Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 no- vembre 2024, iscritta al n. 2798 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._1 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il 1° dicembre 1977, c.f. Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tuscolana n. 954, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Norma Cecconi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 3 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 giugno 1999 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vejano (VT), parte II, serie
A, n. 2); che dalla loro unione è nato il figlio , a Bracciano il Persona_1
26 settembre 2003; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi. A seguito di ordinanza interlocutoria del 27 gennaio
2025, con la quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle condizioni econo- miche dei coniugi, le parti hanno stabilito di integrare quanto già pattuito con ri- corso introduttivo con la seguente ulteriore clausola: “Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento”.
Hanno, pertanto, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, in cui attualmente risiedono la Sig.ra ed il Parte_2
figli , sita in Vejano, alla Via della Croce snc sarà assegnata alla Sig.r Per_1 [...]
essendosi il Sig già allontanato;
Parte_3 Parte_1
3) il Sig corrisponderà alla Sig.r a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento del figlio , economicamente non autosuffi- Per_1
ciente, un assegno mensile di € 200,00 (duecento) entro il 5 (cinque) di ogni mese a decorrere da quello successivo all'udienza presidenziale presso il domicilio della stessa Sig.ra rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_2
oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN;
4) i coniugi dichiarano espressamente, anche al fine di un bonario componimento dell'odierno giudizio, di voler cedere la nuda proprietà dell'immobile sito in Ve- jano, alla Via della Croce snc distinto al NCEU del Comune di Vejano, al foglio n.
3 mappale numero 416, sub. 2 categoria A/2, classe 2, vani 6,5, r.c. 570,68, al figlio con atto notarile da rogare entro e non oltre la data del 30-03-2025, presso Per_1
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un notaio scelto di comune accordo tra le parti;
le spese del suddetto atto saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
5) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio personale manteni- mento”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vejano
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
lle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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