TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 20.1.2023 al N° R.G.C.A. 920/2023, promossa da
in persona del Direttore legale p.t. avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo GENTILE del Foro di Parte_2
Roma
-attrice-
Contro
1-Società in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico COSTELLI del Foro di Caserta Parte_3
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MICALI e dall'Avv. Silvia NICOLOSI
[...]
3-ACONE DOMENICO, residente a [...]- contumace
-convenuti-
OGGETTO: danni a cose
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. quale conducente del complesso CP_4 veicolare composto dal trattore stradale Renault Trucks, targato EG031DY, di proprietà della Power Coop
Soc. Coop. e dall'annesso rimorchio, targato AH29125, di proprietà della Controparte_1 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro de quo, ha subito danni Parte_1 alle pertinenze autostradali di propria competenza per complessivi € 74.847,31 (oltre IVA); per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti, in solido tra di loro, ovvero, in subordine, ciascuno in proprio, al pagamento, in favore della Società attrice, della somma di € 28.847,31, oltre IVA - così ottenuta detraendo dall'importo totale dei danni, pari ad € 74.847,31, l'importo di € 46.000,00 già corrisposto da - CP_5 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Per IN TESI per il rigetto delle domande attoree per non aver provato la sussistenza Controparte_6 dei danni di cui chiede l'ulteriore risarcimento, previa dichiarazione di congruità della somma di euro 47.000 corrisposta antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
IN IPOTESI di accoglimento, anche parziale, delle ulteriori pretese avanzate, perché il risarcimento venga determinato solo sulla base delle voci di danno provate in corso di causa e strettamente conseguenti al sinistro, tenuto conto dell'importo già corrisposto;
con vittoria di spese e di compenso di lite.
Per Nuova IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della comparente;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per la sua assoluta genericità; NEL MERITO rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della comparente ovvero dichiarare l'assenza di responsabilità della comparente;
accertare e dichiarare la società attrice responsabile ex art. 96 c.p.c. per i danni arrecati alla
Società Nuova Express Line s.r.l. e per l'effetto condannarla al pagamento a titolo del risarcimento del danno della somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese e compensi di lite;
IN VIA
SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, dichiarare che la convenuta sia tenuta a manlevare la comparente da ogni pretesa Controparte_7 attorea.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 21 aprile 2017, alle ore 02:45 circa, il sig. era alla CP_4 guida del complesso veicolare composto dal trattore stradale [Renault Truks, tg. EG031DY, di proprietà della Power Coop Soc. Coop., assicurata per la RCA con Controparte_7
(polizza nr. 230/00007760700123)] e dal rimorchio [tg. AH29125, di proprietà della
[...] società assicurata per la RCA sempre con Controparte_1 [...]
(polizza n. 1392512300000776070000082)] e percorreva l'A1 quando, all'altezza CP_7 del km 283+900, in direzione Roma – Bologna, l'automezzo, nel tentativo di effettuare lo scambio di carreggiata (“dalla seconda corsia di sorpasso della carreggiata nord alla seconda corsia di sorpasso della carreggiata sud”), dopo aver investito parte della segnaletica mobile ubicata nel tratto autostradale che indicava una riduzione della carreggiata, urtava la barriera NE JE centrale, lasciando sulla stessa l'asse anteriore dell'automezzo, unitamente ai pneumatici, finendo la corsa decine di metri più avanti.
Interveniva la Polizia Stradale di Firenze Nord per i rilievi del caso, elevando al termine degli stessi nei riguardi di verbale di contravvenzione per la CP_4 violazione degli artt. 141 (commi 1, 2-11), 142 (commi 8-11), 174 (commi 6 e 14) del C.d.S. per eccesso di velocità e superamento del limite giornaliero massimo di durata del periodo di guida.
In conseguenza dell'urto veniva chiuso il traffico della corsia autostradale.
2 Oltre alla distruzione di nr. 2 NE JE e di un “snowline” (sicurvia), la società
(quale concessionaria per la costruzione e per l'esercizio di Parte_1 gran parte della rete autostradale italiana) riscontrava anche danni alla segnaletica mobile e al manto stradale, i cui costi di ripristino venivano quantificati in complessivi euro 74.847,31 [di cui euro 24.897,49 (oltre iva) per l'intervento eseguito dalla società per il ripristino CP_8 dei NE JE, della segnaletica e per la successiva messa in sicurezza, euro 47.080,20 (oltre iva) per l'intervento eseguito dalla società per il ripristino del manto Controparte_9 stradale).
La società iceveva da la somma di Parte_1 Controparte_7 euro 46.000 (oltre 1.000 euro a titolo di spese legali) che accettava in acconto del maggior avere.
Residuando un credito di euro 28.847,31 e ritenuta la responsabilità di nella CP_4 causazione del danno, oltre che, in via solidale della società (quale Controparte_1 proprietaria del rimorchio) e di (quale Compagnia per la RCA), Controparte_7 esclusa la possibilità di citare in giudizio la proprietaria del trattore Power Coop Soc. Coop.
(perché cancellata dal Registro delle Imprese ed estinta), la società Parte_1 agisce in questa sede per ottenerne il pagamento, dopo aver assolto alla condizione di procedibilità (costituita dall'espletamento della procedura per la stipulazione di convenzione di negoziazione assistita).
Con comparsa di costituzione del 20 aprile 2023, si è costituita in giudizio la che, oltre a contestare sia l'an che il quantum debeatur, ha Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione, “per assoluta genericità” dello stesso, con condanna di parte attrice al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 26 maggio 2023, si è costituita in giudizio anche e ha contestato solo il quantum della domanda risarcitoria Controparte_7 avanzata da ritenendo congrua la somma dalla stessa già corrisposta;
in Parte_1 subordine, ha chiesto che si proceda alla determinazione del risarcimento del danno sulla sola
“base delle voci di danno strettamente conseguenti al sinistro”.
Dopo aver rinnovato due volte la notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio che è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del CP_4
16 aprile 2024.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza cartolare del 12.2.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
3
Motivi della decisione
Sulle eccezioni sollevate da Controparte_1
1- l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per assoluta genericità” ovvero per carente ed insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria non è fondata. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164 4° co. c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
(v. Cass. n. 11751 del 15/05/2013). Pertanto, esaminati gli atti e le difese predisposte da parte convenuta, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c..
2- l'eccezione secondo la quale l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della
Power Coop Soc. coop. proprietaria della motrice escluderebbe l'obbligo della
[...] di risarcire il danno causato dalla motrice non è fondata. Il danneggiato Controparte_1 da un fatto illecito può essere risarcito “dell'intero” anche da uno solo dei proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro e dal relativo assicuratore in virtù del principio della solidarietà ex art. 2055 c.c. (“il danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà nel caso di sinistro stradale può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati. Ciò in quanto la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
cfr. Cass. civ sez. III, sentenza nr.
291 del 10.1.2011); del resto la natura solidale intrinseca all'obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato.
3- Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
(quale proprietaria del solo rimorchio), questa sostiene che quando il sinistro è
[...] causato da veicolo con rimorchio in movimento i danni andrebbero imputati esclusivamente al veicolo trainante. Non si concorda con l'assunto. Occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Legittimità secondo la quale “una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne
4 consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 terzo comma c.c. ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante» (Cass. VI-3 sentenza nr. 27371/2017, Cass. n.
6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980), per cui la Suprema Corte esclude che si possa distinguere i diversi elementi che compongono l'autotreno e che, conseguentemente, le responsabilità possano differenziarsi;
la Suprema Corte conferma l'unitarietà del complesso autoarticolato ricordando che tale principio è da considerarsi coerente con quanto espresso da Cass. civ. nr. 13200 del 2012 quando stabilì che l'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre anche la responsabilità per il cd. rischio dinamico, ossia per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del "rischio statico", per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano). Ovviamente, il proprietario del rimorchio può sempre sottrarsi a siffatta presunzione di responsabilità e,
a tal fine avrebbe dovuto dimostrare non solo che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso ma anche che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà che a sua volta si sia manifestata in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (ex multis, Cass., Sez. III, 27 settembre 2017, n. 22449).
Infine, si tenga conto che non contesta la responsabilità del Controparte_7 complesso veicolare, unitariamente considerato.
Nel merito
I convenuti hanno contestato l'eccessività della somma richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, ritiene che non sia dovuto l'importo di euro 15.503,17 (di CP_7 cui euro 12.131,19 per fornitura ed euro 3.371,98 per la sua posa in opera) relativo al danno riportato dalla barriera amovibile metallica S.A.B. (barriera metallica posta a chiusura di un varco nella continuità del NE JE), perché tale barriera sarebbe stata rimossa per permettere il cambio di carreggiata ai veicoli transitanti, né sarebbe dovuto l'importo di euro
14.996,63, sostenuto per ripristinare la superficie del manto stradale che si era danneggiata a causa del ribaltamento della motrice sull'asfalto, riquantificata da a mezzo di CP_7 propria perizia in mq. 1.939,80, differentemente stimata dalla parte attrice in mq. 3.433,00.
Gli assunti di parte convenuta non sono fondati.
Nel Verbale di accertamento redatto nelle immediatezze del sinistro dalla Polizia Stradale, nella sezione VARIE, sono riportati i danni immediatamente osservati, ovvero, quanto a
5 segnaletica mobile, erano stati danneggiati 4 visual, 1 freccia luminosa, 2 frecce blu, 14 zavorre, 6 lampeggianti frequenza testata, 6 portalampade, mentre, quanto a strutture, n. 2
NE JE ed un RV (o barriera di sicurezza, quale dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata e migliorare la sicurezza stradale che, nel caso di specie, era stata prodotta dalla società (all. 13 fasc. CP_10 attoreo), per cui, coerentemente, la società attrice ha provveduto a ripristinarla mediante l'acquisto di una nuova barriera amovibile Pt_4
Relativamente alla spesa per il ripristino del manto stradale, sebbene la Polizia non abbia potuto stimarla per le particolari critiche condizioni in cui fu costretta ad operare (il sinistro è accaduto di notte, il traffico era stato chiuso e ciò nonostante le operazioni di polizia si sono concluse alle sei circa di mattina), l'apprezzamento in concreto dello stato del manto stradale ammalorato non può che essere stato effettuato dall'impresa che intervenne per il ripristino
( , mentre la valutazione fatta svolgere (sulla mera visione del materiale Controparte_9 fotografico) dal perito di fiducia dell' sconta il fatto che si tratta di CP_7
“un'allegazione difensiva” non supportata, peraltro, da un calcolo eseguito avendo come punto di riferimento le misurazioni di cui allo schizzo planimetrico che, comunque, la Polizia
Stradale ebbe a redigere.
Dall'importo complessivo di euro 89.292,47 (euro 74.847,31 rivalutati dal mese di aprile
2017 ad oggi), deve essere detratto quello di euro 54.878,00 (poiché l'importo di euro 46.000 corrisposto nel dicembre del 2020 deve essere rivalutato ad oggi secondo indici istat), così residuando l'importo di euro 34.414,00, oltre iva;
sono dovuti gli interessi compensativi, parametrati agli interessi legali, sulla detta somma devalutata al 21.4.2017 e via via calcolati fino al saldo.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n.
10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
Le spese processuali di parte attrice sono poste a carico solidale delle parti convenute e, nella liquidazione secondo il Dm 147/2022, si tiene conto del fatto che la fase istruttoria è stata documentale e che per la fase decisoria è stata redatta – come richiesto dal giudice – una sola comparsa conclusionale, per cui viene applicato il minimo per la fase istruttoria e decisoria.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, accertata la responsabilità di e della società CP_4 [...] nella causazione dei danni occorsi nel sinistro del 21.4.2017, condanna i Controparte_1 medesimi, in solido con al pagamento in favore della società Controparte_7 della somma già rivalutata secondo indici istat di euro 34.414,00, Parte_1 oltre interessi compensativi, parametrati agli interessi legali, sulla detta somma devalutata al
21.4.2017 e via via calcolati fino al saldo.
Condanna altresì i convenuti, in solido tra di loro, al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre esborsi e rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 11 marzo 2025 la giudice on.
Liliana Anselmo
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 20.1.2023 al N° R.G.C.A. 920/2023, promossa da
in persona del Direttore legale p.t. avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo GENTILE del Foro di Parte_2
Roma
-attrice-
Contro
1-Società in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico COSTELLI del Foro di Caserta Parte_3
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MICALI e dall'Avv. Silvia NICOLOSI
[...]
3-ACONE DOMENICO, residente a [...]- contumace
-convenuti-
OGGETTO: danni a cose
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. quale conducente del complesso CP_4 veicolare composto dal trattore stradale Renault Trucks, targato EG031DY, di proprietà della Power Coop
Soc. Coop. e dall'annesso rimorchio, targato AH29125, di proprietà della Controparte_1 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro de quo, ha subito danni Parte_1 alle pertinenze autostradali di propria competenza per complessivi € 74.847,31 (oltre IVA); per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti, in solido tra di loro, ovvero, in subordine, ciascuno in proprio, al pagamento, in favore della Società attrice, della somma di € 28.847,31, oltre IVA - così ottenuta detraendo dall'importo totale dei danni, pari ad € 74.847,31, l'importo di € 46.000,00 già corrisposto da - CP_5 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
Per IN TESI per il rigetto delle domande attoree per non aver provato la sussistenza Controparte_6 dei danni di cui chiede l'ulteriore risarcimento, previa dichiarazione di congruità della somma di euro 47.000 corrisposta antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio;
IN IPOTESI di accoglimento, anche parziale, delle ulteriori pretese avanzate, perché il risarcimento venga determinato solo sulla base delle voci di danno provate in corso di causa e strettamente conseguenti al sinistro, tenuto conto dell'importo già corrisposto;
con vittoria di spese e di compenso di lite.
Per Nuova IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della comparente;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per la sua assoluta genericità; NEL MERITO rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della comparente ovvero dichiarare l'assenza di responsabilità della comparente;
accertare e dichiarare la società attrice responsabile ex art. 96 c.p.c. per i danni arrecati alla
Società Nuova Express Line s.r.l. e per l'effetto condannarla al pagamento a titolo del risarcimento del danno della somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese e compensi di lite;
IN VIA
SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, dichiarare che la convenuta sia tenuta a manlevare la comparente da ogni pretesa Controparte_7 attorea.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 21 aprile 2017, alle ore 02:45 circa, il sig. era alla CP_4 guida del complesso veicolare composto dal trattore stradale [Renault Truks, tg. EG031DY, di proprietà della Power Coop Soc. Coop., assicurata per la RCA con Controparte_7
(polizza nr. 230/00007760700123)] e dal rimorchio [tg. AH29125, di proprietà della
[...] società assicurata per la RCA sempre con Controparte_1 [...]
(polizza n. 1392512300000776070000082)] e percorreva l'A1 quando, all'altezza CP_7 del km 283+900, in direzione Roma – Bologna, l'automezzo, nel tentativo di effettuare lo scambio di carreggiata (“dalla seconda corsia di sorpasso della carreggiata nord alla seconda corsia di sorpasso della carreggiata sud”), dopo aver investito parte della segnaletica mobile ubicata nel tratto autostradale che indicava una riduzione della carreggiata, urtava la barriera NE JE centrale, lasciando sulla stessa l'asse anteriore dell'automezzo, unitamente ai pneumatici, finendo la corsa decine di metri più avanti.
Interveniva la Polizia Stradale di Firenze Nord per i rilievi del caso, elevando al termine degli stessi nei riguardi di verbale di contravvenzione per la CP_4 violazione degli artt. 141 (commi 1, 2-11), 142 (commi 8-11), 174 (commi 6 e 14) del C.d.S. per eccesso di velocità e superamento del limite giornaliero massimo di durata del periodo di guida.
In conseguenza dell'urto veniva chiuso il traffico della corsia autostradale.
2 Oltre alla distruzione di nr. 2 NE JE e di un “snowline” (sicurvia), la società
(quale concessionaria per la costruzione e per l'esercizio di Parte_1 gran parte della rete autostradale italiana) riscontrava anche danni alla segnaletica mobile e al manto stradale, i cui costi di ripristino venivano quantificati in complessivi euro 74.847,31 [di cui euro 24.897,49 (oltre iva) per l'intervento eseguito dalla società per il ripristino CP_8 dei NE JE, della segnaletica e per la successiva messa in sicurezza, euro 47.080,20 (oltre iva) per l'intervento eseguito dalla società per il ripristino del manto Controparte_9 stradale).
La società iceveva da la somma di Parte_1 Controparte_7 euro 46.000 (oltre 1.000 euro a titolo di spese legali) che accettava in acconto del maggior avere.
Residuando un credito di euro 28.847,31 e ritenuta la responsabilità di nella CP_4 causazione del danno, oltre che, in via solidale della società (quale Controparte_1 proprietaria del rimorchio) e di (quale Compagnia per la RCA), Controparte_7 esclusa la possibilità di citare in giudizio la proprietaria del trattore Power Coop Soc. Coop.
(perché cancellata dal Registro delle Imprese ed estinta), la società Parte_1 agisce in questa sede per ottenerne il pagamento, dopo aver assolto alla condizione di procedibilità (costituita dall'espletamento della procedura per la stipulazione di convenzione di negoziazione assistita).
Con comparsa di costituzione del 20 aprile 2023, si è costituita in giudizio la che, oltre a contestare sia l'an che il quantum debeatur, ha Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione, “per assoluta genericità” dello stesso, con condanna di parte attrice al risarcimento per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 26 maggio 2023, si è costituita in giudizio anche e ha contestato solo il quantum della domanda risarcitoria Controparte_7 avanzata da ritenendo congrua la somma dalla stessa già corrisposta;
in Parte_1 subordine, ha chiesto che si proceda alla determinazione del risarcimento del danno sulla sola
“base delle voci di danno strettamente conseguenti al sinistro”.
Dopo aver rinnovato due volte la notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio che è stato, pertanto, dichiarato contumace all'udienza del CP_4
16 aprile 2024.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza cartolare del 12.2.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
3
Motivi della decisione
Sulle eccezioni sollevate da Controparte_1
1- l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per assoluta genericità” ovvero per carente ed insufficiente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria non è fondata. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164 4° co. c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c, sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
(v. Cass. n. 11751 del 15/05/2013). Pertanto, esaminati gli atti e le difese predisposte da parte convenuta, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c..
2- l'eccezione secondo la quale l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della
Power Coop Soc. coop. proprietaria della motrice escluderebbe l'obbligo della
[...] di risarcire il danno causato dalla motrice non è fondata. Il danneggiato Controparte_1 da un fatto illecito può essere risarcito “dell'intero” anche da uno solo dei proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro e dal relativo assicuratore in virtù del principio della solidarietà ex art. 2055 c.c. (“il danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà nel caso di sinistro stradale può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati. Ciò in quanto la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
cfr. Cass. civ sez. III, sentenza nr.
291 del 10.1.2011); del resto la natura solidale intrinseca all'obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato.
3- Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
(quale proprietaria del solo rimorchio), questa sostiene che quando il sinistro è
[...] causato da veicolo con rimorchio in movimento i danni andrebbero imputati esclusivamente al veicolo trainante. Non si concorda con l'assunto. Occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Legittimità secondo la quale “una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne
4 consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 terzo comma c.c. ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante» (Cass. VI-3 sentenza nr. 27371/2017, Cass. n.
6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980), per cui la Suprema Corte esclude che si possa distinguere i diversi elementi che compongono l'autotreno e che, conseguentemente, le responsabilità possano differenziarsi;
la Suprema Corte conferma l'unitarietà del complesso autoarticolato ricordando che tale principio è da considerarsi coerente con quanto espresso da Cass. civ. nr. 13200 del 2012 quando stabilì che l'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre anche la responsabilità per il cd. rischio dinamico, ossia per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del "rischio statico", per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano). Ovviamente, il proprietario del rimorchio può sempre sottrarsi a siffatta presunzione di responsabilità e,
a tal fine avrebbe dovuto dimostrare non solo che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso ma anche che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà che a sua volta si sia manifestata in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (ex multis, Cass., Sez. III, 27 settembre 2017, n. 22449).
Infine, si tenga conto che non contesta la responsabilità del Controparte_7 complesso veicolare, unitariamente considerato.
Nel merito
I convenuti hanno contestato l'eccessività della somma richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, ritiene che non sia dovuto l'importo di euro 15.503,17 (di CP_7 cui euro 12.131,19 per fornitura ed euro 3.371,98 per la sua posa in opera) relativo al danno riportato dalla barriera amovibile metallica S.A.B. (barriera metallica posta a chiusura di un varco nella continuità del NE JE), perché tale barriera sarebbe stata rimossa per permettere il cambio di carreggiata ai veicoli transitanti, né sarebbe dovuto l'importo di euro
14.996,63, sostenuto per ripristinare la superficie del manto stradale che si era danneggiata a causa del ribaltamento della motrice sull'asfalto, riquantificata da a mezzo di CP_7 propria perizia in mq. 1.939,80, differentemente stimata dalla parte attrice in mq. 3.433,00.
Gli assunti di parte convenuta non sono fondati.
Nel Verbale di accertamento redatto nelle immediatezze del sinistro dalla Polizia Stradale, nella sezione VARIE, sono riportati i danni immediatamente osservati, ovvero, quanto a
5 segnaletica mobile, erano stati danneggiati 4 visual, 1 freccia luminosa, 2 frecce blu, 14 zavorre, 6 lampeggianti frequenza testata, 6 portalampade, mentre, quanto a strutture, n. 2
NE JE ed un RV (o barriera di sicurezza, quale dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata e migliorare la sicurezza stradale che, nel caso di specie, era stata prodotta dalla società (all. 13 fasc. CP_10 attoreo), per cui, coerentemente, la società attrice ha provveduto a ripristinarla mediante l'acquisto di una nuova barriera amovibile Pt_4
Relativamente alla spesa per il ripristino del manto stradale, sebbene la Polizia non abbia potuto stimarla per le particolari critiche condizioni in cui fu costretta ad operare (il sinistro è accaduto di notte, il traffico era stato chiuso e ciò nonostante le operazioni di polizia si sono concluse alle sei circa di mattina), l'apprezzamento in concreto dello stato del manto stradale ammalorato non può che essere stato effettuato dall'impresa che intervenne per il ripristino
( , mentre la valutazione fatta svolgere (sulla mera visione del materiale Controparte_9 fotografico) dal perito di fiducia dell' sconta il fatto che si tratta di CP_7
“un'allegazione difensiva” non supportata, peraltro, da un calcolo eseguito avendo come punto di riferimento le misurazioni di cui allo schizzo planimetrico che, comunque, la Polizia
Stradale ebbe a redigere.
Dall'importo complessivo di euro 89.292,47 (euro 74.847,31 rivalutati dal mese di aprile
2017 ad oggi), deve essere detratto quello di euro 54.878,00 (poiché l'importo di euro 46.000 corrisposto nel dicembre del 2020 deve essere rivalutato ad oggi secondo indici istat), così residuando l'importo di euro 34.414,00, oltre iva;
sono dovuti gli interessi compensativi, parametrati agli interessi legali, sulla detta somma devalutata al 21.4.2017 e via via calcolati fino al saldo.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, come fa anche nella sentenza n.
10376 del 17 aprile 2024, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere appunto adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
Le spese processuali di parte attrice sono poste a carico solidale delle parti convenute e, nella liquidazione secondo il Dm 147/2022, si tiene conto del fatto che la fase istruttoria è stata documentale e che per la fase decisoria è stata redatta – come richiesto dal giudice – una sola comparsa conclusionale, per cui viene applicato il minimo per la fase istruttoria e decisoria.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, accertata la responsabilità di e della società CP_4 [...] nella causazione dei danni occorsi nel sinistro del 21.4.2017, condanna i Controparte_1 medesimi, in solido con al pagamento in favore della società Controparte_7 della somma già rivalutata secondo indici istat di euro 34.414,00, Parte_1 oltre interessi compensativi, parametrati agli interessi legali, sulla detta somma devalutata al
21.4.2017 e via via calcolati fino al saldo.
Condanna altresì i convenuti, in solido tra di loro, al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre esborsi e rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 11 marzo 2025 la giudice on.
Liliana Anselmo
7