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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 7/2022 del
6/01/2022, depositata il 10/01/2022, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“opposizione all'esecuzione-contratto di mutuo”
T R A
) e Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentati e difesi, in forza di Parte_2 C.F._2
mandato in calce all'atto d'appello, dall'avv.Mike Matticoli, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia al C.so Garibaldi n.381
APPELLANTI
E
1 ( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di procuratrice speciale di Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa
[...]
di costituzione in appello, dall'avv. Carmine Liguori, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Napoli alla via M. Cervantes 55/5
APPELLATO
NONCHÉ in qualità di procuratrice della CP_2 Controparte_3
,
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificato, i coniugi Parte_1
e opponevano l'atto di precetto del 3/04/2019, ad istanza
[...] Parte_2
della soc. quale procuratrice della banca con il CP_2 Controparte_3
quale era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 69.721,26, chiedendo fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia esecutiva del mutuo fondiario stipulato il
22/11/2001 privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., e quindi inidoneo a costituire valido titolo esecutivo, trattandosi di mutuo “condizionato” in cui non risulta
2 documentata l'effettiva dazione della somma finanziata al momento della stipula del contratto, per essere stata la stessa trattenuta dalla a garanzia dell'avverarsi delle CP_3
condizioni indicate nel contratto stesso, nonché -conseguentemente- la nullità dell'atto di precetto opposto;
- si costituiva la convenuta la quale contestava l'opposizione della quale CP_2
ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese;
- interveniva in giudizio la società quale Controparte_1
procuratrice di a seguito di scissione del Controparte_4
25/11/2020 con cui venivano trasferite alla società intervenuta le attività e le passività della banca del Monte dei Paschi di Siena, tra cui anche il credito vantato nei confronti dei coniugi opponenti;
- il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 7/2022 del 6/01/2022, depositata il
10/01/2022, rigettava l'opposizione, con condanna alle spese di lite in favore di CP_2
e compensazione delle stesse con la terza intervenuta.
[...]
2) Con atto notificato a mezzo pec del 24/02/2022, i coniugi Parte_1
e hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_2
chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 28/06/2022, si è costituita l'intestata CP_1
(da ora per brevità “ ) la quale ha instato per il rigetto
[...] CP_1
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
3 - nessuno è comparso per;
CP_2
-precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
-Preliminarmente:
- va dichiarata la contumacia dell'intestata la quale non si è CP_2
assolutamente costituita nel presente grado di appello sebbene ritualmente citata;
- va, poi, precisato che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.: infatti, le critiche mosse alla decisione sono congrue e tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali l'appellante fonda la richiesta di riforma della pronuncia impugnata.
Nel merito:
A) con l'unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erratamente rigettato la formulata opposizione mal interpretando il contratto di mutuo in parola. In particolare, lo stesso, non attestando la dazione della somma mutuata -anzi detta somma sebbene dichiarata formalmente erogata e quietanzata in realtà è rimasta presso la a titolo di deposito cauzionale infruttifero in attesa CP_3
dell'adempimento da parte dei mutuatari degli obblighi su essi gravanti e quindi “mai
4 entrata nella disponibilità delle parti mutuatarie”-, è da ritenersi “condizionato” ed in quanto tale non configurante titolo esecutivo per non soddisfare i requisiti di certezza ed esigibilità ex art. 474 c.p.c.=
La censura è infondata.
Il Tribunale, dopo aver rimarcato che dalla lettura del contratto di mutuo in parola si
è evinto il suo perfezionamento in quanto la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata di Lire 160.000.000 rilasciandone con la sottoscrizione atto di quietanza (art.1) e contestualmente ha consentito che la medesima somma mutuata rimanesse presso la costituendola in deposito cauzionale infruttifero CP_3
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e delle condizioni previsti a suo carico dal contratto (art.2), e richiamato i pacifici insegnamenti giurisprudenziali in materia, ha evidenziato che il requisito della realità non deve essere inteso nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro, rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, perché,
diversamente, se il mutuatario non avesse ricevuto la somma mutuata, non avrebbe mai potuto costituire su quella stessa somma un pegno infruttifero con l'implicita restituzione di parte delle somme ricevute in mutuo, e concluso statuendo che la banca opposta ben poteva utilizzare il contratto di finanziamento come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che lo stesso rispetta tutti i requisiti formali imposti dalla legge.
5 Il Collegio evidenzia che il Tribunale, con l'ingiustamente impugnata statuizione, ha fatto preciso buon governo delle maggiori pronunce di merito e di legittimità in materia, per cui sul punto la stessa non potrà che essere confermata.
Infatti, contrariamente a quanto suppone la difesa degli appellanti, e in armonia con quanto assolutamente pacifico presso la maggioritaria giurisprudenza più che consolidata, anche di questa Corte1, e ribadita dagli con le sentenze n. CP_5
9229/2022, n. 25632/2017 e da ultimo con la pronuncia a SS.UU. (n.5968 del
6/03/2025 confermata dalla successiva Ordinanza n.21843/2025), ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se le somme siano versate dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero,
destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, e che -per affermare la realità del contratto di mutuo idoneo a costituire valido titolo esecutivo- è sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
6 Orbene, nella fattispecie in scrutinio si sono precisamente avverati e verificati tutti i richiamati presupposti e condizioni per conferire e riconoscere al contratto in questione la natura di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ragion per cui il
Collegio, non ritenendo di dover andare in contrario avviso a quanto testé
pacificamente affermato e ribadito, rigetta conseguentemente l'appello.
C) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati ex DM 147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse ed il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (52.001-260.000 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 7/2022 del
6/01/2022, depositata il 10/01/2022, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e con Parte_1 Parte_2
citazione notificata a mezzo pec del 24/02/2022 nei confronti di
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
di ella qualità di procuratrice Parte_3 CP_2
della ,, così provvede: Controparte_3
7 1) rigetta l'appello,
2) condanna l'appellante a rimborsare le spese del presente grado di giudizio in favore della costituita appellata nella qualità che Controparte_1
liquida in € 5.000,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte d'Appello di Campobasso n. 153/2019 del 17/4/2019 -Juliet spa c/Parente +2 (nota dell'estensore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 7/2022 del
6/01/2022, depositata il 10/01/2022, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto
“opposizione all'esecuzione-contratto di mutuo”
T R A
) e Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentati e difesi, in forza di Parte_2 C.F._2
mandato in calce all'atto d'appello, dall'avv.Mike Matticoli, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Isernia al C.so Garibaldi n.381
APPELLANTI
E
1 ( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di procuratrice speciale di Parte_3
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa
[...]
di costituzione in appello, dall'avv. Carmine Liguori, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Napoli alla via M. Cervantes 55/5
APPELLATO
NONCHÉ in qualità di procuratrice della CP_2 Controparte_3
,
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificato, i coniugi Parte_1
e opponevano l'atto di precetto del 3/04/2019, ad istanza
[...] Parte_2
della soc. quale procuratrice della banca con il CP_2 Controparte_3
quale era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 69.721,26, chiedendo fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia esecutiva del mutuo fondiario stipulato il
22/11/2001 privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., e quindi inidoneo a costituire valido titolo esecutivo, trattandosi di mutuo “condizionato” in cui non risulta
2 documentata l'effettiva dazione della somma finanziata al momento della stipula del contratto, per essere stata la stessa trattenuta dalla a garanzia dell'avverarsi delle CP_3
condizioni indicate nel contratto stesso, nonché -conseguentemente- la nullità dell'atto di precetto opposto;
- si costituiva la convenuta la quale contestava l'opposizione della quale CP_2
ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese;
- interveniva in giudizio la società quale Controparte_1
procuratrice di a seguito di scissione del Controparte_4
25/11/2020 con cui venivano trasferite alla società intervenuta le attività e le passività della banca del Monte dei Paschi di Siena, tra cui anche il credito vantato nei confronti dei coniugi opponenti;
- il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 7/2022 del 6/01/2022, depositata il
10/01/2022, rigettava l'opposizione, con condanna alle spese di lite in favore di CP_2
e compensazione delle stesse con la terza intervenuta.
[...]
2) Con atto notificato a mezzo pec del 24/02/2022, i coniugi Parte_1
e hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_2
chiedendo alla Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 28/06/2022, si è costituita l'intestata CP_1
(da ora per brevità “ ) la quale ha instato per il rigetto
[...] CP_1
dell'infondata impugnazione, con vittoria di spese del grado;
3 - nessuno è comparso per;
CP_2
-precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
-Preliminarmente:
- va dichiarata la contumacia dell'intestata la quale non si è CP_2
assolutamente costituita nel presente grado di appello sebbene ritualmente citata;
- va, poi, precisato che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.: infatti, le critiche mosse alla decisione sono congrue e tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali l'appellante fonda la richiesta di riforma della pronuncia impugnata.
Nel merito:
A) con l'unico motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erratamente rigettato la formulata opposizione mal interpretando il contratto di mutuo in parola. In particolare, lo stesso, non attestando la dazione della somma mutuata -anzi detta somma sebbene dichiarata formalmente erogata e quietanzata in realtà è rimasta presso la a titolo di deposito cauzionale infruttifero in attesa CP_3
dell'adempimento da parte dei mutuatari degli obblighi su essi gravanti e quindi “mai
4 entrata nella disponibilità delle parti mutuatarie”-, è da ritenersi “condizionato” ed in quanto tale non configurante titolo esecutivo per non soddisfare i requisiti di certezza ed esigibilità ex art. 474 c.p.c.=
La censura è infondata.
Il Tribunale, dopo aver rimarcato che dalla lettura del contratto di mutuo in parola si
è evinto il suo perfezionamento in quanto la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata di Lire 160.000.000 rilasciandone con la sottoscrizione atto di quietanza (art.1) e contestualmente ha consentito che la medesima somma mutuata rimanesse presso la costituendola in deposito cauzionale infruttifero CP_3
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e delle condizioni previsti a suo carico dal contratto (art.2), e richiamato i pacifici insegnamenti giurisprudenziali in materia, ha evidenziato che il requisito della realità non deve essere inteso nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro, rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, perché,
diversamente, se il mutuatario non avesse ricevuto la somma mutuata, non avrebbe mai potuto costituire su quella stessa somma un pegno infruttifero con l'implicita restituzione di parte delle somme ricevute in mutuo, e concluso statuendo che la banca opposta ben poteva utilizzare il contratto di finanziamento come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che lo stesso rispetta tutti i requisiti formali imposti dalla legge.
5 Il Collegio evidenzia che il Tribunale, con l'ingiustamente impugnata statuizione, ha fatto preciso buon governo delle maggiori pronunce di merito e di legittimità in materia, per cui sul punto la stessa non potrà che essere confermata.
Infatti, contrariamente a quanto suppone la difesa degli appellanti, e in armonia con quanto assolutamente pacifico presso la maggioritaria giurisprudenza più che consolidata, anche di questa Corte1, e ribadita dagli con le sentenze n. CP_5
9229/2022, n. 25632/2017 e da ultimo con la pronuncia a SS.UU. (n.5968 del
6/03/2025 confermata dalla successiva Ordinanza n.21843/2025), ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se le somme siano versate dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero,
destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, e che -per affermare la realità del contratto di mutuo idoneo a costituire valido titolo esecutivo- è sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
6 Orbene, nella fattispecie in scrutinio si sono precisamente avverati e verificati tutti i richiamati presupposti e condizioni per conferire e riconoscere al contratto in questione la natura di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ragion per cui il
Collegio, non ritenendo di dover andare in contrario avviso a quanto testé
pacificamente affermato e ribadito, rigetta conseguentemente l'appello.
C) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati ex DM 147/2022, e con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse ed il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (52.001-260.000 euro).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 7/2022 del
6/01/2022, depositata il 10/01/2022, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e con Parte_1 Parte_2
citazione notificata a mezzo pec del 24/02/2022 nei confronti di
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
di ella qualità di procuratrice Parte_3 CP_2
della ,, così provvede: Controparte_3
7 1) rigetta l'appello,
2) condanna l'appellante a rimborsare le spese del presente grado di giudizio in favore della costituita appellata nella qualità che Controparte_1
liquida in € 5.000,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte d'Appello di Campobasso n. 153/2019 del 17/4/2019 -Juliet spa c/Parente +2 (nota dell'estensore)