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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9887/2022 vertente tra:
CP_1 opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note di trattazione scritta predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9887/2022 R.G., vertente tra
, rappresenta e difesa dall'Avv. Raffaele Pannone, elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio del difensore in Piedimonte Matese, Via Epitaffio Palazzo Morelli, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
NF TI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Michele
Ferrara n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva opposizione avverso: CP_1
1. l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90005487 56/000 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, notificata in data 9.12.2022, recante l'importo di € 398.287,54, fondata sulle cartelle di pagamento nn. 05320160001118806001, 05320170001114842001, 05320180000634861002,
2 relative alla revoca dei contributi concessi per gli anni 2015, 2016 e 2018 – ente creditore banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale;
2. l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90010798 66/000 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, notificata in data 9.12.2022, recante l'importo di € 676.406, 56, fondata sulle cartelle di pagamento nn. 053201500021265069003, 05320160001118806001,
05320170001114842001 e 05320180000634861002, relative alla revoca dei contributi concessi per gli anni 2015, 2016 e 2018 – ente creditore banca del Mezzogiorno Mediocredito
Centrale.
A supporto della opposizione adduceva i seguenti motivi: 1. duplicazione della attività esecutiva, stante l'inclusione nella intimazione n. 053 2022 90010798 66/000 di n. 3 cartelle poste altresì a fondamento della intimazione n. n. 053 2022 90005487 56/000; 2. nullità delle intimazioni di pagamento, atteso che la riscossione esattoriale avveniva ad opera della Direzione Provinciale di
ISERNIA, operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui è ricompreso il domicilio fiscale del contribuente.
Sulla base di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “… a) Nel merito accogliere totalmente il ricorso e dichiarare nulle e inefficaci le seguenti intimazioni di pagamento:
INTIMAZIONE di pagamento n. 053 2022 90005487 56/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento: 05320160001118806001, 05320170001114842001,
05320180000634861002, per un totale di euro 398.287,74, relative a crediti per revoca contributi concessi, con intimazione di di pagamento n. 053 Controparte_3
202290010798 66/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento:
053201500021265069003, 05320160001118806001, 05320170001114842001,
05320180000634861002, per un totale di euro 676.406,56, relative a crediti per revoca contributi concessi, con b) In via subordinata, dichiarare Controparte_3 nulle e inefficaci le seguenti intimazioni di pagamento: INTIMAZIONE di pagamento n. 053 2022
90005487 56/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento:
05320160001118806001, 05320170001114842001, 05320180000634861002, per un totale di euro CP_ 398.287,74, relative a crediti per revoca contributi concessi, con Controparte_3
c) Condanna alle spese di lite con distrazione per fattane anticipazione. …”
[...]
Si costituiva in giudizio, la che – in via preliminare, chiedeva disporsi la chiamata in causa CP_4 dell'ente impositore – e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 4.4.2023, la scrivente – ponendo in rilievo che la costituzione dell'opposto agente della riscossione avveniva oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. – dichiarava l'inammissibilità della
3 istanza di chiamata in causa e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rinviata alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Occorre in primo luogo esaminare la censura sopra indicata sub 2) mediante la quale l'istante ha dedotto della nullità delle intimazioni di pagamento per incompetenza territoriale dell' CP_5
Isernia, avendo il proprio domicilio fiscale in Piedimonte Matese, stante il principio secondo il quale la competenza territoriale ad emettere le cartelle di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.P.R. 600/1973.
Le intimazioni di pagamento – come si ricava dalle copie allegate agli atti - venivano notificate ad istanza della a , al seguente indirizzo: Via Controparte_6 CP_1
Pizzone 8, Piedimonte Matese.
Gli atti impositivi opposti risultano, dunque, emessi da un organo territorialmente incompetente.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
La disposizione in particolare prevede che “La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa
è stata o avrebbe dovuto essere presentata” (cfr. Cass. n. 11170 del 2013; Cass. 8049/2017).
4 Tale norma determina dunque la competenza a procedere all'accertamento per relationem in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.P.R.
n. 600 del 1973, in virtù del Comune di residenza anagrafica.
Il fatto che l' sia un ente munito di competenza sull'intero territorio nazionale non comporta CP_4 la deroga ai criteri di individuazione dell'Ufficio competente.
In giurisprudenza è confermato il principio secondo il quale la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (cfr. Cass. civ.
n. 8049/2017 e Cass. civ. n. 20669/2014).
Non vale a mutare i termini della questione il fatto che – a detta della opposta – l'istante CP_4 sarebbe decaduta dal diritto di far valere l'eccezione, perché pur a fronte della notificazione delle cartelle avrebbe fatto decorrere il termine per proporvi opposizione;
tanto si dice a prescindere dall'effettivo riscontro di tale ultima circostanza, avendo provveduto l' alla allegazione di un CP_4 mero estratto di ruolo.
Le considerazioni che precedono comportano l'illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte ed assorbono ogni altra argomentazione svolta.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta.
Per ciò che concerne le spese di lite, esse seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della opposta e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in CP_4 relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9887/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione spiegata da avverso le intimazioni di pagamento nn. CP_1
053 2022 90005487 56/000 e n. 053 2022 90010798 66/000 e, per l'effetto, ne DICHIARA la nullità;
• CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore della istante, che CP_4 liquida – al netto della riduzione percentuale indicata in parte motiva - in € 2.906,00, di cui €
851,00 per studio della controversia, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase
5 decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore costituito della opponente dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025
Il giudice
Dott.ssa IU CH
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9887/2022 vertente tra:
CP_1 opponente
e
Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note di trattazione scritta predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9887/2022 R.G., vertente tra
, rappresenta e difesa dall'Avv. Raffaele Pannone, elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio del difensore in Piedimonte Matese, Via Epitaffio Palazzo Morelli, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
NF TI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Michele
Ferrara n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva opposizione avverso: CP_1
1. l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90005487 56/000 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, notificata in data 9.12.2022, recante l'importo di € 398.287,54, fondata sulle cartelle di pagamento nn. 05320160001118806001, 05320170001114842001, 05320180000634861002,
2 relative alla revoca dei contributi concessi per gli anni 2015, 2016 e 2018 – ente creditore banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale;
2. l'intimazione di pagamento n. 053 2022 90010798 66/000 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, notificata in data 9.12.2022, recante l'importo di € 676.406, 56, fondata sulle cartelle di pagamento nn. 053201500021265069003, 05320160001118806001,
05320170001114842001 e 05320180000634861002, relative alla revoca dei contributi concessi per gli anni 2015, 2016 e 2018 – ente creditore banca del Mezzogiorno Mediocredito
Centrale.
A supporto della opposizione adduceva i seguenti motivi: 1. duplicazione della attività esecutiva, stante l'inclusione nella intimazione n. 053 2022 90010798 66/000 di n. 3 cartelle poste altresì a fondamento della intimazione n. n. 053 2022 90005487 56/000; 2. nullità delle intimazioni di pagamento, atteso che la riscossione esattoriale avveniva ad opera della Direzione Provinciale di
ISERNIA, operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui è ricompreso il domicilio fiscale del contribuente.
Sulla base di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “… a) Nel merito accogliere totalmente il ricorso e dichiarare nulle e inefficaci le seguenti intimazioni di pagamento:
INTIMAZIONE di pagamento n. 053 2022 90005487 56/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento: 05320160001118806001, 05320170001114842001,
05320180000634861002, per un totale di euro 398.287,74, relative a crediti per revoca contributi concessi, con intimazione di di pagamento n. 053 Controparte_3
202290010798 66/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento:
053201500021265069003, 05320160001118806001, 05320170001114842001,
05320180000634861002, per un totale di euro 676.406,56, relative a crediti per revoca contributi concessi, con b) In via subordinata, dichiarare Controparte_3 nulle e inefficaci le seguenti intimazioni di pagamento: INTIMAZIONE di pagamento n. 053 2022
90005487 56/000 notificata in data 9.12.22 e inerente le seguenti cartelle di pagamento:
05320160001118806001, 05320170001114842001, 05320180000634861002, per un totale di euro CP_ 398.287,74, relative a crediti per revoca contributi concessi, con Controparte_3
c) Condanna alle spese di lite con distrazione per fattane anticipazione. …”
[...]
Si costituiva in giudizio, la che – in via preliminare, chiedeva disporsi la chiamata in causa CP_4 dell'ente impositore – e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 4.4.2023, la scrivente – ponendo in rilievo che la costituzione dell'opposto agente della riscossione avveniva oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. – dichiarava l'inammissibilità della
3 istanza di chiamata in causa e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rinviata alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Occorre in primo luogo esaminare la censura sopra indicata sub 2) mediante la quale l'istante ha dedotto della nullità delle intimazioni di pagamento per incompetenza territoriale dell' CP_5
Isernia, avendo il proprio domicilio fiscale in Piedimonte Matese, stante il principio secondo il quale la competenza territoriale ad emettere le cartelle di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.P.R. 600/1973.
Le intimazioni di pagamento – come si ricava dalle copie allegate agli atti - venivano notificate ad istanza della a , al seguente indirizzo: Via Controparte_6 CP_1
Pizzone 8, Piedimonte Matese.
Gli atti impositivi opposti risultano, dunque, emessi da un organo territorialmente incompetente.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
La disposizione in particolare prevede che “La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa
è stata o avrebbe dovuto essere presentata” (cfr. Cass. n. 11170 del 2013; Cass. 8049/2017).
4 Tale norma determina dunque la competenza a procedere all'accertamento per relationem in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.P.R.
n. 600 del 1973, in virtù del Comune di residenza anagrafica.
Il fatto che l' sia un ente munito di competenza sull'intero territorio nazionale non comporta CP_4 la deroga ai criteri di individuazione dell'Ufficio competente.
In giurisprudenza è confermato il principio secondo il quale la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (cfr. Cass. civ.
n. 8049/2017 e Cass. civ. n. 20669/2014).
Non vale a mutare i termini della questione il fatto che – a detta della opposta – l'istante CP_4 sarebbe decaduta dal diritto di far valere l'eccezione, perché pur a fronte della notificazione delle cartelle avrebbe fatto decorrere il termine per proporvi opposizione;
tanto si dice a prescindere dall'effettivo riscontro di tale ultima circostanza, avendo provveduto l' alla allegazione di un CP_4 mero estratto di ruolo.
Le considerazioni che precedono comportano l'illegittimità delle intimazioni di pagamento opposte ed assorbono ogni altra argomentazione svolta.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta.
Per ciò che concerne le spese di lite, esse seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della opposta e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in CP_4 relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9887/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione spiegata da avverso le intimazioni di pagamento nn. CP_1
053 2022 90005487 56/000 e n. 053 2022 90010798 66/000 e, per l'effetto, ne DICHIARA la nullità;
• CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore della istante, che CP_4 liquida – al netto della riduzione percentuale indicata in parte motiva - in € 2.906,00, di cui €
851,00 per studio della controversia, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase
5 decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore costituito della opponente dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025
Il giudice
Dott.ssa IU CH
6