertamento del credito, finalizzato a munire il creditore di un titolo esecutivo giudiziale, le successive vicende esecutive.
L'appello proposto va dunque rigettato, con l'aggravio delle spese, liquidate come da dispositivo, dandosi altresì atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), essendo stata l'impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, quale giudice d'appello, rigetta l'appello proposto da , in proprio e Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_1
con atto notificato il 21/05/2024 nei confronti di e Parte_2 CP_1
per l'effetto, conferma la sentenza n. 386/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 18/04/2024.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata per il presente giudizio, che si liquidano in € 2.200,00 per compenso professionale (di cui € 600 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva e € 1.000,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Così deciso in Forlì, lì 20/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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