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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 8906/2024 promossa da:
- - ass. avv. MADDANU (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- ass. avv. BORLA e PARISI (parte convenuta) CP_1 all'udienza del 15/4/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- la ricorrente ha proposto opposizione alle risultanze dell'accertamento peritale esperito nella fase di a.t.p., ritenendo ingiustificato il mancato riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di invalidità o l'assegno diodi invalidità, formulando le seguenti conclusioni: “1)rinnovare la C.T.U. al fine di accertare l'esatta invalidità spettante alla medesima come conseguenza delle patologie da cui è affetta, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa o in subordine dalla diversa data che emergerà dalle risultanze processuali;
2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante inabile in modo totale e permanente a qualsiasi attività lavorativa 100% o in subordine, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa o, in subordine dalla diversa data che emergerà dalle risultanze processuali;
3) In subordine, confermare le risultanze peritali del procedimento di ATP, riconoscendo l'istante invalida nella misura dell'80% a decorrere dal mese di maggio 2024; 4) Condannare, in ogni caso l come sopra CP_1
rappresentato e difeso, al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio (…)”;
- l si è costituito chiedendo al tribunale, in via preliminare, di verificare la CP_1 tempestività dell'opposizione e di dichiarare nullo il ricorso perché privo della “analitica e dettagliata esposizione delle contestazioni mosse rispetto alle conclusioni del Ctu” e, nel merito, ha chiesto di confermare le risultanze peritali;
2. rilevato che, a seguito delle contestazioni alla c.t.u. mosse in data 1.10.2024,
l'opposizione è stata tempestivamente depositata il 29.10.2024,
3. ritenuto che l'eccezione di nullità sia infondata, avendo la parte attrice esposto chiaramente le proprie contestazioni alle valutazioni espresse della C.t.u.;
4. ritenuto che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento, considerato che
4.1. - secondo la parte attrice, il C.t.u. nominato nella prima fase del giudizio non avrebbe correttamente valutato “la condizione patologica della ricorrente”, condizione
“ben rappresentata nei certificati medici versati in atti” e “certamente preesistente rispetto all'epoca del riconoscimento operato”;
2.2. - in particolare, si legge nel ricorso, che (1) posto che la ricorrente soffre di ipertensione arteriosa, il C.t.u. “alla visita peritale, avrebbe dovuto provvedere alla misurazione della pressione al fine di accertare se in quell'occasione vi fosse un'episodica situazione di ipertensione, valutando gli indici tabellari e provvedere, se del caso, a richiedere degli accertamenti specialistici ulteriori che le permettessero di raggiungere un preciso convincimento”; “(2) “secondo il modesto parere di questa difesa, l'ipertensione arteriosa potrebbe essere stimata a mezzo del codice 6445 che individua la CORONOPATIA LIEVE (I classe NYHA) - attribuendo il punteggio invalidante del 20%”;
2.3. – tali obiezioni appaiono infondate posto che (1) la C.t.u. ha indicato nella propria relazione che la ricorrente soffre di ipertensione arteriosa per la quale è in corso una apposita terapia, pertanto non si comprende per quale motivo fosse necessaria la misurazione della pressione anche durante la visita peritale;
2) l' “ipertensione arteriosa in terapia”, unitamente agli “esiti di emorroidectomia” è stata valutata dalla Consulente ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità (“< 11%”); 3) nessuno dei certificati medici prodotti in atti attesta che lo stato di ipertensione costituisca una coronopatia, e tale ipotesi non è stata neppure prospettata durante le operazioni peritali ad opera della parte attrice, la quale, invero, non ha mosso alcuna contestazione alla relazione della
C.t.u. peritale nei termini ad essa assegnati ex art. 195 c.p.c.;
2.4. – secondo la parte attrice, infine, posto che “la ricorrente ha un BMI pari a 36.73
Kg/m, così come da certificati in atti”, “in base alla diffusa classificazione di Garrow rientra nel II grado di obesità” e pertanto “le dovrebbe essere riconosciuta una invalidità pari almeno al 31%, indipendente dalla valutazione delle patologie a carico dell'apparato locomotore, che corrispondono ad una percentuale di invalidità del 40%”;
2.5. – anche tale doglianza – peraltro anch'essa formulata solo nell'atto di opposizione e non durante le operazioni peritali o comunque nei termini assegnati ai sensi dell'art. 195
c.p.c. – non appare fondata, posto che ai fini della determinazione del grado di invalidità civile deve farsi riferimento al d.m. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti e tale tabella include l'obesità nella fascia di invalidità dal 31 al 40%, prevedendo al codice
7105 l'obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche ed è pacifico che la ricorrente ha un indice di massa corporea (BMI) che si colloca nella metà di tale fascia (36,73), pertanto la valutazione del 40% effettuata dalla
C.t.u., considerando anche le complicanze artrosiche, non appare riduttiva;
5. ritenuto che per le ragioni sopra esposte l'opposizione non possa trovare accoglimento e debbano essere di conseguenza confermate le risultanze dell'accertamento peritale;
6. rilevato che le spese di lite devono essere compensate, avendo la ricorrente dichiarato di possedere il requisito reddituale di cui all'art. ai sensi dell'art. 152, disp. att.
c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese della c.t.u. disposta nella prima fase del giudizio a carico dell' CP_1
Torino 15/4/2025 La Giudice
Roberta PASTORE