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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45328/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIZZI MASSIMO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ANAPO, 29 00199 ROMA presso il difensore avv. GIZZI MASSIMO
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILLAVATO GIUSEPPE,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA N. 39 MILANO presso il difensore avv.
STILLAVATO GIUSEPPE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Tribunale adìto accogliere la domanda e per l'effetto:
a) respingere, allo stato, la domanda monitoria perché infondata in fatto e in diritto in quanto sfornita di documenti probatori legati al credito richiesto;
b) b) per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 18056/2023,
r.g. 41432/2023, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
Premesse le declaratorie tutte del caso,
pagina 1 di 4 Respingere, in ogni sua parte e con ogni miglior formula, l'opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione 7 dicembre 2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 18056/2023 del Giudice
Unico del Tribunale di Milano per il pagamento in favore di i €uro 38.838,70, Controparte_1 oltre accessori, l'anzidetto decreto confermando in ogni sua parte;
Condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio inerenti e conseguenti Parte_1
nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, I e III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Sentenza esecutiva come per legge.
In via istruttoria: Ordinarsi, occorrendo, ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio Parte_1 del Registro Fatture IVA Fornitori e/o del Libro Giornale relativo all'anno 2023 al fine di consentire l'estrazione delle registrazioni concernenti il presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 18056/2023 (R.G. 41432/2023) con cui il Tribunale di Milano, su richiesta CP_1
ha ingiunto alla debitrice di pagare la somma di € 38.838,70, oltre interessi e spese della
[...]
procedura, quale corrispettivo per la prestazione di servizi pubblicitari.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato le fatture azionate (doc.
3-9 fasc. opposta) ed ha Pt_1 allegato l'inadempimento di . CP_1
Costituendosi in giudizio, ha dedotto: CP_1
il 14 febbraio 2023 conferiva a due distinte commissioni per una campagna Pt_1 CP_1
pubblicitaria da eseguirsi sui mezzi di trasporto pubblico della città di Roma nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 9 maggio 2023 (doc.
3-4 fasc. opposta), con un costo complessivo di €
77.677,40; entrambe le commissioni avevano quale oggetto “CAPUT MUNDI MALL” (doc.
3-4 fasc. opposta);
, ricevuti gli esecutivi da parte della committente, provvedeva alla realizzazione del CP_1
materiale pubblicitario, alla sua esposizione e alla sua rimozione - alla scadenza del periodo espositivo
- senza che sollevasse alcuna contestazione (doc. 10-29); Pt_1
informava la committente delle esposizioni eseguite, inviando al legale rappresentante CP_1
di , signor tre messaggi di posta elettronica (14, 22 e 28 marzo 2023, Pt_1 Parte_2
relativi ai Side Banner, Adesive Pannello Posteriore e Full Wrap) ai quali erano allegate varie fotografie di tutti e tre i prodotti espositivi prescelti (doc. 30-32 fasc. opposta); la raccolta degli ordini avveniva attraverso moduli recanti sul retro le condizioni generali di contratto il cui articolo 9 recita: “ è a disposizione del Committente per il controllo CP_1
pagina 2 di 4 delle esposizioni da effettuarsi in contraddittorio con un incaricato o dipendente di
. Qualsiasi contestazione relativa all'esecuzione delle esposizioni pubblicitarie dovrà CP_1
essere comunicata a , a pena di decadenza, per iscritto entro il periodo espositivo” CP_1
(doc.
3-4 fasc. opposta). Tale norma contrattuale è stata espressamente accettata da controparte anche ex artt. 1341-1342 c.c.;
non provvedeva al pagamento delle fatture n. 4400003693 dell'8 marzo 2023 di € 23.588,70 Pt_1
e n. 4400004773 del 24 marzo 2023 di € 15.250,00, entrambe con scadenza 30 giugno 2023.
La causa, istruita con i documenti versati in causa e l'assunzione di prova orale, è pervenuta all'udienza del 17.09.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di violazione dell'art. 633 cpc in quanto irrilevante e comunque infondata.
L'eccezione è irrilevante in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del Giudice di decidere la causa nel merito (Cass. Civ. Sez. III 23.07.2014 n. 16767).
E' infondata atteso che con la produzione documentale della fase monitoria, ha Controparte_1
fornito rituale prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 cpc.
Nel merito, ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
Parte opponente non ha mai negato l'esistenza degli accordi inter partes e non ha mai sollevato alcuna contestazione sulle esposizioni prima del presente giudizio.
Le fotografie prodotte dalla società opposta (doc. 10-29) ed i messaggi di posta elettronica inviati al legale rappresentante di , con allegate le fotografie delle tre tipologie pubblicitarie prescelte Pt_1
(doc. 30-32), si riferiscono agli esecutivi delle campagne pubblicitarie commissionate dalla opponente e confermano che le tre esposizioni sono state eseguite.
La circostanza è stata confermata in sede di istruttoria orale. In particolare, il teste ha Tes_1
confermato che la pubblicità di cui alle commissioni 12101/39 e 12105/39 del 14 febbraio 2023
(doc. 3 e 4 fasc. opposta) è stata esposta nei periodi ivi indicati ed ha dichiarato di ricordare che il cliente ha versato il 50% del corrispettivo in via anticipata”.
pagina 3 di 4 Si aggiunga che mai alcuna lamentela è stata sollevata in relazione alle campagne pubblicitarie prima del presente giudizio.
Né parte opponente ha dimostrato il contrario e la prova orale da essa dedotta, relativa a circostanze irrilevanti al fine del decidere, giustamente non è stata ammessa.
Parimenti è stata rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata dall'opponente in quanto non indispensabile ai fini della decisione.
Ne discende che le esposizioni risultano regolarmente eseguite.
In conclusione, considerato che nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti il contratto di diffusione pubblicitaria e che lo stesso è un contratto atipico che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem;
che dai documenti versati in causa risulta l'invio alla committente del materiale fotografico relativo alle campagne pubblicitarie per cui è causa, la messa a disposizione degli spazi pubblicitari di cui ha usufruito la ,, l'invio delle fatture e l'omesso Pt_1 rilievo di alcunché da parte dell'opponente sino all'atto di citazione in opposizione, ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto: conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 200,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Milano, 18 settembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45328/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIZZI MASSIMO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ANAPO, 29 00199 ROMA presso il difensore avv. GIZZI MASSIMO
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILLAVATO GIUSEPPE,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA N. 39 MILANO presso il difensore avv.
STILLAVATO GIUSEPPE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Tribunale adìto accogliere la domanda e per l'effetto:
a) respingere, allo stato, la domanda monitoria perché infondata in fatto e in diritto in quanto sfornita di documenti probatori legati al credito richiesto;
b) b) per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 18056/2023,
r.g. 41432/2023, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
Premesse le declaratorie tutte del caso,
pagina 1 di 4 Respingere, in ogni sua parte e con ogni miglior formula, l'opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione 7 dicembre 2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 18056/2023 del Giudice
Unico del Tribunale di Milano per il pagamento in favore di i €uro 38.838,70, Controparte_1 oltre accessori, l'anzidetto decreto confermando in ogni sua parte;
Condannare al pagamento delle spese e competenze di giudizio inerenti e conseguenti Parte_1
nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, I e III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Sentenza esecutiva come per legge.
In via istruttoria: Ordinarsi, occorrendo, ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio Parte_1 del Registro Fatture IVA Fornitori e/o del Libro Giornale relativo all'anno 2023 al fine di consentire l'estrazione delle registrazioni concernenti il presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 18056/2023 (R.G. 41432/2023) con cui il Tribunale di Milano, su richiesta CP_1
ha ingiunto alla debitrice di pagare la somma di € 38.838,70, oltre interessi e spese della
[...]
procedura, quale corrispettivo per la prestazione di servizi pubblicitari.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato le fatture azionate (doc.
3-9 fasc. opposta) ed ha Pt_1 allegato l'inadempimento di . CP_1
Costituendosi in giudizio, ha dedotto: CP_1
il 14 febbraio 2023 conferiva a due distinte commissioni per una campagna Pt_1 CP_1
pubblicitaria da eseguirsi sui mezzi di trasporto pubblico della città di Roma nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 9 maggio 2023 (doc.
3-4 fasc. opposta), con un costo complessivo di €
77.677,40; entrambe le commissioni avevano quale oggetto “CAPUT MUNDI MALL” (doc.
3-4 fasc. opposta);
, ricevuti gli esecutivi da parte della committente, provvedeva alla realizzazione del CP_1
materiale pubblicitario, alla sua esposizione e alla sua rimozione - alla scadenza del periodo espositivo
- senza che sollevasse alcuna contestazione (doc. 10-29); Pt_1
informava la committente delle esposizioni eseguite, inviando al legale rappresentante CP_1
di , signor tre messaggi di posta elettronica (14, 22 e 28 marzo 2023, Pt_1 Parte_2
relativi ai Side Banner, Adesive Pannello Posteriore e Full Wrap) ai quali erano allegate varie fotografie di tutti e tre i prodotti espositivi prescelti (doc. 30-32 fasc. opposta); la raccolta degli ordini avveniva attraverso moduli recanti sul retro le condizioni generali di contratto il cui articolo 9 recita: “ è a disposizione del Committente per il controllo CP_1
pagina 2 di 4 delle esposizioni da effettuarsi in contraddittorio con un incaricato o dipendente di
. Qualsiasi contestazione relativa all'esecuzione delle esposizioni pubblicitarie dovrà CP_1
essere comunicata a , a pena di decadenza, per iscritto entro il periodo espositivo” CP_1
(doc.
3-4 fasc. opposta). Tale norma contrattuale è stata espressamente accettata da controparte anche ex artt. 1341-1342 c.c.;
non provvedeva al pagamento delle fatture n. 4400003693 dell'8 marzo 2023 di € 23.588,70 Pt_1
e n. 4400004773 del 24 marzo 2023 di € 15.250,00, entrambe con scadenza 30 giugno 2023.
La causa, istruita con i documenti versati in causa e l'assunzione di prova orale, è pervenuta all'udienza del 17.09.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di violazione dell'art. 633 cpc in quanto irrilevante e comunque infondata.
L'eccezione è irrilevante in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere-dovere del Giudice di decidere la causa nel merito (Cass. Civ. Sez. III 23.07.2014 n. 16767).
E' infondata atteso che con la produzione documentale della fase monitoria, ha Controparte_1
fornito rituale prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 cpc.
Nel merito, ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
Parte opponente non ha mai negato l'esistenza degli accordi inter partes e non ha mai sollevato alcuna contestazione sulle esposizioni prima del presente giudizio.
Le fotografie prodotte dalla società opposta (doc. 10-29) ed i messaggi di posta elettronica inviati al legale rappresentante di , con allegate le fotografie delle tre tipologie pubblicitarie prescelte Pt_1
(doc. 30-32), si riferiscono agli esecutivi delle campagne pubblicitarie commissionate dalla opponente e confermano che le tre esposizioni sono state eseguite.
La circostanza è stata confermata in sede di istruttoria orale. In particolare, il teste ha Tes_1
confermato che la pubblicità di cui alle commissioni 12101/39 e 12105/39 del 14 febbraio 2023
(doc. 3 e 4 fasc. opposta) è stata esposta nei periodi ivi indicati ed ha dichiarato di ricordare che il cliente ha versato il 50% del corrispettivo in via anticipata”.
pagina 3 di 4 Si aggiunga che mai alcuna lamentela è stata sollevata in relazione alle campagne pubblicitarie prima del presente giudizio.
Né parte opponente ha dimostrato il contrario e la prova orale da essa dedotta, relativa a circostanze irrilevanti al fine del decidere, giustamente non è stata ammessa.
Parimenti è stata rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata dall'opponente in quanto non indispensabile ai fini della decisione.
Ne discende che le esposizioni risultano regolarmente eseguite.
In conclusione, considerato che nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti il contratto di diffusione pubblicitaria e che lo stesso è un contratto atipico che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem;
che dai documenti versati in causa risulta l'invio alla committente del materiale fotografico relativo alle campagne pubblicitarie per cui è causa, la messa a disposizione degli spazi pubblicitari di cui ha usufruito la ,, l'invio delle fatture e l'omesso Pt_1 rilievo di alcunché da parte dell'opponente sino all'atto di citazione in opposizione, ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto: conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 200,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Milano, 18 settembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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