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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2024, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Perugini e Marietta De Rango appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Lorenzini CP_1 Controparte_2
appellati
Conclusioni:
Per il “riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 239/21 emessa dal Parte_1
Tribunale di Paola il 22.03.21 e, per l'effetto, dopo aver confermato il rigetto della domanda del sig.
, disposto dal Giudice di prime cure, rigettare anche la domanda proposta dalla Controparte_2
sig.ra , poiché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, condannarla al CP_1
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del convenuto Parte_1
oggi appellante, ponendo a carico di parte attrice e odierna appellata anche il pagamento
[...] delle spese della c.t.u., disposta in primo grado”.
Per e : “in via preliminare, estromettere il sig. dal CP_1 Controparte_2 Controparte_2
presente giudizio con conseguente condanna alle spese processuali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.; nel merito: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1 239/21, emessa dal Tribunale di Paola, dott. Varrecchione, confermando la sentenza stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in subordine, nel solo caso, se pur ritenuto improbabile, di riforma della sentenza di primo grado si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il CP_1 Controparte_2
esponendo: che il 19.09.09 la prima, mentre camminava lungo via Botticelli Parte_1
del predetto Comune, nel salire su un marciapiede cadeva rovinosamente a terra;
che la caduta era avvenuta poiché mancava un pezzo di marciapiede che aveva creato un finto gradino, nonché per la presenza di un tubo che fuoriusciva dal punto dissestato;
che subiva lesioni per le quali si rendeva necessario l'immediato trasporto presso l'ospedale di Cetraro;
che a causa dell'occorso anche il CP_2
subiva danni non patrimoniali (danno biologico, morale e da vacanza rovinata); chiedevano, pertanto, la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti che quantificavano in complessivi €. 166.113,62.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda perché Parte_1 infondata nell'an e nel quantum.
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 239/21, pubblicata il 22.03.21, il Tribunale di Paola rigettava la domanda avanzata da;
in parziale accoglimento della domanda proposta da Controparte_2 CP_1
condannava il convenuto, a titolo di risarcimento danni, ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di €.15.366,78, oltre accessori;
infine, condannava al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore del e condannava quest'ultimo al rimborso delle spese processuali in favore di Pt_1 [...]
ponendo le spese di c.t.u. a carico del CP_1 Parte_1
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo ad Parte_1
un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituivano in giudizio e che chiedevano, in via Controparte_2 CP_1
preliminare, l'estromissione di;
nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2
sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27.09.23 fissata per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il
03.10.23. L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale;
gli appellati anche al deposito della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale afferma: “la sig.ra inciampava CP_1
in un punto del marciapiede dove, dal bordo, sporgeva un tubo dello stesso colore bianco dello stesso marciapiede;
il tubo fuoriusciva all'altezza mediana del bordo del marciapiede…peraltro in un punto del marciapiede, dal bordo, sporgeva, all'altezza mediana del bordo, un tubo dello stesso colore bianco del marciapiede…”
Ebbene, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia impugnata, le riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa smentirebbero la sporgenza del tubo rispetto al bordo del marciapiede e che non fosse visibile in quanto dello stesso colore del marciapiede medesimo.
Risulterebbe, infatti, che il tubo era perfettamente in linea col bordo verticale del manufatto e che era di un colore bianco molto evidente, certamente non conforme cromaticamente al colore grigio sporco del resto della pavimentazione e dell'alzata posta a margine della carreggiata.
Inoltre, il lamenta l'erronea ricostruzione del fatto in ordine alla visibilità e Pt_1 prevedibilità della presunta “insidia” e censura la sentenza nella parte in cui si legge: “non vi è dubbio che lo stato dei luoghi costituiva un'oggettiva situazione di pericolo, non visibile né prevedibile…l'insidia era, quindi, difficilmente visibile e prevedibile, in quanto il dissesto interessava la parte cementizia del marciapiede e in un punto sporgeva un tubo dello stesso colore del marciapiede”.
Le predette affermazioni, oltre a non considerare la perfetta visibilità della presunta “insidia” soprattutto in ora diurna (ore 10,40 in un'assolata giornata di settembre) non considererebbero l'incedere incauto della danneggiata che, evidentemente, non avrebbe neppure guardato dove poggiava il piede.
Pertanto, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza anche laddove si legge: “in data
19.09.2009 la sig.ra in alla via Botticelli, mentre saliva su un marciapiede ivi Pt_2 Pt_1
esistente, inciampava perché dissestato e cadeva a terra…E' evidente, quindi, che l'attrice, in presenza di tali condizioni dei luoghi, difficilmente avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'insidia, quantomeno con l'uso della normale diligenza…In definitiva, stante la presenza di una situazione di pericolo occulto, oggettivamente poco visibile e soggettivamente poco prevedibile mediante l'uso della normale diligenza e prudenza, e sussistendo, inoltre, un nesso causale tra
l'anomalia del bene demaniale e l'evento dannoso e dovendo essere esclusa la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, deve essere riconosciuta la responsabilità del Parte_1 quale ente proprietario della strada, per i danni subiti dalla in occasione
[...] CP_1 dell'incidente dedotto in lite”.
Orbene, il Tribunale avrebbe trascurato totalmente la valutazione del comportamento della che se fosse stata diligente e prudente avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. CP_1
Infine, il primo giudice avrebbe erroneamente applicato non solo l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c. ma anche l'art.2059 c.c. laddove afferma: “rivestendo il fatto per cui è causa gli estremi del reato di lesioni colpose, compete all'attore anche il ristoro per il danno morale ex art.
2059 c.c.” atteso che l'evento dannoso sarebbe ascrivibile alla condotta tenuta dalla non Pt_2
improntata alla normale diligenza, anzi, connotata da estrema distrazione.
Infine, il censura il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite attesa Pt_1
l'evidente ed esclusiva responsabilità della danneggiata;
a fortiori, anche la condanna al pagamento delle spese di c.t.u. sarebbe iniqua, oltre che non supportata da adeguate argomentazioni giuridiche e/o corretta valutazione dei fatti.
1.-1 L'appello è fondato nei termini che seguono.
Occorre premettere che la presente fattispecie è stata erroneamente inquadrata nell'alveo di cui all'art. 2043 c.c. con i conseguenti più gravosi oneri probatori;
invero, trattandosi di danno da cosa in custodia, opera senza dubbio la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che prevede una responsabilità di natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito
- inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22;
n. 27724/18).
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Ebbene, ritiene la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, erroneamente, applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia. Nell'atto introduttivo del giudizio, si legge: “la caduta era causata dalla mancanza di un pezzo di marciapiede dissestato che creava un finto gradino. A completare tale quadro insidioso, interveniva un tubo dello stesso colore del marciapiede e pertanto assolutamente invisibile che fuoriusciva dal punto dissestato”.
Deve rilevarsi, quindi, in primo luogo, come la ricostruzione della dinamica del sinistro sia incerta e contraddittoria, non comprendendosi se e in quale misura il tubo suddetto abbia avuto un'efficacia causale nella caduta della CP_1
I testi escussi non hanno consentito di chiarire la circostanza.
Infatti, hanno riferito, al riguardo: “la NO …mentre saliva su un marciapiede ivi CP_1
esistente, inciampava perché dissestato e cadeva a terra…è vero che la NO inciampava in CP_1
un punto del marciapiede dove, dal bordo, sporgeva un tubo dello stesso colore bianco dello stesso marciapiede…il tubo fuoriusciva all'altezza mediana del bordo del marciapiede, il marciapiede presentava una rottura poiché mancava di una parte di pavimentazione” ( dep. ; l'altro Tes_1
teste ha dichiarato quanto segue: “ho potuto vedere la caduta in quanto ero ad alcuni metri dietro la NO .. ricordo, in particolare, la presenza del tubo dello stesso colore del marciapiede”; CP_1
inoltre, alla domanda se il marciapede presentasse una rottura, poiché mancava di una parte di pavimentazione (cap. 4 memoria istrutt.) così rispondeva: “specifico che la rottura interessava la parte cementizia atteso che non ricordo la presenza di pavimentazione”.
Ebbene, non potendo la Corte visionare le riproduzioni fotografiche - cui fa anche riferimento il Tribunale - in quanto sono stati prodotti solo alcuni dei documenti del fascicolo di parte attorea, la valutazione del materiale probatorio può fondarsi sulla sola prova testi dalla quale è emerso che lo stato dei luoghi era caratterizzato dalla presenza di un marciapiede dissestato e privo di pavimentazione e da un tubo dello stesso colore del suddetto marciapiede che fuoriusciva all'altezza mediana del bordo, senza che sia possibile comprendere l'esatta dinamica dell'occorso, essenziale per comprovare il nesso di causalità tra la cosa e il danno lamentato.
Sotto altro profilo, anche volendo ritenere, in ipotesi, provato tale nesso di causalità, lo stato del marciapiede doveva indurre la danneggiata a prestare particolare attenzione al proprio incedere, onde avvistare per tempo le eventuali anomalie ed evitarle.
L'ulteriore circostanza della presenza di un tubo che fuoriusciva dalla parte mediana del bordo del marciapiede - e dunque ben visibile, seppure dello stesso colore del marciapiede medesimo, proprio perché “fuoriusciva” - avrebbe dovuto allertare la nel tenere un comportamento adeguato CP_1
allo stato dei luoghi.
Peraltro, non va trascurata l'ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che l'occorso si è verificato in pieno giorno (h.10.30) e, dunque, in condizioni di piena visibilità. Nessuna responsabilità risarcitoria, pertanto, può essere imputata al Parte_1
E' pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9315/19).
Precisa, infatti, la Suprema Corte che ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una la condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno), ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti e si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento, dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare, nonostante quella condizione (Cass. 39965/21; Cass. n. 3759/22).
2.- Quanto alla domanda di estromissione dal giudizio formulata dagli appellati essa è infondata, atteso che la citazione in appello di deve intendersi, in assenza di domande Controparte_2
nei suoi confronti, come mera denuncia di lite.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda proposta da CP_1
deve essere rigettata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore del ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, nei minimi Parte_1
tariffari, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) esclusa la fase istruttoria non tenuta in questo grado.
Le spese di c.t.u vengono poste, per intero, a carico dell'appellata soccombente.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 239/21, pubblicata il 22.03.21, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
a. accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1 b. condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado CP_1 di giudizio che liquida in €. 2.540,00 per compensi;
nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in €. 2.906,00, per compensi professionali ed €. 355,50, per esborsi, il tutto, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%,
c. pone le spese di c.t.u., per intero, a carico dell'appellata.
d. conferma, nel resto;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)